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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 34794/2025

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 10303-2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, per procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 controricorrente -2 - Avverso la sentenza n. 74 del 2025 della Corte d’appello di L’Aquila, depositata il 21 febbraio 2025 (RGN 246/24), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono esser poste a caricodei ricorrenti, in solido (art. 97 cod. proc. civ.), nella misura liquidata in dispositivo a favore di ciascuno dei controricorrenti, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizioe condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere le spese del presente giudizio all’Ispettorato del lavoro, nell’importo di Euro 3.000,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito, e all’INPS e all’INAIL, nell’importo che liquida per ciascuno dei predetti controricorrenti in Euro 3 .000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 10303-2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, per procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 controricorrente -2 - Avverso la sentenza n. 74 del 2025 della Corte d’appello di L’Aquila, depositata il 21 febbraio 2025 (RGN 246/24), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono esser poste a caricodei ricorrenti, in solido (art. 97 cod. proc. civ.), nella misura liquidata in dispositivo a favore di ciascuno dei controricorrenti, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizioe condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere le spese del presente giudizio all’Ispettorato del lavoro, nell’importo di Euro 3.000,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito, e all’INPS e all’INAIL, nell’importo che liquida per ciascuno dei predetti controricorrenti in Euro 3 .000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accesso
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