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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 36952/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame reale proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso la Procura di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a suo carico per alcuni episodi di furto in abitazione, sequestro relativo ad una serie di orologi, monili e gioielli rinvenuti nella sua disponibilità, in ipotesi, provento dei reati.

Il ricorrente è stato anche destinatario di un provvedimento cautelare personale del GIP presso il Tribunale di Nola che lo ha posto agli arresti domiciliari, insieme ad un altro indagato, [OSCURATO:PERSONA], poiché entrambi accusati di essere gli autori di furti in abitazione commessi nella zona tra Ottaviano e Sant'Anastasia nell'ottobre 2019, furti che avevano visto una refurtiva complessiva di 3.700 euro, oltre a preziosi per un valore di oltre 100.000 euro.

La perquisizione domiciliare cui si è proceduto da parte della polizia giudiziaria nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare ha portato al rinvenimento ed al sequestro di 17 orologi di marche varie e di un orologio Rolex; 5 chiavi bulgare; monili e gioielli vari; 1.230 euro in contanti; un rilevatore di microspie.

2. Propone ricorso l'indagato, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo con cui eccepisce vizio di violazione di legge per la mancanza di motivazione sul nesso di pertinenzialità tra le cose in sequestro e i fatti contestati, nonché lamentando analoga mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze probatorie.

Si evidenzia, tra l'altro, la mancanza di prova circa il fatto che le cose in sequestro rientrino tra quelle oggetto delle denunce di furto e la non corrispondenza tra il numero seriale dell'orologio Rolex in sequestro e quello provento di uno dei furti al centro dell'indagine.

Le esigenze probatorie, poi, sarebbero state ricollegate, dal provvedimento impugnato, alla necessità astratta e non concreta di acquisire ulteriori elementi di riscontro, non colmando le lacune dell'ordinanza genetica quanto alle ragioni concrete che le fondano.

L'ordinanza del Riesame, pertanto, si pone in contrasto con la necessità di specifica motivazione sulla finalità del sequestro per l'accertamento dei fatti di reato, imposta dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Giova premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, inesistente, o gravemente carente, tanto da essere meramente apparente, perchè privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez.

U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Per la nozione di violazione di legge applicata ai vizi motivazionali e la sua delimitazione alla sola carenza o apparenza dell'impianto argomentativo, si rimanda, oltre che alla citata Sez.

U, n. 25932 del 2008, Ivanov, alle pronunce Sez.

U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 e Sez.

U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246.

Le misure cautelari reali - è stato anche detto - condividono l'identico limite relativo al sindacato di legittimità sussistente nel procedimento di prevenzione (Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119).

2.1. Nel caso di specie, la mera lettura dei motivi di ricorso, già analizzati precedentemente, evidenzia che non sono stati neppure dedotti, da parte del ricorrente, vizi del provvedimento impugnato idonei ad integrare una violazione di legge tout court ovvero un vizio di motivazione talmente grave da integrare una violazione di legge.

In ogni caso, la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio deve ritenersi meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/9/2014, Giovannini, Rv. 260314).

Nel caso di specie, l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ampiamente evidenziato la pertinenzialità dei beni in sequestro, che risultano nel novero di quelli sottratti nei due episodi di furto in abitazione in relazione ai quali il ricorrente è indagato (denaro contante, gioielli vari, numerosi orologi di diverse tipologie e marche) ed in relazione ai quali appare necessario proseguire gli accertamenti investigativi per individuarne dettagliatamente la probabile provenienza illecita, tanto più che - come pure è stato messo in risalto - sussistono elementi indiziari di grande valenza in chiave accusatoria, quali il fatto che si tratti di orologi in prevalenza femminili, che, per tipologia e quantità, se appartenenti all'indagato, o alla sua compagna, farebbero di loro quasi dei "collezionisti"; ovvero la circostanza che in casa del ricorrente sono stati ritrovati strumenti da scasso specificamente funzionali all'apertura di porte blindate (le cosiddette "chiavi bulgare") e dispositivi per il rilevamento di microspie (che lasciano ipotizzare un respiro criminale anche più ampio di quello sinora emerso).

Infine, si è confutato l'elemento difensivo rappresentato da una dichiarazione di vendita dell'orologio Rolex in sequestro in favore della compagna del ricorrente, con una motivazione non illogica, che fa leva sulla sua assenza di data certa, la non congruità del prezzo che sarebbe stato corrisposto e la non credibilità delle giustificazioni fornite circa il reperimento, da parte della coppia, della provvista economica necessaria all'acquisto.

Né può avere valore decisivo la circostanza del differente numero seriale tra il Rolex in sequestro e quello oggetto di uno dei due furti, poiché la quantità degli oggetti di valore ritrovati in possesso del ricorrente lascia propendere per l'ipotesi di un suo coinvolgimento in reati contro il patrimonio anche ulteriori e diversi rispetto a quelli oggi specificamente contestati, ma certamente collegati ad essi; la loro provenienza illecita, peraltro, amplificherebbe la gravità indiziaria a carico del ricorrente (e fonda le esigenze investigative e probatorie ulteriori del provvedimento ablatorio).

Le argomentazioni utilizzate nell'ordinanza impugnata, dunque, piuttosto che essere apparenti o generiche o manifestamente illogiche - come vorrebbe la difesa - sono, invece, adeguate e corrispondono alle indicazioni più recenti della giurisprudenza di legittimità, quanto agli obblighi motivazionali del decreto di sequestro probatorio, secondo cui quest'ultimo, così come anche il decreto di convalida - pur quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato - deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/4/2018, Botticelli, Rv. 273548).

Deve rammentarsi, altresì, come costituisca orientamento costante ritenere che la motivazione del decreto di sequestro (che circoscrive il perimetro di verifica del Tribunale del Riesame) deve spiegare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si basa la notizia di reato, in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; cfr. anche Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898, secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per la quale i beni possono considerarsi il corpo del reato, ovvero cose ad esso pertinenti, ed alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare; conformi, Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007; Sez. 6 n. 56733 del 12/9/2018, Macis, Rv. 274781).

Quindi, quel che deve essere stigmatizzata è la motivazione che si limiti a descrivere finalità "esplorative" di indagine rispetto ad una notizia di reato, ma non - come nel caso di specie - una motivazione specifica e pertinente rispetto a fatti delittuosi concretamente accertati, ai quali i beni in sequestro facciano evidente riferimento, sia pur anche in una prospettazione ulteriore di un possibile, futuro approfondimento (ed ampliamento) dell'indagine, che, nel caso concreto, già vede il ricorrente indagato per due ben individuate e precise ipotesi di furto in abitazione.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame reale proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso la Procura di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a suo carico per alcuni episodi di furto in abitazione, sequestro relativo ad una serie di orologi, monili e gioielli rinvenuti nella sua disponibilità, in ipotesi, provento dei reati. Il ricorrente è stato anche destinatario di un provvedimento cautelare personale del GIP presso il Tribunale di Nola che lo ha posto agli arresti domiciliari, insieme ad un altro indagato, [OSCURATO:PERSONA], poiché entrambi accusati di essere gli autori di furti in abitazione commessi nella zona tra Ottaviano e Sant'Anastasia nell'ottobre 2019, furti che avevano visto una refurtiva complessiva di 3.700 euro, oltre a preziosi per un valore di oltre 100.000 euro. La perquisizione domiciliare cui si è proceduto da parte della polizia giudiziaria nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare ha portato al rinvenimento ed al sequestro di 17 orologi di marche varie e di un orologio Rolex; 5 chiavi bulgare; monili e gioielli vari; 1.230 euro in contanti; un rilevatore di microspie. 2. Propone ricorso l'indagato, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo con cui eccepisce vizio di violazione di legge per la mancanza di motivazione sul nesso di pertinenzialità tra le cose in sequestro e i fatti contestati, nonché lamentando analoga mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze probatorie. Si evidenzia, tra l'altro, la mancanza di prova circa il fatto che le cose in sequestro rientrino tra quelle oggetto delle denunce di furto e la non corrispondenza tra il numero seriale dell'orologio Rolex in sequestro e quello provento di uno dei furti al centro dell'indagine. Le esigenze probatorie, poi, sarebbero state ricollegate, dal provvedimento impugnato, alla necessità astratta e non concreta di acquisire ulteriori elementi di riscontro, non colmando le lacune dell'ordinanza genetica quanto alle ragioni concrete che le fondano. L'ordinanza del Riesame, pertanto, si pone in contrasto con la necessità di specifica motivazione sulla finalità del sequestro per l'accertamento dei fatti di reato, imposta dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Giova premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, inesistente, o gravemente carente, tanto da essere meramente apparente, perchè privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692). Per la nozione di violazione di legge applicata ai vizi motivazionali e la sua delimitazione alla sola carenza o apparenza dell'impianto argomentativo, si rimanda, oltre che alla citata Sez. U, n. 25932 del 2008, Ivanov, alle pronunce Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 e Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246. Le misure cautelari reali - è stato anche detto - condividono l'identico limite relativo al sindacato di legittimità sussistente nel procedimento di prevenzione (Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119). 2.1. Nel caso di specie, la mera lettura dei motivi di ricorso, già analizzati precedentemente, evidenzia che non sono stati neppure dedotti, da parte del ricorrente, vizi del provvedimento impugnato idonei ad integrare una violazione di legge tout court ovvero un vizio di motivazione talmente grave da integrare una violazione di legge. In ogni caso, la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio deve ritenersi meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/9/2014, Giovannini, Rv. 260314). Nel caso di specie, l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ampiamente evidenziato la pertinenzialità dei beni in sequestro, che risultano nel novero di quelli sottratti nei due episodi di furto in abitazione in relazione ai quali il ricorrente è indagato (denaro contante, gioielli vari, numerosi orologi di diverse tipologie e marche) ed in relazione ai quali appare necessario proseguire gli accertamenti investigativi per individuarne dettagliatamente la probabile provenienza illecita, tanto più che - come pure è stato messo in risalto - sussistono elementi indiziari di grande valenza in chiave accusatoria, quali il fatto che si tratti di orologi in prevalenza femminili, che, per tipologia e quantità, se appartenenti all'indagato, o alla sua compagna, farebbero di loro quasi dei "collezionisti"; ovvero la circostanza che in casa del ricorrente sono stati ritrovati strumenti da scasso specificamente funzionali all'apertura di porte blindate (le cosiddette "chiavi bulgare") e dispositivi per il rilevamento di microspie (che lasciano ipotizzare un respiro criminale anche più ampio di quello sinora emerso). Infine, si è confutato l'elemento difensivo rappresentato da una dichiarazione di vendita dell'orologio Rolex in sequestro in favore della compagna del ricorrente, con una motivazione non illogica, che fa leva sulla sua assenza di data certa, la non congruità del prezzo che sarebbe stato corrisposto e la non credibilità delle giustificazioni fornite circa il reperimento, da parte della coppia, della provvista economica necessaria all'acquisto. Né può avere valore decisivo la circostanza del differente numero seriale tra il Rolex in sequestro e quello oggetto di uno dei due furti, poiché la quantità degli oggetti di valore ritrovati in possesso del ricorrente lascia propendere per l'ipotesi di un suo coinvolgimento in reati contro il patrimonio anche ulteriori e diversi rispetto a quelli oggi specificamente contestati, ma certamente collegati ad essi; la loro provenienza illecita, peraltro, amplificherebbe la gravità indiziaria a carico del ricorrente (e fonda le esigenze investigative e probatorie ulteriori del provvedimento ablatorio). Le argomentazioni utilizzate nell'ordinanza impugnata, dunque, piuttosto che essere apparenti o generiche o manifestamente illogiche - come vorrebbe la difesa - sono, invece, adeguate e corrispondono alle indicazioni più recenti della giurisprudenza di legittimità, quanto agli obblighi motivazionali del decreto di sequestro probatorio, secondo cui quest'ultimo, così come anche il decreto di convalida - pur quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato - deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/4/2018, Botticelli, Rv. 273548). Deve rammentarsi, altresì, come costituisca orientamento costante ritenere che la motivazione del decreto di sequestro (che circoscrive il perimetro di verifica del Tribunale del Riesame) deve spiegare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si basa la notizia di reato, in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; cfr. anche Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898, secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per la quale i beni possono considerarsi il corpo del reato, ovvero cose ad esso pertinenti, ed alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare; conformi, Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007; Sez. 6 n. 56733 del 12/9/2018, Macis, Rv. 274781). Quindi, quel che deve essere stigmatizzata è la motivazione che si limiti a descrivere finalità "esplorative" di indagine rispetto ad una notizia di reato, ma non - come nel caso di specie - una motivazione specifica e pertinente rispetto a fatti delittuosi concretamente accertati, ai quali i beni in sequestro facciano evidente riferimento, sia pur anche in una prospettazione ulteriore di un possibile, futuro approfondimento (ed ampliamento) dell'indagine, che, nel caso concreto, già vede il ricorrente indagato per due ben individuate e precise ipotesi di furto in abitazione. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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