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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24979/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione di cuil all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha evidenziato, da una parte, come nel delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulti irrilevante la distanza dell'allontanamento; dall'altra parte, che l'elemento psicologico del reato sia provato anche dalla giustificazione dell'imputato sprovvisto della prescrizione per i farmaci per i quali si era allontanato dal luogo di detenzione; in relazione.

Rilevato che la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è stata motivata in maniera adeguata osservando che le modalità del fatto escludono la esiguità del fatto; infine, guanto alla congruità della pena, la Corte, con motivazione sufficiente ed esaustiva, ha ritenuto che la pena inflitta era stata determinata dal primo giudice in misura leggermente superiore al minimo edittale tenuto conto della gravità del fatto e della biografia penale dell'imputato.

Quanto alla omessa motivazione circa l'applicazione della contestata recidiva ostativa della concessione delle circostanze attenuanti generiche, il motivo oltre che generico non risulta dedotto nell'impugnazione del giudizio d'appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione di cuil all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha evidenziato, da una parte, come nel delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulti irrilevante la distanza dell'allontanamento; dall'altra parte, che l'elemento psicologico del reato sia provato anche dalla giustificazione dell'imputato sprovvisto della prescrizione per i farmaci per i quali si era allontanato dal luogo di detenzione; in relazione. Rilevato che la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è stata motivata in maniera adeguata osservando che le modalità del fatto escludono la esiguità del fatto; infine, guanto alla congruità della pena, la Corte, con motivazione sufficiente ed esaustiva, ha ritenuto che la pena inflitta era stata determinata dal primo giudice in misura leggermente superiore al minimo edittale tenuto conto della gravità del fatto e della biografia penale dell'imputato. Quanto alla omessa motivazione circa l'applicazione della contestata recidiva ostativa della concessione delle circostanze attenuanti generiche, il motivo oltre che generico non risulta dedotto nell'impugnazione del giudizio d'appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 24979/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris