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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12230/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre: [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento conrinvioL'avvocato soldano nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], chiedel'inammissibilità del ricorso; in subordine rigetto.[OSCURATO:PERSONA] riportandosi al ricorso ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 21 maggio 2025 la Corte di appello di Torino confermava, a carico diEmil [OSCURATO:PERSONA], la condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Torino del 19 ottobre 2023; lacondanna inflitta era pari ad anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 446,00 dimulta, nonché al risarcimento del danno, in relazione al quale veniva riconosciutaun’immediata provvisionale pari a euro 7.000,00; la pena era stata inflitta in relazione aldelitto di furto in appartamento, aggravato dalla violenza sulle cose, avvenuto a Torino indata 3 giugno 2020.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo deldifensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione,di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 192 comma 2 cod. proc. pen. e ilvizio di motivazione, con specifico riferimento alla aggravante della violenza sulle cose.

Inparticolare, la parte evidenziava che l’aggravante era stata ritenuta sussistenteesclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte civile, la quale aveva asseritoche sia il portone condominiale che la porta d’ingresso erano stati «danneggiati».In violazione di legge, la Corte avrebbe ritenuto la sussistenza dell’aggravante dellaviolenza sulle cose pur in assenza della dimostrazione che il bene danneggiato necessitassedi attività di ripristino per poter tornare a esercitare la sua naturale funzione, nonché che ildanno arrecato alla cosa fosse stato funzionale alla perpetrazione del furto.Inoltre, il giudice dell’appello non avrebbe adeguatamente motivato sul punto; puravendo indicato la presenza di indizi della violenza sulle cose, non avrebbe sviluppato ilragionamento di cui all’art.192 comma 2 cod. proc. pen. in relazione ai requisiti della gravitàe concordanza indiziaria.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in punto diriconoscimento di una provvisionale quantificata in euro 7.000,00.

Premesso che il beneficiopuò essere riconosciuto nei limiti in cui si ritenga raggiunta la prova del danno (art.339,comma 2, cod.proc.pen.), la Corte dapprima asseriva che l’esatta entità del dannopatrimoniale non poteva ritenersi dimostrata, perché meramente supportata dalle «generichedichiarazioni della persona offesa»; quindi, quantificava il danno patrimoniale in «almenoeuro 4.000,00».

La motivazione viene indicata come illogica, in quanto parte dalla premessache il danno non è esattamente quantificabile per il carattere generico delle dichiarazionidella persona offesa, ma poi lo quantifica sulla base delle medesime; altresì adduce, asupporto di tali dichiarazioni, il valore del Rolex (esattamente quantificato in euro 2.500,00),laddove il Rolex era già stato restituito alla persona offesa e non avrebbe dovuto esserecomputato nell’ammontare del danno.3.

La parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, conrefusione delle spese.4.

Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod.proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni, le qualihanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato.2.

In relazione ai motivi dedotti, articolati in due punti, si osserva quanto segue:2.1 In relazione al primo motivo, relativo alla sussistenza e alla compiuta motivazionesulla aggravante della violenza sulle cose, è infondato e deve essere rigettato.Si osserva che, in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose sirealizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, ilguasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui, tali da rendere necessariaun'attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità.

Secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cuiall'art. 625, n. 2), cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto,manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, perriportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino,cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la suaforzatura, non determina una manomissione, ma si risolve in una semplice manipolazione(Sez. 5 - n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974).

È dunque necessario nonsolo che vi sia stato un danno, ma anche che il medesimo si ponga in una relazionefunzionale rispetto al furto; ciò accade tutte le volte in cui la cosa danneggiata sia proprioquella posta a difesa del patrimonio, alla quale venga sottratta tale specifica funzionalità.La sentenza impugnata, complessivamente esaminata, dava conto di una molteplicità diindizi atti a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] si era accertato che la vittima fosse altrove e che,approfittando di tale circostanza, era entrato nella sua abitazione.

A tale complessoindiziario, si aggiungeva la prova dichiarativa offerta dalla persona offesa, la quale avevaaffermato che, all’atto del furto, sia il portone del condominio che la porta dell’abitazioneerano stati «danneggiati», seppure non fornendo i dettagli del danneggiamento.

Talecomplesso probatorio veniva confrontato con la circostanza che lo [OSCURATO:PERSONA] non possedeva lechiavi del portone né della porta, per dedurne la logica conseguenza ch’egli, al fine dipenetrare nell’appartamento, aveva forzato i due ingressi.

Correttamente la Corte esaminavauno per uno gli elementi indiziari, valutando di ciascuno la specifica tenuta e, di seguito,forniva una lettura unitaria, complessiva e logica, ritenendo dimostrato l’assunto, ovvero cheEmil [OSCURATO:PERSONA] aveva forzato le serrature e lo aveva fatto al fine specifico di introdursinell’appartamento.L’articolato ragionamento operato dalla Corte di appello soddisfa i parametri impostidall’art.192 comma 2 cod. proc. pen. in materia di valutazione della prova.Nella motivazione della sentenza non veniva specificata la tipologia del danneggiamento,in quanto la vittima non aveva fornito tale dettaglio, limitandosi a dire che, all’atto del furto, idue ingressi erano stati «danneggiati».

Sul punto la Corte di appello valutava comecircostanze di fatto.

Sebbene la vittima non abbia spiegato nei dettagli come siano stateforzate le serrature, la stessa ha chiaramente riferito che le medesime erano state«danneggiati», termine la cui semantica già racchiude il concetto di rottura, guasto,trasformazione, che impone un intervento per il ripristino della funzione originaria.

Quantoriferito dalla vittima veniva posto in relazione con la circostanza che lo [OSCURATO:PERSONA] non possedevale chiavi, per dedurne la logica conseguenza che, quando la vittima aveva parlato didanneggiamento degli ingressi, aveva inteso dire che gli stessi erano stati forzati tanto daprivarli della funzione loro propria, ovvero la protezione dell’abitazione.

Tale valutazionesoddisfa i presupposti per la sussistenza dell’aggravante, senza la necessità che vengaulteriormente descritto il tipo di danno meccanico cagionato.Dunque, non solo la Corte di appello ha dato corretta applicazione ai principi di dirittoelaborati in sede di legittimità, ma lo ha fatto con motivazione adeguata e logica.2.2.

Il secondo motivo, relativo al riconoscimento della provvisionale, deve essererigettato.Per la quantificazione del danno e il riconoscimento della provvisionale nei limiti delmaggior danno, la Corte di appello rinviava alla stima fatta dalla stessa persona offesa.Rilevava come le dichiarazioni sul punto fossero «generiche» e quindi non consentisseroun’esatta quantificazione del danno patrimoniale, ma stimava le medesime sufficienti a farritenere dimostrato un danno patrimoniale, comunque, superiore agli euro quattromila (neicui limiti veniva riconosciuta la provvisionale).Sul punto la motivazione non risulta illogica o contraddittoria, atteso che il caratteregenerico delle dichiarazioni della vittima ben può renderle inidonee alla dimostrazione deldanno nel suo esatto ammontare, pur essendo le stesse idonee a dimostrarlosommariamente nel minimo.Quanto al riferimento fatto dalla Corte di appello al valore dell’orologio Rolex, indicato conesattezza dalla vittima, lo stesso non è stato utilizzato per la quantificazione del danno, maquale mero indice della attendibilità e ragionevolezza delle dichiarazioni della personaoffesa.La motivazione della Corte in ordine alla quantificazione del danno patrimoniale nellasoglia minima e al riconoscimento della provvisionale entro detti limiti, si ritiene dunqueadeguata.Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato e la parte deve essere condannata,oltre che al pagamento delle spese processuali, alla refusione delle spese in favore dellaparte civile, che si liquidano in euro 3.600,00 P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cheliquida in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 20/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre: [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento conrinvioL'avvocato soldano nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], chiedel'inammissibilità del ricorso; in subordine rigetto.[OSCURATO:PERSONA] riportandosi al ricorso ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 21 maggio 2025 la Corte di appello di Torino confermava, a carico diEmil [OSCURATO:PERSONA], la condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Torino del 19 ottobre 2023; lacondanna inflitta era pari ad anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 446,00 dimulta, nonché al risarcimento del danno, in relazione al quale veniva riconosciutaun’immediata provvisionale pari a euro 7.000,00; la pena era stata inflitta in relazione aldelitto di furto in appartamento, aggravato dalla violenza sulle cose, avvenuto a Torino indata 3 giugno 2020.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo deldifensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione,di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 192 comma 2 cod. proc. pen. e ilvizio di motivazione, con specifico riferimento alla aggravante della violenza sulle cose. Inparticolare, la parte evidenziava che l’aggravante era stata ritenuta sussistenteesclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte civile, la quale aveva asseritoche sia il portone condominiale che la porta d’ingresso erano stati «danneggiati».In violazione di legge, la Corte avrebbe ritenuto la sussistenza dell’aggravante dellaviolenza sulle cose pur in assenza della dimostrazione che il bene danneggiato necessitassedi attività di ripristino per poter tornare a esercitare la sua naturale funzione, nonché che ildanno arrecato alla cosa fosse stato funzionale alla perpetrazione del furto.Inoltre, il giudice dell’appello non avrebbe adeguatamente motivato sul punto; puravendo indicato la presenza di indizi della violenza sulle cose, non avrebbe sviluppato ilragionamento di cui all’art.192 comma 2 cod. proc. pen. in relazione ai requisiti della gravitàe concordanza indiziaria.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in punto diriconoscimento di una provvisionale quantificata in euro 7.000,00. Premesso che il beneficiopuò essere riconosciuto nei limiti in cui si ritenga raggiunta la prova del danno (art.339,comma 2, cod.proc.pen.), la Corte dapprima asseriva che l’esatta entità del dannopatrimoniale non poteva ritenersi dimostrata, perché meramente supportata dalle «generichedichiarazioni della persona offesa»; quindi, quantificava il danno patrimoniale in «almenoeuro 4.000,00». La motivazione viene indicata come illogica, in quanto parte dalla premessache il danno non è esattamente quantificabile per il carattere generico delle dichiarazionidella persona offesa, ma poi lo quantifica sulla base delle medesime; altresì adduce, asupporto di tali dichiarazioni, il valore del Rolex (esattamente quantificato in euro 2.500,00),laddove il Rolex era già stato restituito alla persona offesa e non avrebbe dovuto esserecomputato nell’ammontare del danno.3. La parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, conrefusione delle spese.4. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod.proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni, le qualihanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato.2. In relazione ai motivi dedotti, articolati in due punti, si osserva quanto segue:2.1 In relazione al primo motivo, relativo alla sussistenza e alla compiuta motivazionesulla aggravante della violenza sulle cose, è infondato e deve essere rigettato.Si osserva che, in tema di     furto, la circostanza aggravante della     violenza sulle     cose sirealizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, ilguasto, il danneggiamento, la trasformazione della     cosa altrui, tali da rendere necessariaun'attività di ripristino per restituire alla res la propria     funzionalità. Secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cuiall'art. 625, n. 2), cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto,manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, perriportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino,cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la suaforzatura, non determina una manomissione, ma si risolve in una semplice manipolazione(Sez. 5 -  n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974). È dunque necessario nonsolo che vi sia stato un danno, ma anche che il medesimo si ponga in una relazionefunzionale rispetto al furto; ciò accade tutte le volte in cui la cosa danneggiata sia proprioquella posta a difesa del patrimonio, alla quale venga sottratta tale specifica funzionalità.La sentenza impugnata, complessivamente esaminata, dava conto di una molteplicità diindizi atti a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] si era accertato che la vittima fosse altrove e che,approfittando di tale circostanza, era entrato nella sua abitazione. A tale complessoindiziario, si aggiungeva la prova dichiarativa offerta dalla persona offesa, la quale avevaaffermato che, all’atto del furto, sia il portone del condominio che la porta dell’abitazioneerano stati «danneggiati», seppure non fornendo i dettagli del danneggiamento. Talecomplesso probatorio veniva confrontato con la circostanza che lo [OSCURATO:PERSONA] non possedeva lechiavi del portone né della porta, per dedurne la logica conseguenza ch’egli, al fine dipenetrare nell’appartamento, aveva forzato i due ingressi. Correttamente la Corte esaminavauno per uno gli elementi indiziari, valutando di ciascuno la specifica tenuta e, di seguito,forniva una lettura unitaria, complessiva e logica, ritenendo dimostrato l’assunto, ovvero cheEmil [OSCURATO:PERSONA] aveva forzato le serrature e lo aveva fatto al fine specifico di introdursinell’appartamento.L’articolato ragionamento operato dalla Corte di appello soddisfa i parametri impostidall’art.192 comma 2 cod. proc. pen. in materia di valutazione della prova.Nella motivazione della sentenza non veniva specificata la tipologia del danneggiamento,in quanto la vittima non aveva fornito tale dettaglio, limitandosi a dire che, all’atto del furto, idue ingressi erano stati «danneggiati». Sul punto la Corte di appello valutava comecircostanze di fatto. Sebbene la vittima non abbia spiegato nei dettagli come siano stateforzate le serrature, la stessa ha chiaramente riferito che le medesime erano state«danneggiati», termine la cui semantica già racchiude il concetto di rottura, guasto,trasformazione, che impone un intervento per il ripristino della funzione originaria. Quantoriferito dalla vittima veniva posto in relazione con la circostanza che lo [OSCURATO:PERSONA] non possedevale chiavi, per dedurne la logica conseguenza che, quando la vittima aveva parlato didanneggiamento degli ingressi, aveva inteso dire che gli stessi erano stati forzati tanto daprivarli della funzione loro propria, ovvero la protezione dell’abitazione. Tale valutazionesoddisfa i presupposti per la sussistenza dell’aggravante, senza la necessità che vengaulteriormente descritto il tipo di danno meccanico cagionato.Dunque, non solo la Corte di appello ha dato corretta applicazione ai principi di dirittoelaborati in sede di legittimità, ma lo ha fatto con motivazione adeguata e logica.2.2. Il secondo motivo, relativo al riconoscimento della provvisionale, deve essererigettato.Per la quantificazione del danno e il riconoscimento della provvisionale nei limiti delmaggior danno, la Corte di appello rinviava alla stima fatta dalla stessa persona offesa.Rilevava come le dichiarazioni sul punto fossero «generiche» e quindi non consentisseroun’esatta quantificazione del danno patrimoniale, ma stimava le medesime sufficienti a farritenere dimostrato un danno patrimoniale, comunque, superiore agli euro quattromila (neicui limiti veniva riconosciuta la provvisionale).Sul punto la motivazione non risulta illogica o contraddittoria, atteso che il caratteregenerico delle dichiarazioni della vittima ben può renderle inidonee alla dimostrazione deldanno nel suo esatto ammontare, pur essendo le stesse idonee a dimostrarlosommariamente nel minimo.Quanto al riferimento fatto dalla Corte di appello al valore dell’orologio Rolex, indicato conesattezza dalla vittima, lo stesso non è stato utilizzato per la quantificazione del danno, maquale mero indice della attendibilità e ragionevolezza delle dichiarazioni della personaoffesa.La motivazione della Corte in ordine alla quantificazione del danno patrimoniale nellasoglia minima e al riconoscimento della provvisionale entro detti limiti, si ritiene dunqueadeguata.Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato e la parte deve essere condannata,oltre che al pagamento delle spese processuali, alla refusione delle spese in favore dellaparte civile, che si liquidano in euro 3.600,00 P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cheliquida in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 20/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA]
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