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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45604/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza con cui il Tribunale del capoluogo pugliese, in data 30.5.2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri, responsabile del delitto di ricettazione, ha ritenuto le già riconosciute attenuanti generiche prevalenti sulla pur contestata recidiva rideterminando perciò il trattamento sanzionatorio e riducendo la pena; considerato che l'unico motivo di ricorso è precluso atteso che, come si ricava dalla lettura della sentenza impugnata, il difensore del ricorrente, munito a tal fine di procura speciale, aveva rinunciato ai motivi di appello con esclusione di quello relativo alle attenuanti generiche che, difatti, sono state all'esito oggetto di rivalutazione in termini di prevalenza sulla contestata recidiva; la rinuncia parziale motivi d'appello ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi da essa attinti, risultando perciò inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr,. ez. 2 - , Sentenza n. 47698 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278006 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/11/2022 Il Consigliere Estensore il Presi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza con cui il Tribunale del capoluogo pugliese, in data 30.5.2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri, responsabile del delitto di ricettazione, ha ritenuto le già riconosciute attenuanti generiche prevalenti sulla pur contestata recidiva rideterminando perciò il trattamento sanzionatorio e riducendo la pena; considerato che l'unico motivo di ricorso è precluso atteso che, come si ricava dalla lettura della sentenza impugnata, il difensore del ricorrente, munito a tal fine di procura speciale, aveva rinunciato ai motivi di appello con esclusione di quello relativo alle attenuanti generiche che, difatti, sono state all'esito oggetto di rivalutazione in termini di prevalenza sulla contestata recidiva; la rinuncia parziale motivi d'appello ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi da essa attinti, risultando perciò inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr,. ez. 2 - , Sentenza n. 47698 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278006 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/11/2022 Il Consigliere Estensore il Presi
Sentenza Cassazione n. 45604/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris