Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2023

Cassazione n. 38275/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 agosto 2022 il giudice dell'esecuzione di Palermo ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento della continuazione tra i delitti ex art. 416 bis cod. pen. e le estorsioni tentate e consumate giudicate con sentenza della Corte di Assise di appello di Palermo del 16/11/2017 ed ulteriori reati satellite accertati con sentenza di condanna della Corte di appello di Palermo del 16/12/2019.

Il giudice dell'esecuzione ha osservato che il fatto che i reati oggetto delle sentenze di condanna fossero della stessa indole, o si ponessero quali reati-fine del reato associativo giudicato con la prima sentenza di condanna, non fosse da solo sufficiente ad integrare l'ipotesi del reato continuato.

In particolare, non sono stati apprezzati specifici elementi per poter affermare che i reati di cui alla seconda condanna - commessi in diverso contesto territoriale - fossero stati programmati al momento dell'ingresso del ricorrente nel sodalizio mafioso, né che le condotte fossero esecuzione di un unico programma criminoso, trattandosi di delitti distanti temporalmente e commessi in diversi luoghi, oltre che conseguenti ad una serie di accadimenti del tutto autonomi tra loro.

Ha, infine, valutato l'identità di indole tra i reati quale sintomo della particolare inclinazione verso tali tipi di crimine, come confermato dal certificato del casellario giudiziale.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., per il diniego della continuazione tra il delitto associativo ed i reati accertati con la seconda sentenza.

2.1. Il ricorrente ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel rigettare l'istanza di continuazione in executivis, senza considerare la posizione di capo decina del Provenzano nel consesso associativo, il quale coordinava le attività illecite di un gruppo di "soldati" a lui gerarchicamente sottoposti al fine di realizzare vari reati-fine nell'interesse dell'associazione.

Tra questi soldati sono stati citati nella seconda sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pure condannati per la rapina di cui si chiede l'unificazione.

Sussisterebbe dunque un indubbio collegamento tra i fatti della prima sentenza e quelli accertati con la seconda, trattandosi in quest'ultimo caso di procurare fondi da utilizzare per il sostegno ai detenuti e alle loro famiglie.

Peraltro, la sentenza della Corte di Assise di appello, in riforma della precedente, ha riconosciuto il vincolo della continuazione con i delitti accertati nella sentenza del GUP di Palermo del 13/5/2010, concernente una tentata estorsione commessa fino al novembre 2007.

Si deplora che invece la rapina del novembre 2013 - nonostante fosse corredata dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991 - non sia stata ricompresa nel medesimo disegno criminoso, trattandosi di delitto commesso nell'interesse dell'associazione di Bagheria, previa autorizzazione ad operare nel territorio di Campobello di Mazara da parte del capo della famiglia di Castelvetrano.

Al riguardo si specifica che la contestazione del reato associativo si chiude al 13/3/2015.

2.2. Con memoria del 25/2/2023, trasmessa digitalmente, la difesa del ricorrente ha ribadito le argomentazioni a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché si basa su motivi non consentiti dalla legge, in quanto ripropone doglianze volte ad ottenere una rivalutazione del merito non consentita nella presente sede di legittimità, nonché in contrasto con la consolidata esegesi di questa Corte in tema di continuazione tra il delitto associativo ed i reati satellite.

1.1. Come ha correttamente illustrato il giudice dell'esecuzione, in termini generali, sulla tematica della continuazione tra reato associativo e reati satellite, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio.

Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali.

Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, Persano; Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Invero, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, concedendo il beneficio sanzionatorio per tutti i reati commessi in ambito associativo, da ritenersi sempre in continuazione con la fattispecie associativa in cui si inseriscono (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).

Di contro, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio crimi- noso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334).

In definitiva, il partecipe all'associazione accede al delitto nel momento in cui si determina a fare ingresso nel sodalizio ed è a questo dato temporale che deve riferirsi la verifica della programmazione unitaria dei cd. reati fine.

1.2. Nel caso specifico, gli elementi allegati dal ricorrente onde ricavarne la simultanea deliberazione originaria tra il reato associativo di cui alla sentenza della Corte di Assise di appello di Palermo del 16/11/2017, e i reati-fine giudicati con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16/12/2019, non sono tali da scardinare l'impostazione logica del giudice dell'esecuzione.

Anche ammettendo - con uno sconfinamento nel merito - che vi fosse corrispondenza tra il programma delittuoso dell'associazione giudicata nella prima sentenza e i reati della seconda sentenza, e che Provenzano fosse il capo- decina di un gruppo di "soldati" a lui sottoposti al fine di realizzare vari reati-fine nell'interesse dell'associazione, ciò non smentisce il principio correttamente seguito dal giudice dell'esecuzione, che ha constatato l'assenza di prova della specifica e contestuale programmazione dei delitti successivi rispetto al momento inziale di adesione associativa.

Invero, l'impostazione propugnata nel ricorso è antitetica alle illustrate coordinate giurisprudenziali, laddove rivendica che i delitti giudicati nella seconda sentenza siano avvinti in continuazione al reato associativo, alla luce della finalità di detti reati indirizzati al reperimento di fondi da utilizzare per il sostegno ai detenuti e alle loro famiglie.

Va infatti osservato, in sintonia con le considerazioni del giudice dell'ese- cuzione, che i reati giudicati nella seconda sentenza, pur potendo genericamente rientrare nella logica associativa di sopravvivenza dell'organizzazione, non sono per ciò stesso automaticamente iscrivibili nel medesimo disegno criminoso, rispondendo a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali, insorti nel corso dell'attività associativa e non preventivamente programmati.

Di tale eventualità, l'impugnata ordinanza ha reso specifica e chiara giustificazione, evidenziando che peraltro si tratta di reati slegati dai precedenti sia sotto il profilo cronologico che geografico, così da manifestarsi del tutto autonomi e non immaginabili al momento iniziale della partecipazione associativa.

Risulta così adempiuto l'onere di motivazione, che richiede in simili casi di illustrare specificamente la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel procedimento (Sez. 1, n.54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529).

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 agosto 2022 il giudice dell'esecuzione di Palermo ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento della continuazione tra i delitti ex art. 416 bis cod. pen. e le estorsioni tentate e consumate giudicate con sentenza della Corte di Assise di appello di Palermo del 16/11/2017 ed ulteriori reati satellite accertati con sentenza di condanna della Corte di appello di Palermo del 16/12/2019. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che il fatto che i reati oggetto delle sentenze di condanna fossero della stessa indole, o si ponessero quali reati-fine del reato associativo giudicato con la prima sentenza di condanna, non fosse da solo sufficiente ad integrare l'ipotesi del reato continuato. In particolare, non sono stati apprezzati specifici elementi per poter affermare che i reati di cui alla seconda condanna - commessi in diverso contesto territoriale - fossero stati programmati al momento dell'ingresso del ricorrente nel sodalizio mafioso, né che le condotte fossero esecuzione di un unico programma criminoso, trattandosi di delitti distanti temporalmente e commessi in diversi luoghi, oltre che conseguenti ad una serie di accadimenti del tutto autonomi tra loro. Ha, infine, valutato l'identità di indole tra i reati quale sintomo della particolare inclinazione verso tali tipi di crimine, come confermato dal certificato del casellario giudiziale. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., per il diniego della continuazione tra il delitto associativo ed i reati accertati con la seconda sentenza. 2.1. Il ricorrente ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel rigettare l'istanza di continuazione in executivis, senza considerare la posizione di capo decina del Provenzano nel consesso associativo, il quale coordinava le attività illecite di un gruppo di "soldati" a lui gerarchicamente sottoposti al fine di realizzare vari reati-fine nell'interesse dell'associazione. Tra questi soldati sono stati citati nella seconda sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pure condannati per la rapina di cui si chiede l'unificazione. Sussisterebbe dunque un indubbio collegamento tra i fatti della prima sentenza e quelli accertati con la seconda, trattandosi in quest'ultimo caso di procurare fondi da utilizzare per il sostegno ai detenuti e alle loro famiglie. Peraltro, la sentenza della Corte di Assise di appello, in riforma della precedente, ha riconosciuto il vincolo della continuazione con i delitti accertati nella sentenza del GUP di Palermo del 13/5/2010, concernente una tentata estorsione commessa fino al novembre 2007. Si deplora che invece la rapina del novembre 2013 - nonostante fosse corredata dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991 - non sia stata ricompresa nel medesimo disegno criminoso, trattandosi di delitto commesso nell'interesse dell'associazione di Bagheria, previa autorizzazione ad operare nel territorio di Campobello di Mazara da parte del capo della famiglia di Castelvetrano. Al riguardo si specifica che la contestazione del reato associativo si chiude al 13/3/2015. 2.2. Con memoria del 25/2/2023, trasmessa digitalmente, la difesa del ricorrente ha ribadito le argomentazioni a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché si basa su motivi non consentiti dalla legge, in quanto ripropone doglianze volte ad ottenere una rivalutazione del merito non consentita nella presente sede di legittimità, nonché in contrasto con la consolidata esegesi di questa Corte in tema di continuazione tra il delitto associativo ed i reati satellite. 1.1. Come ha correttamente illustrato il giudice dell'esecuzione, in termini generali, sulla tematica della continuazione tra reato associativo e reati satellite, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio. Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali. Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, Persano; Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Invero, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, concedendo il beneficio sanzionatorio per tutti i reati commessi in ambito associativo, da ritenersi sempre in continuazione con la fattispecie associativa in cui si inseriscono (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Di contro, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio crimi- noso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334). In definitiva, il partecipe all'associazione accede al delitto nel momento in cui si determina a fare ingresso nel sodalizio ed è a questo dato temporale che deve riferirsi la verifica della programmazione unitaria dei cd. reati fine. 1.2. Nel caso specifico, gli elementi allegati dal ricorrente onde ricavarne la simultanea deliberazione originaria tra il reato associativo di cui alla sentenza della Corte di Assise di appello di Palermo del 16/11/2017, e i reati-fine giudicati con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16/12/2019, non sono tali da scardinare l'impostazione logica del giudice dell'esecuzione. Anche ammettendo - con uno sconfinamento nel merito - che vi fosse corrispondenza tra il programma delittuoso dell'associazione giudicata nella prima sentenza e i reati della seconda sentenza, e che Provenzano fosse il capo- decina di un gruppo di "soldati" a lui sottoposti al fine di realizzare vari reati-fine nell'interesse dell'associazione, ciò non smentisce il principio correttamente seguito dal giudice dell'esecuzione, che ha constatato l'assenza di prova della specifica e contestuale programmazione dei delitti successivi rispetto al momento inziale di adesione associativa. Invero, l'impostazione propugnata nel ricorso è antitetica alle illustrate coordinate giurisprudenziali, laddove rivendica che i delitti giudicati nella seconda sentenza siano avvinti in continuazione al reato associativo, alla luce della finalità di detti reati indirizzati al reperimento di fondi da utilizzare per il sostegno ai detenuti e alle loro famiglie. Va infatti osservato, in sintonia con le considerazioni del giudice dell'ese- cuzione, che i reati giudicati nella seconda sentenza, pur potendo genericamente rientrare nella logica associativa di sopravvivenza dell'organizzazione, non sono per ciò stesso automaticamente iscrivibili nel medesimo disegno criminoso, rispondendo a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali, insorti nel corso dell'attività associativa e non preventivamente programmati. Di tale eventualità, l'impugnata ordinanza ha reso specifica e chiara giustificazione, evidenziando che peraltro si tratta di reati slegati dai precedenti sia sotto il profilo cronologico che geografico, così da manifestarsi del tutto autonomi e non immaginabili al momento iniziale della partecipazione associativa. Risulta così adempiuto l'onere di motivazione, che richiede in simili casi di illustrare specificamente la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel procedimento (Sez. 1, n.54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favo
Sentenza Cassazione n. 38275/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris