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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02886/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, sez.

Taranto, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che lo aveva condannato per furto aggravato.

La Corte ha rilevato il difetto dei requisiti richiesti dall'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità, deducendo che la dichiarazione di domicilio era presente in atti e, precisamente, era contenuta nella istanza di ammissione al gratuito patrocinio, con la quale era stato nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con revoca del precedente difensore e contestuale elezione di domicilio presso lo studio del predetto.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, intervenute di recente per risolvere un contrasto interpretativo in ordine all'art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen., hanno chiarito che, seppure la dichiarazione di domicilio non deve necessariamente essere contenuta nell'atto di appello, potendo risultare anche aliunde, l'atto di impugnazione deve però contenere il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione ( SU 24 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]).

Nel caso in esame, l'atto di appello non conteneva alcun riferimento alla nomina del difensore con elezione di domicilio contenuta nella richiesta di gratuito patrocinio, né all'atto di impugnazione era allegata la relativa dichiarazione.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, sez. Taranto, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che lo aveva condannato per furto aggravato. La Corte ha rilevato il difetto dei requisiti richiesti dall'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità, deducendo che la dichiarazione di domicilio era presente in atti e, precisamente, era contenuta nella istanza di ammissione al gratuito patrocinio, con la quale era stato nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con revoca del precedente difensore e contestuale elezione di domicilio presso lo studio del predetto. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, intervenute di recente per risolvere un contrasto interpretativo in ordine all'art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen., hanno chiarito che, seppure la dichiarazione di domicilio non deve necessariamente essere contenuta nell'atto di appello, potendo risultare anche aliunde, l'atto di impugnazione deve però contenere il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione ( SU 24 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]). Nel caso in esame, l'atto di appello non conteneva alcun riferimento alla nomina del difensore con elezione di domicilio contenuta nella richiesta di gratuito patrocinio, né all'atto di impugnazione era allegata la relativa dichiarazione. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre
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