CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2002
Cassazione n. 34723/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16927/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, co.1, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della responsabilità, è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha sottolineato l'apporto concorsuale del ricorrente nell'attività di vendita della sostanza (v. p. 2 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato dal momento che la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi là dove esclude la tenuità dell'offesa alla luce delle modalità di esecuzione e della notevole quantità della sostanza oggetto di cessione (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'eccessività della pena è manifestamente infondato dal momento che il giudice di merito ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la congruità della pena tenuto conto delle complessive modalità del fatto (v. p. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d