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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 34145/2026

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da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto convalidò il provvedimento del Questore di Taranto del 15 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 5,

I. 401/89, quanto alla presentazione di [OSCURATO:PERSONA] presso gli uffici di [OSCURATO:PERSONA], per anni cinque.

1.1. Con atto del 10 marzo 2026 il difensore del ricorrente -premesso che il 9 dicembre u.s. il suo assistito aveva sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato in 12 mesi, come da certificazione allegata; che l'orario di lavoro, con la mansione di operatore ecologico, in [OSCURATO:PERSONA], prevede la prestazione di 38 ore settimanali distribuite su sei giorni, con turni di lavoro che variano tra le 18 e le 00,00; che la più gran parte delle partite dell'Avellino calcio saranno disputate in turni serali, come da calendario pure allegato all'istanza; che l'adempimento della prescrizione imposta risulta pertanto incompatibile col regolare svolgimento dell'attività lavorativa; che dunque esigenze, priorità e condotta di vita attuali sono mutate rispetto al tempo dell'applicazione della misura -sempre correttamente osservata- risalente a tre anni e tre mesi orsono, senza che mai medio tempore il prevenuto abbia tenuto condotte riprovevoli; che, comunque le esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico sono garantite dall'applicazione della diversa misura del D.A.Spo. - chiedeva la revoca della misura accessoria dell'obbligo di comparizione di cui all'art. 6, comma 2-bi

I. 401/1989.

1.2. Con l'ordinanza impugnata, del 12 marzo 2026, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, acquisito il parere del pubblico ministero -favorevole all'accoglimento dell'istanza- ha rigettato l'istanza difensiva ritenuta l'assenza di elementi di novità rilevanti, la ancora lontana scadenza naturale della misura, applicata nel minimo edittale e fondata sulla recidivanza del [OSCURATO:PERSONA] - destinatario di altro D.A.Spo. emesso pochi mesi prima di quello oggetto dell'istanza, dal Questore di Latina-.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi.

2.1. il primo, ex art. 606, comma 1, lett.b) cod.proc.pen., denuncia violazione dell'art. 6, comma 5,

I. 401/89; la norma prevede espressamente che il divieto e le ulteriori prescrizioni debbano essere revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione; la Corte di cassazione ha chiarito che la permanenza della prescrizione dell'obbligo di presentazione richiede una costante verifica della pericolosità attuale del soggetto, specificando che i provvedimenti relativi all'obbligo di presentazione connesso la 2D.A.Spo. devono esser sorretti da adeguata motivazione in ordine alla permanenza dei presupposti della misura; a fronte della allegazione da parte dell'odierno ricorrente di una circostanza di indubbia rilevanza, l'instaurazione di un rapporto di lavoro stabile e documentato, il Giudice ha rigettato l'istanza, in difetto della necessaria effettiva rivalutazione.

2.2. il secondo, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., deduce il viio di motivazione, apparente, del diniego, essendosi il Giudice limitato ad affermare che le esigenze lavorative non costituiscono motivo sufficiente per la revoca, senza accompagnare tale affermazione da analisi delle circostanze rappresentate dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Recita l'art. 6

I. 401/89, al comma 5, «Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 [...] sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. [...]».

2. Il ricorrente ha allegato, quale fatto nuovo, la stipula di un contratto di lavoro, di cui ha dedotto la idoneità ad incidere sui presupposti che hanno giustificato il provvedimento inibitorio, attesa la sua capacità di impedire la presenza allo stadio e ad incidere in maniera special preventiva sulla reiterazione dei comportamenti.

Può effettivamente astrattamente ritenersi che le modalità e gli orari di svolgimento del servizio, che appaiono coincidere con gli orari delle partite oggetto del provvedimento inibitorio, costituiscawoostacolo, fattuale, alla violazione dell'obbligo imposto, la cui verificazione comporterebbe, nel contempo, anche il mancato rispetto della prestazione lavorativa e dunque dei doveri collegati al rapporto di lavoro, che, quindi, può assurgere a impedimento della violazione del contenuto del provvedimento di D.A.Spo. .

3. Tanto può costituire modifica dei presupposti per la misura collegata dell'obbligo di firma durante gli orari delle partite, sicchè fondata è la richiesta del ricorrente di annullamento della ordinanza impugnata, da disporsi con rinvio al giudice del merito perché, nell'ambito delle sue prerogative, ed alla luce del chiaro disposto normativo, vagli la reale ed effettiva incidenza dell'allegato elemento di novità potenzialmente incidente in ordine alla permanenza dei presupposti della misura. 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto convalidò il provvedimento del Questore di Taranto del 15 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 5, I. 401/89, quanto alla presentazione di [OSCURATO:PERSONA] presso gli uffici di [OSCURATO:PERSONA], per anni cinque. 1.1. Con atto del 10 marzo 2026 il difensore del ricorrente -premesso che il 9 dicembre u.s. il suo assistito aveva sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato in 12 mesi, come da certificazione allegata; che l'orario di lavoro, con la mansione di operatore ecologico, in [OSCURATO:PERSONA], prevede la prestazione di 38 ore settimanali distribuite su sei giorni, con turni di lavoro che variano tra le 18 e le 00,00; che la più gran parte delle partite dell'Avellino calcio saranno disputate in turni serali, come da calendario pure allegato all'istanza; che l'adempimento della prescrizione imposta risulta pertanto incompatibile col regolare svolgimento dell'attività lavorativa; che dunque esigenze, priorità e condotta di vita attuali sono mutate rispetto al tempo dell'applicazione della misura -sempre correttamente osservata- risalente a tre anni e tre mesi orsono, senza che mai medio tempore il prevenuto abbia tenuto condotte riprovevoli; che, comunque le esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico sono garantite dall'applicazione della diversa misura del D.A.Spo. - chiedeva la revoca della misura accessoria dell'obbligo di comparizione di cui all'art. 6, comma 2-bi I. 401/1989. 1.2. Con l'ordinanza impugnata, del 12 marzo 2026, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, acquisito il parere del pubblico ministero -favorevole all'accoglimento dell'istanza- ha rigettato l'istanza difensiva ritenuta l'assenza di elementi di novità rilevanti, la ancora lontana scadenza naturale della misura, applicata nel minimo edittale e fondata sulla recidivanza del [OSCURATO:PERSONA] - destinatario di altro D.A.Spo. emesso pochi mesi prima di quello oggetto dell'istanza, dal Questore di Latina-. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi. 2.1. il primo, ex art. 606, comma 1, lett.b) cod.proc.pen., denuncia violazione dell'art. 6, comma 5, I. 401/89; la norma prevede espressamente che il divieto e le ulteriori prescrizioni debbano essere revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione; la Corte di cassazione ha chiarito che la permanenza della prescrizione dell'obbligo di presentazione richiede una costante verifica della pericolosità attuale del soggetto, specificando che i provvedimenti relativi all'obbligo di presentazione connesso la 2D.A.Spo. devono esser sorretti da adeguata motivazione in ordine alla permanenza dei presupposti della misura; a fronte della allegazione da parte dell'odierno ricorrente di una circostanza di indubbia rilevanza, l'instaurazione di un rapporto di lavoro stabile e documentato, il Giudice ha rigettato l'istanza, in difetto della necessaria effettiva rivalutazione. 2.2. il secondo, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., deduce il viio di motivazione, apparente, del diniego, essendosi il Giudice limitato ad affermare che le esigenze lavorative non costituiscono motivo sufficiente per la revoca, senza accompagnare tale affermazione da analisi delle circostanze rappresentate dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Recita l'art. 6 I. 401/89, al comma 5, «Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 [...] sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. [...]». 2. Il ricorrente ha allegato, quale fatto nuovo, la stipula di un contratto di lavoro, di cui ha dedotto la idoneità ad incidere sui presupposti che hanno giustificato il provvedimento inibitorio, attesa la sua capacità di impedire la presenza allo stadio e ad incidere in maniera special preventiva sulla reiterazione dei comportamenti. Può effettivamente astrattamente ritenersi che le modalità e gli orari di svolgimento del servizio, che appaiono coincidere con gli orari delle partite oggetto del provvedimento inibitorio, costituiscawoostacolo, fattuale, alla violazione dell'obbligo imposto, la cui verificazione comporterebbe, nel contempo, anche il mancato rispetto della prestazione lavorativa e dunque dei doveri collegati al rapporto di lavoro, che, quindi, può assurgere a impedimento della violazione del contenuto del provvedimento di D.A.Spo. . 3. Tanto può costituire modifica dei presupposti per la misura collegata dell'obbligo di firma durante gli orari delle partite, sicchè fondata è la richiesta del ricorrente di annullamento della ordinanza impugnata, da disporsi con rinvio al giudice del merito perché, nell'ambito delle sue prerogative, ed alla luce del chiaro disposto normativo, vagli la reale ed effettiva incidenza dell'allegato elemento di novità potenzialmente incidente in ordine alla permanenza dei presupposti della misura. 3 P.Q.M
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