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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2025

Cassazione n. 12708/2026

Testo disponibile della fonte

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Giustizia, in persona del Ministro 'pro tempore'; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 17/10/2025; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano accoglieva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto presso la Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA] e sottoposto allo speciale regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza di Milano in data 24 marzo 2025, e — previa disapplicazione della circolare D.A.P. del 1° ottobre 2017 - disponeva che la direzione del carcere provvedesse ad equiparare, nei confronti del detenuto sopra indicato, i generi alimentari già cotti ricevibili tramite pacco postale con quelli della stessa specie ricevibili tramite pacco consegnato in occasione dei colloqui in carcere.

2. Avverso la citata ordinanza il Ministero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 35-bis, 41-bis, comma 2-quater lett. a) e c), Ord. pen. e 20 Circolare D.A.P. n. 3676 del 2 ottobre 2017 per avere il Tribunale accolto l'istanza di ricezione dei pacchi sopra indicati omettendo di considerare le esigenze di ordine pubblico e di sicurezza la cui garanzia è normativamente attribuita all'Amministrazione.

2.2. Con il secondo motivo il Ministero lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. a), cod. proc. pen., l'esercizio da parte del Tribunale di sorveglianza di una potestà normativamente riservata all'Amministrazione penitenziaria in materia di ricezione dei pacchi da parte dei detenuti.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato che il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. consente la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», che siano state vulnerate da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio».

2.1. Il primo presupposto per l'attivazione del rimedio risarcitorio è, dunque, costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva qualificabile come «diritto», configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono alla pretesa di alimentarsi in modo sano ed equilibrato, che, come tale, ha immediata influenza anche sul diritto alla salute (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della giustizia, Rv. 281794- 01, § 1 del Considerato in diritto); con l'ulteriore precisazione che eventuali, irragionevoli limitazioni al riguardo, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sarebbero comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018.

2.2. Tuttavia, è stato anche precisato che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, conseguenti all'adozione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di provvedimenti organizzativi volti a disciplinare la vita degli istituti, garantendo l'ordine e la sicurezza interna e, in uno, la migliore attuazione del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo (Sez. 1, n. 24711 del 15/02/2023, Pesce).

33. Nel caso di specie, la direzione del carcere ha escluso la possibilità di inviare al detenuto cibi cotti di natura non industriale, mediante pacco postale, in forza di una valutazione di tipo organizzativo e di sicurezza che all'evidenza rientra negli ambiti di regolamentazione ad essa esclusivamente riservati, non apparendo né irragionevole e neppure sproporzionata avuto riguardo alle ragioni plausibilmente addotte: da un canto, la facile deperibilità degli stessi soprattutto nel periodo estivo con conseguente pericolo per la salute di chi li consuma, dall'altro la impossibilità di verificare il mittente e la difficoltà del controllo degli stessi cibi una volta cotti.

3.1. Acclarato, poi, che il divieto di ricezione di beni deperibili a mezzo di pacchi postali non è, di per sé, illegittimo, in quanto posto a tutela di obiettive esigenze di ordine e sicurezza e non incidente sul diritto all'alimentazione e alla salute, il fatto che durante la pandemia da Covid-19 fosse stato consentito quanto invocato dal detenuto non consente di pervenire a differenti conclusioni, considerato che tale autorizzazione era legata alla particolare situazione ed alla impossibilità dei colloqui visivi all'epoca conseguente le restrizioni esistenti in materia di spostamenti.

3.2. Non va poi dimenticato che l'Amministrazione penitenziaria ha ormai riconosciuto ai detenuti in regime speciale la possibilità di acquistare, in linea di principio, gli stessi prodotti inseriti nel modello 72 in vigore per i detenuti comuni del medesimo istituto (in conformità agli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte: v., per tutte, Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Ministero della giustizia, Rv. 281618-01).

È stata così necessariamente superata l'opzione, secondo cui il circuito detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen. dovesse adeguarsi, in materia, ad uno standard nazionale uniforme, posto che le tabelle vittuarie dei detenuti comuni sono diverse da carcere a carcere, a seconda anche delle peculiarità geografiche del territorio.

3.3. In conclusione, il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria oggetto dell'originario reclamo di [OSCURATO:PERSONA] diretto al magistrato di sorveglianza non compromette e non incide su un diritto fondamentale della persona, in species il diritto all'alimentazione comunque garantito, oltre che dal vitto del carcere e dalla possibilità di acquistare gli alimenti di cui al modello 72, anche dai cibi cotti contenuti nei pacchi consegnati dai famigliari in occasione delle visite.

44. Per le ragioni sopra esposte l'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annul P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Giustizia, in persona del Ministro 'pro tempore'; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 17/10/2025; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano accoglieva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto presso la Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA] e sottoposto allo speciale regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza di Milano in data 24 marzo 2025, e — previa disapplicazione della circolare D.A.P. del 1° ottobre 2017 - disponeva che la direzione del carcere provvedesse ad equiparare, nei confronti del detenuto sopra indicato, i generi alimentari già cotti ricevibili tramite pacco postale con quelli della stessa specie ricevibili tramite pacco consegnato in occasione dei colloqui in carcere. 2. Avverso la citata ordinanza il Ministero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 35-bis, 41-bis, comma 2-quater lett. a) e c), Ord. pen. e 20 Circolare D.A.P. n. 3676 del 2 ottobre 2017 per avere il Tribunale accolto l'istanza di ricezione dei pacchi sopra indicati omettendo di considerare le esigenze di ordine pubblico e di sicurezza la cui garanzia è normativamente attribuita all'Amministrazione. 2.2. Con il secondo motivo il Ministero lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. a), cod. proc. pen., l'esercizio da parte del Tribunale di sorveglianza di una potestà normativamente riservata all'Amministrazione penitenziaria in materia di ricezione dei pacchi da parte dei detenuti. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato che il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. consente la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», che siano state vulnerate da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». 2.1. Il primo presupposto per l'attivazione del rimedio risarcitorio è, dunque, costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva qualificabile come «diritto», configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono alla pretesa di alimentarsi in modo sano ed equilibrato, che, come tale, ha immediata influenza anche sul diritto alla salute (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della giustizia, Rv. 281794- 01, § 1 del Considerato in diritto); con l'ulteriore precisazione che eventuali, irragionevoli limitazioni al riguardo, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sarebbero comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018. 2.2. Tuttavia, è stato anche precisato che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, conseguenti all'adozione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di provvedimenti organizzativi volti a disciplinare la vita degli istituti, garantendo l'ordine e la sicurezza interna e, in uno, la migliore attuazione del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo (Sez. 1, n. 24711 del 15/02/2023, Pesce). 33. Nel caso di specie, la direzione del carcere ha escluso la possibilità di inviare al detenuto cibi cotti di natura non industriale, mediante pacco postale, in forza di una valutazione di tipo organizzativo e di sicurezza che all'evidenza rientra negli ambiti di regolamentazione ad essa esclusivamente riservati, non apparendo né irragionevole e neppure sproporzionata avuto riguardo alle ragioni plausibilmente addotte: da un canto, la facile deperibilità degli stessi soprattutto nel periodo estivo con conseguente pericolo per la salute di chi li consuma, dall'altro la impossibilità di verificare il mittente e la difficoltà del controllo degli stessi cibi una volta cotti. 3.1. Acclarato, poi, che il divieto di ricezione di beni deperibili a mezzo di pacchi postali non è, di per sé, illegittimo, in quanto posto a tutela di obiettive esigenze di ordine e sicurezza e non incidente sul diritto all'alimentazione e alla salute, il fatto che durante la pandemia da Covid-19 fosse stato consentito quanto invocato dal detenuto non consente di pervenire a differenti conclusioni, considerato che tale autorizzazione era legata alla particolare situazione ed alla impossibilità dei colloqui visivi all'epoca conseguente le restrizioni esistenti in materia di spostamenti. 3.2. Non va poi dimenticato che l'Amministrazione penitenziaria ha ormai riconosciuto ai detenuti in regime speciale la possibilità di acquistare, in linea di principio, gli stessi prodotti inseriti nel modello 72 in vigore per i detenuti comuni del medesimo istituto (in conformità agli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte: v., per tutte, Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Ministero della giustizia, Rv. 281618-01). È stata così necessariamente superata l'opzione, secondo cui il circuito detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen. dovesse adeguarsi, in materia, ad uno standard nazionale uniforme, posto che le tabelle vittuarie dei detenuti comuni sono diverse da carcere a carcere, a seconda anche delle peculiarità geografiche del territorio. 3.3. In conclusione, il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria oggetto dell'originario reclamo di [OSCURATO:PERSONA] diretto al magistrato di sorveglianza non compromette e non incide su un diritto fondamentale della persona, in species il diritto all'alimentazione comunque garantito, oltre che dal vitto del carcere e dalla possibilità di acquistare gli alimenti di cui al modello 72, anche dai cibi cotti contenuti nei pacchi consegnati dai famigliari in occasione delle visite. 44. Per le ragioni sopra esposte l'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annul P.Q.M
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