Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 170/1972
ECLI:IT:COST:1972:170
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ordinanza del 29 ottobre 1971 il tribunale di Pisa, in
parziale accoglimento delle eccezioni sollevate dalla difesa degli
imputati, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata una
questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 9 della
legge 2 ottobre 1967, n. 895, sul "controllo delle armi".
Premesso che la disposizione impugnata stabilisce che per i reati
previsti dalla citata legge si procede col giudizio direttissimo e
ritenuto che la validità di tale giudizio non è condizionata al
rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 502 cod. proc.
pen. per il comune rito direttissimo, il giudice a quo sostiene che il
pubblico ministero gode, nella scelta della sezione del tribunale o del
collegio giudicante, di una libertà così ampia da contrastare col
principio del giudice naturale sancito dall'art. 25 della Costituzione.
Né tale contrasto potrebbe esser ritenuto insussistente in base alla
considerazione che i turni giudicanti non sono, a loro volta,
precostituiti per legge, ma vengono disposti e possono esser modificati
dal presidente del tribunale: rilevante, secondo l'ordinanza, è la
circostanza che nell'ipotesi de qua la scelta viene in concreto operata
dall'esterno, e cioè dall'ufficio del pubblico ministero.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del 20
gennaio 1972), ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata,
riportandosi ai principi costantemente affermati da questa Corte nella
giurisprudenza in materia e, in particolare, nella sentenza n. 146 del
1969.
:
Nel proporre l'attuale questione di legittimità costituzionale il
tribunale di Pisa sostiene che il pubblico ministero, quando promuova
il giudizio direttissimo previsto dall'art. 9 della legge 2 ottobre
1967, n. 895, sul "controllo delle armi", è svincolato dal rispetto
del termine di cinque giorni previsto dall'art. 502 del codice di
procedura penale per il comune rito direttissimo e di conseguenza ha
una facoltà di scelta della sezione del tribunale o del collegio
giudicante, che sarebbe incompatibile col principio secondo il quale
l'imputato non può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge (art. 25, primo comma, Cost.).
La questione non è sostanzialmente diversa da quella decisa da
questa Corte a proposito dell'art. 502 c.p.p., nel senso
dell'infondatezza, con la sentenza n. 146 del 1969. I principi allora
affermati - e dai quali non c'è ragione di discostarsi - valgono anche
per l'attuale questione, giacché questa non presenta particolari
profili per il solo fatto che la validità del giudizio direttissimo
previsto dalla norma impugnata non è condizionata dal rispetto del
termine previsto dall'art. 502 c.p.p. Si deve convenire che la
disposizione concernente tale termine non è applicabile quando, come
nel caso in esame, il legislatore preveda che per certi reati si
proceda obbligatoriamente col rito direttissimo e si può anche
convenire, col giudice a quo, che la non operatività di quel termine
comporti la possibilità che il pubblico ministero venga a fruire di
una maggiore libertà nella scelta della sezione o del collegio
giudicante. Ma questa particolarità non sposta i termini della
questione, perché - anche se non si vuol considerare rilevante, a
causa della mancanza di sanzione, l'obbligo, certamente desumibile
dall'ordinamento e coerente con la natura e le finalità del giudizio
direttissimo, di investire immediatamente il giudice - la maggior
ampiezza temporale in cui di fatto può spaziare l'esercizio
dell'azione penale non incide in alcun modo sulla validità delle
ragioni che, nella ricordata decisione, indussero questa Corte ad
escludere che la scelta della sezione o del collegio giudicante da
parte dell'organo requirente comportasse la violazione del principio
secondo il quale il giudice deve esser precostituito per legge.
La questione deve pertanto essere dichiarata non fondata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, contenente
"disposizioni per il controllo delle armi", proposta dall'ordinanza
indicata in, epigrafe in riferimento all'art. 25, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere