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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40347/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. 2.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la rinuncia al ricorso pervenuta in udienza. 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile, a mente dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., a seguito di rinuncia. 4.Dalla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la rinuncia al ricorso pervenuta in udienza. 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile, a mente dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., a seguito di rinuncia. 4.Dalla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40347/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris