CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22942/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; G) P [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna, rispettivamente, per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni doloso e bancarotta semplice; considerato che l'unico motivo di ricorso del Taccolini - con cui si assume la violazione di legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, muovendo censure in merito alla ritenuta integrazione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, nonché in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di bancarotta semplice - si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto integrata la fattispecie in esame, così rendendo una motivazione congrua e conforme al diritto (cfr. p. 5 s. della sentenza impugnata); inoltre, è del tutto generico nel sostenere l'impossibilità dell'imputato di far fronte ai debiti tributari; considerato, in relazione al ricorso del Signorini, che: - il primo motivo - con cui si deduce la violazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione del reato ascritto all'imputato - è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione del reato (commesso il 29 novembre 2016), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) è rimasto sospeso per 56 giorni, dal 3 maggio 2024 al 28 giugno 2024, e pertanto sarebbe spirato il 24 luglio 2024, in data successiva alla sentenza impugnata, ragion la prescrizione non può qui essere rilevata in ragione dell'inammissibilità del ricorso (v. subirto infra); - il secondo motivo - con cui si adduce la violazione di legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.