CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 08485/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TRANInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorre avverso la sentenza del medesimo Tribunale che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato dal delitto di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen. a lui ascritto; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la sentenza avrebbe errato nell'affermare il ragionevole dubbio circa la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] della natura contraffatta dei capi di abbigliamento asseritamente da lui prodotti per conto terzi, alla luce della posizione dell'imputato nella gestione dei rapporti commerciali e del tentativo della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata dal [OSCURATO:PERSONA], di creare un'apparenza di lecita attività di produzione di tali capi mediante il mandato produttivo concesso da attività con sede presso la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], nonostante queste non siano mai state autorizzate dalle reali titolari dei diritti di privativa industriale e nonostante la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. non possedesse opifici idonei alla produzione; l'attività contestata, inoltre, integrerebbe piuttosto la più grave fattispecie di cui all'art. 473 cod. pen., poiché l'imputato si sarebbe limitato a coordinare l'attività di contraffazione, simulando in maniera poco credibile un'attività produttiva e occupandosi della predisposizione delle spedizioni e della gestione delle commesse per conto terzi - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le proprie ragioni con un percorso motivazionale che non può ritenersi né manifestamente illogico né erroneo in diritto, avendo diffusamente argomentato sul punto dell'impossibilità di affermare oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza dell'elemento soggettivo della consapevolezza della contraffazione del marchio altrui, alla luce della presenza di documentazione formalmente idonea, della funzione di produttore per conto terzi, della peculiarità grafica dei capi "Mike the Bear" e dell'incertezza oggettiva manifestatasi anche in sede investigativa (pag. 12 e 13 della sentenza impugnata); -Rilevato che la difesa dell'imputato ha trasmesso tardiva memoria difensiva in data 14 gennaio 2026 (sez.4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766); - Rilevato pertanto che il ricorso del pubblico ministero deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Cos