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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 19018/2026

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ra Burla(PEC [OSCURATO:EMAIL]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente do-miciliato in Roma, viale Carso 71 presso lo studio del primo difensore;Numero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/2026– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto,n. 1042/03/2021 depositata in data 20.8.2021 e che non risulta noti-ficata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n.1042/03/2021 veniva rigettato il ricorso in riassunzione e confermatala sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova n.105/2/2009 con la quale erano stati riuniti e rigettati i ricorsi propostida [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento per II.DD. e IVArelativi ai periodi di imposta 2002 e 2004.2.

Si legge nella sentenza impugnata che, a seguito di una verificafiscale iniziata nel gennaio 2005 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] .itS.r.l., conclusa con PVC redatto in data 1° febbraio 2005, l'Agenziadelle Entrate contestava alla società, per gli anni d'imposta 2003 e2004, l'illegittima applicazione del regime del margine e l’indebita de-trazione lVA su fatture ritenute per operazioni soggettivamente inesi-stenti, oltre all'omessa presentazione degli elenchi lntrastat, emissioneNumero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/2026di fatture irregolari, omessa fatturazione e registrazione di operazioniimponibili, omessa contabilizzazione di ricavi e deduzione di costi nondocumentati.

L’Agenzia contestava, inoltre, anche l'omesso riporto trale rimanenze finali dell'anno 2002 del valore relativo a un’autovettura.L'Amministrazione emetteva distinti avvisi di accertamento per cia-scuna delle annualità, notificati sia al legale rappresentante della so-cietà, [OSCURATO:PERSONA], sia a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore difatto; dai fatti originava anche un procedimento penale.

L'avviso di ac-certamento per l'anno 2003 veniva impugnato con ricorso innanzi allaCTP di Padova solo dal legale rappresentante della società e la causaveniva decisa con sentenza favorevole all'Amministrazione, divenutadefinitiva.3.

Gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2002 e 2004,alla base del presente giudizio, venivano impugnati esclusivamente daGennaro [OSCURATO:PERSONA] e il giudice, previa riunione dei processi, rigettava i ri-corsi con la sentenza n. 105/02/09.

Il contribuente proponeva appellochiedendo la riforma della sentenza e il giudice di secondo grado conuna prima sentenza, n. 43/2011, accoglieva il gravame.

La Corte dicassazione, a seguito di ricorso dell’Agenzia, con ordinanza n.12724/18 cassava con rinvio tale decisione.

La Corte riteneva che laCTR, nel motivare l'estraneità del contribuente rispetto alla compaginesociale della [OSCURATO:PERSONA], aveva trascurato una serie di elementi fat-tuali posti in luce dalla difesa dell'Agenzia che avrebbero dovuto con-durre i giudici di merito ad una differente valutazione con riferimentoalla qualifica di amministratore di fatto del contribuente.4.

Il giudice del rinvio, ritenuta legittima la notifica degli avvisi di ac-certamento, riteneva dimostrata la commistione fra la [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro C., anche alla luce del fatto che laNumero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/2026società in accomandita semplice ([OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C.)era stata cancellata dal registro delle imprese solo nel 2015 e, mal-grado fosse stata messa in liquidazione nel 2002, aveva continuato adoperare e nel dicembre 2004 la liquidazione era stata revocata.

Con-seguentemente, le due società avevano continuato ad operare nei me-desimi locali anche negli anni oggetto del presente contenzioso.

Dadichiarazioni verbalizzate nel p.v.c. risultava che, a volte, i conti dellasocietà in accomandita venivano saldati dal Resina con soldi prelevatidalla [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il giudice valorizzava i rapporti commer-ciali e finanziari: le fatture di acquisto delle auto dalla LUIMEX riporta-vano quasi tutte le indicazioni del prezzo per la successiva rivendita daparte della [OSCURATO:PERSONA] e ciò emergeva non solo dal p.v.c., poiché lacircostanza trovava conferma anche dal fatto che quasi tutte le autopresenti nel salone all'atto dell'accesso erano di proprietà della LUI-MEX.

Inotre, la società emetteva fattura nei confronti della GermanyCars solamente dopo che questa aveva a sua volta già ceduto l'auto alcliente finale e, infine, le annotazioni rinvenute sull'agenda di Rosinaindicavano il passaggio settimanale di denaro tra [OSCURATO:PERSONA] e la GermanyCars, con dirette indicazioni di [OSCURATO:PERSONA] a Rosina.Le giustificazioni del ricorrente, che qualificavano tali elementi come ladimostrazione di un normale rapporto di fornitura commerciale tra ledue società, non venivano ritenute dal giudice credibili, in quanto nonpoteva essere considerata una normale prassi commerciale il fatto cheil venditore dell'autovettura si facesse pagare la fattura solamentequando l'acquirente l'aveva a sua volta venduta al cliente finale, oppureancora che il venditore vincolasse anche il prezzo di rivendita al clientefinale, senza alcuna autonomia da parte della società acquirente ilbene.

Dal compendio istruttorio il giudice desumeva che l'operativitàdella [OSCURATO:PERSONA] veniva costantemente condizionata dal rapportoNumero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/2026con la LUIMEX e determinata da decisioni che venivano assunte daLuzzi, senza che Rosina svolgesse alcun autonomo ruolo direzionale edimprenditoriale.5.

Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a quattro motivi, che illustra con memoria exart.380-bis 1 cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via pregiudiziale, va disattesa l’istanza di riunione del procedi-mento con il ricorso RGN 12955/2018 poiché le controversie, benchéinter partes, sono relative ad avvisi di accertamento per diversi periodidi imposta con riferimento a riprese per tributi erariali, non tra loroconnessi oggettivamente.2.

Preliminarmente, va poi dato atto dell’eccezione, sollevata in con-troricorso, secondo cui il ricorrente riproporrebbe in maniera sistema-tica doglianze che investono il merito della controversia.

Attraverso ladenuncia di vizi di legittimità, ritenuti inesistenti, sarebbero introdottisurrettiziamente numerosi argomenti volti a ottenere un riesame dimerito, in evidente contrapposizione alle conclusioni alle quali sonogiunti i giudici di merito (CTP e CTR in sede di rinvio).

Il ricorso sarebbeperciò inammissibile, anche in considerazione del fatto che, nel caso dispecie, opera la preclusione della cosiddetta doppia conforme.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’eccezione sia scrutinabile unitamente alla disa-mina delle singole censure.3.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 62 d.lgs n.546/1992, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione, poiché l’analisi che ha condotto il giudiceNumero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/2026risulterebbe viziata in quanto condotta mediante travisamento del si-gnificato indiziario degli elementi valutati, ritenuti sufficienti alla con-clusione raggiunta solo perché sarebbe mancata la considerazione difatti decisivi che avrebbero imposto una considerazione opposta.4.

Il motivo è inammissibile.Va premesso che, come riconosce la stessa ricorrente, il giudice delrinvio doveva rivalutare il materiale probatorio agli atti secondo le in-dicazioni della Suprema Corte, essendogli assegnato il compito di rie-saminare gli elementi indiziari ritenuti rilevanti e astrattamente idoneia condurre alla statuizione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era l’amministratore difatto della società [OSCURATO:PERSONA].Orbene, come eccepito in controricorso, il motivo è inammissibile perdoppia conforme con riferimento al paradigma del prospettato viziomotivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di partecontribuente sia in primo sia secondo grado.

Infatti, l’abrogazionedell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delegan.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, hacomportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di unterzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripro-pone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato eprevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo pre-visto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ilricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell’appello sono state tra loro diverse.Numero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/20265.

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 62 d.lgs. n.546/1992, la violazione dell’art. 2700 cod. civ., e degli artt. 115 e 116cod. proc. civ. poiché la sentenza avrebbe erroneamente applicato leregole afferenti alla natura della prova, ritenendo che taluni fatti fos-sero coperti da fede privilegiata, confondendo il contenuto di un docu-mento (le fatture; il contratto co.co.co.) che emerge dalla prova docu-mentale con la descrizione di quel contenuto, non dotata di fede privi-legiata.

Il giudice avrebbe confuso altresì il dato di fatto, ossia il tenoreletterale del documento, con l’inferenza logica che se ne trae, chegiammai può essere ritenuta altro che una presunzione.

La sentenzaafferma al proposito che la parte privata avrebbe dovuto interporrequerela di falso per contestare tali dati, che poi divengono rilevantinell’economia della motivazione.5.1.

Il terzo motivo deduce, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimentoall’art. 2700, 2697, 2727-2729 cod. civ. da parte della sentenza impu-gnata, «affetta da falsa applicazione della norma che presiede allaprova presuntiva, avendo ritenuto grave, precisa e concordante la con-clusione raggiunta circa il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente,fosse il gestore della [OSCURATO:SOCIETA] cars . it, quando, al contrario, le dedu-zioni che si vogliono trarre dagli elementi di fatto più sopra, sub rilievonr. 1, già analizzati, appaiono incerte e molto più logicamente forieredi conclusioni opposte».6.

I due motivi sono di trattazione congiunta in quanto costruiti se-condo una medesima logica, e sono affetti da concorrenti profili diinammissibilità e infondatezza.Numero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/20266.1.

Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che ilgiudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini delladisamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e con-cordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame comples-sivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essiessere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazionedi ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza edad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (v.Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017).

Ciò che rileva è chedalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a sup-portare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo re-stando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.6.2.

Nel caso in esame il giudice del rinvio ha ritenuto dimostrata lacommistione fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., anche alla luce del fatto che la società in accomandita semplice([OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C.) è stata cancellata dal registrodelle imprese solo nel 2015 e, malgrado fosse stata messa in liquida-zione nel 2002, ha continuato ad operare e nel dicembre 2004 la liqui-dazione è stata revocata.

Il giudice ha ritenuto così che le due societàhanno continuato ad operare nei medesimi locali anche negli anni og-getto del presente contenzioso e che da dichiarazioni verbalizzate nelp.v.c. risulta come a volte i conti della società in accomandita venivanosaldati dal Resina con soldi prelevati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, lamotivazione della sentenza impugnata ha tenuto conto dei rapporticommerciali e finanziari, in particolare del fatto che le fatture di acqui-sto delle auto dalla LUIMEX riportano quasi tutte le indicazioni delprezzo per la successiva rivendita da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Ciòrisulta, accerta il giudice, non solo dal p.v.c., ma la circostanza trovaNumero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/2026conferma anche dal fatto che quasi tutte le auto presenti nel saloneall'atto dell'accesso erano di proprietà della LUIMEX; che la societàemetteva la fattura nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] solamente dopoche questa aveva a sua volta già ceduto l'auto al cliente finale e, infine,che le annotazioni rinvenute sull'agenda di Rosina indicavano il pas-saggio settimanale di denaro tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], con diretteindicazioni di [OSCURATO:PERSONA] a Rosina.6.3.

Il fatto è stato perciò ampiamente valutato dal giudice sulla basedi vasto compendio di elementi di prova (cfr. Cass. Sez.

U. n.8053 del2014), che va molto al di là dello specifico oggetto delle due censurein disamina e comprende elementi documentali e bancari, logica eco-nomica sui tempi di fatturazione, riscontri sulle singole autovettureecc...Non solo, il giudice ha anche motivato sulle giustificazioni del ricor-rente, che qualificano tali elementi come la dimostrazione di un nor-male rapporto di fornitura commerciale tra le due società, e non sonostate ritenute dal giudice credibili.

Logicamente è stato ritenuto chenon possa essere considerata normale prassi commerciale il fatto cheil venditore dell'autovettura si faccia pagare la fattura solamentequando l'acquirente l'ha a sua volta venduta al cliente finale.

Non èinoltre credibile, come razionalmente ritiene il giudice di appello, che ilvenditore avrebbe vincolato anche il prezzo di rivendita al cliente finale,senza alcuna autonomia da parte della società acquirente il bene.

Dalcompendio istruttorio il giudice ha perciò logicamente desunto che l'o-peratività della [OSCURATO:PERSONA] è stata costantemente condizionata dalrapporto con la LUIMEX e determinata da decisioni che venivano as-sunte da [OSCURATO:PERSONA], considerato correttamente perciò dall’Amministrazioneamministratore di fatto, mentre Rosina non svolgeva alcun autonomoNumero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/2026ruolo direzionale ed imprenditoriale.

Il ricorrente non tiene conto di talielementi e, frazionando la valutazione complessiva della prova, stra-volge nella sua prospettazione il ragionamento presuntivo logicamentesvolto e motivato dalla sentenza impugnata, immune dai profili di cen-sura evidenziati.7.

Con il quarto motivo il ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 62 d.lgs. n.546/1992, la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazionee/o falsa applicazione degli artt. 1, 49, 53 del d.lgs. 546/1992, 112cod. proc. civ..

Si legge nel motivo: «In atto di ricorso di prime cureavverso l’avviso di accertamento 2004 (qui doc. 4 bis) si era eccepita– in subordine – l’infondatezza dei rilievi nel merito afferente il regimedel margine.

Al foglio 6 si eccepiva l’insussistenza del rilievo e si illu-strava la produzione documentale afferente la prova della regolare ap-plicazione del regime del margine: come allegato 7 al ricorso venivaprodotta la memoria prodotta in sede di adesione (qui sub doc. 4 bis)e la relativa documentazione contabile della Luimex dalla quale risultala regolare applicazione del regime del margine con riferimento agliautoveicoli venduti a [OSCURATO:SOCIETA] cars.it dalla Luimex.

Per la precisionesono agli atti le fatture di cessione [OSCURATO:PERSONA] cars.it per il 2004,corredate dalle fatture di acquisto, per gli stessi autoveicoli, di Luimex,onde ne risulta che le fatture emesse da Luimex a [OSCURATO:SOCIETA] cars.itrecano legittimamente il regime del margine perché si può evidenziareche si tratta di veicoli da definirsi usati ai sensi della normativa».8.

Il motivo è inammissibile, non solo sotto l’eccepito profilo di evidenterichiesta di rivalutazione del merito sotto lo schermo della censura dipretesa nullità della sentenza, quanto perché il richiamo generico allaNumero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/2026documentazione prodotta non consente di comprendere perché il re-gime del margine sia applicabile nel caso e, trattandosi di regime age-volativo speciale, l’onere della prova dei presupposti ricade su chi loinvoca.9.

In conclusione il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite se-guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra Burla(PEC [OSCURATO:EMAIL]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente do-miciliato in Roma, viale Carso 71 presso lo studio del primo difensore;Numero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/2026– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto,n. 1042/03/2021 depositata in data 20.8.2021 e che non risulta noti-ficata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n.1042/03/2021 veniva rigettato il ricorso in riassunzione e confermatala sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova n.105/2/2009 con la quale erano stati riuniti e rigettati i ricorsi propostida [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento per II.DD. e IVArelativi ai periodi di imposta 2002 e 2004.2. Si legge nella sentenza impugnata che, a seguito di una verificafiscale iniziata nel gennaio 2005 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] .itS.r.l., conclusa con PVC redatto in data 1° febbraio 2005, l'Agenziadelle Entrate contestava alla società, per gli anni d'imposta 2003 e2004, l'illegittima applicazione del regime del margine e l’indebita de-trazione lVA su fatture ritenute per operazioni soggettivamente inesi-stenti, oltre all'omessa presentazione degli elenchi lntrastat, emissioneNumero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/2026di fatture irregolari, omessa fatturazione e registrazione di operazioniimponibili, omessa contabilizzazione di ricavi e deduzione di costi nondocumentati. L’Agenzia contestava, inoltre, anche l'omesso riporto trale rimanenze finali dell'anno 2002 del valore relativo a un’autovettura.L'Amministrazione emetteva distinti avvisi di accertamento per cia-scuna delle annualità, notificati sia al legale rappresentante della so-cietà, [OSCURATO:PERSONA], sia a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore difatto; dai fatti originava anche un procedimento penale. L'avviso di ac-certamento per l'anno 2003 veniva impugnato con ricorso innanzi allaCTP di Padova solo dal legale rappresentante della società e la causaveniva decisa con sentenza favorevole all'Amministrazione, divenutadefinitiva.3. Gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2002 e 2004,alla base del presente giudizio, venivano impugnati esclusivamente daGennaro [OSCURATO:PERSONA] e il giudice, previa riunione dei processi, rigettava i ri-corsi con la sentenza n. 105/02/09. Il contribuente proponeva appellochiedendo la riforma della sentenza e il giudice di secondo grado conuna prima sentenza, n. 43/2011, accoglieva il gravame. La Corte dicassazione, a seguito di ricorso dell’Agenzia, con ordinanza n.12724/18 cassava con rinvio tale decisione. La Corte riteneva che laCTR, nel motivare l'estraneità del contribuente rispetto alla compaginesociale della [OSCURATO:PERSONA], aveva trascurato una serie di elementi fat-tuali posti in luce dalla difesa dell'Agenzia che avrebbero dovuto con-durre i giudici di merito ad una differente valutazione con riferimentoalla qualifica di amministratore di fatto del contribuente.4. Il giudice del rinvio, ritenuta legittima la notifica degli avvisi di ac-certamento, riteneva dimostrata la commistione fra la [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro C., anche alla luce del fatto che laNumero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/2026società in accomandita semplice ([OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C.)era stata cancellata dal registro delle imprese solo nel 2015 e, mal-grado fosse stata messa in liquidazione nel 2002, aveva continuato adoperare e nel dicembre 2004 la liquidazione era stata revocata. Con-seguentemente, le due società avevano continuato ad operare nei me-desimi locali anche negli anni oggetto del presente contenzioso. Dadichiarazioni verbalizzate nel p.v.c. risultava che, a volte, i conti dellasocietà in accomandita venivano saldati dal Resina con soldi prelevatidalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il giudice valorizzava i rapporti commer-ciali e finanziari: le fatture di acquisto delle auto dalla LUIMEX riporta-vano quasi tutte le indicazioni del prezzo per la successiva rivendita daparte della [OSCURATO:PERSONA] e ciò emergeva non solo dal p.v.c., poiché lacircostanza trovava conferma anche dal fatto che quasi tutte le autopresenti nel salone all'atto dell'accesso erano di proprietà della LUI-MEX. Inotre, la società emetteva fattura nei confronti della GermanyCars solamente dopo che questa aveva a sua volta già ceduto l'auto alcliente finale e, infine, le annotazioni rinvenute sull'agenda di Rosinaindicavano il passaggio settimanale di denaro tra [OSCURATO:PERSONA] e la GermanyCars, con dirette indicazioni di [OSCURATO:PERSONA] a Rosina.Le giustificazioni del ricorrente, che qualificavano tali elementi come ladimostrazione di un normale rapporto di fornitura commerciale tra ledue società, non venivano ritenute dal giudice credibili, in quanto nonpoteva essere considerata una normale prassi commerciale il fatto cheil venditore dell'autovettura si facesse pagare la fattura solamentequando l'acquirente l'aveva a sua volta venduta al cliente finale, oppureancora che il venditore vincolasse anche il prezzo di rivendita al clientefinale, senza alcuna autonomia da parte della società acquirente ilbene. Dal compendio istruttorio il giudice desumeva che l'operativitàdella [OSCURATO:PERSONA] veniva costantemente condizionata dal rapportoNumero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/2026con la LUIMEX e determinata da decisioni che venivano assunte daLuzzi, senza che Rosina svolgesse alcun autonomo ruolo direzionale edimprenditoriale.5. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a quattro motivi, che illustra con memoria exart.380-bis 1 cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale, va disattesa l’istanza di riunione del procedi-mento con il ricorso RGN 12955/2018 poiché le controversie, benchéinter partes, sono relative ad avvisi di accertamento per diversi periodidi imposta con riferimento a riprese per tributi erariali, non tra loroconnessi oggettivamente.2. Preliminarmente, va poi dato atto dell’eccezione, sollevata in con-troricorso, secondo cui il ricorrente riproporrebbe in maniera sistema-tica doglianze che investono il merito della controversia. Attraverso ladenuncia di vizi di legittimità, ritenuti inesistenti, sarebbero introdottisurrettiziamente numerosi argomenti volti a ottenere un riesame dimerito, in evidente contrapposizione alle conclusioni alle quali sonogiunti i giudici di merito (CTP e CTR in sede di rinvio). Il ricorso sarebbeperciò inammissibile, anche in considerazione del fatto che, nel caso dispecie, opera la preclusione della cosiddetta doppia conforme.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’eccezione sia scrutinabile unitamente alla disa-mina delle singole censure.3. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 62 d.lgs n.546/1992, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione, poiché l’analisi che ha condotto il giudiceNumero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/2026risulterebbe viziata in quanto condotta mediante travisamento del si-gnificato indiziario degli elementi valutati, ritenuti sufficienti alla con-clusione raggiunta solo perché sarebbe mancata la considerazione difatti decisivi che avrebbero imposto una considerazione opposta.4. Il motivo è inammissibile.Va premesso che, come riconosce la stessa ricorrente, il giudice delrinvio doveva rivalutare il materiale probatorio agli atti secondo le in-dicazioni della Suprema Corte, essendogli assegnato il compito di rie-saminare gli elementi indiziari ritenuti rilevanti e astrattamente idoneia condurre alla statuizione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era l’amministratore difatto della società [OSCURATO:PERSONA].Orbene, come eccepito in controricorso, il motivo è inammissibile perdoppia conforme con riferimento al paradigma del prospettato viziomotivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di partecontribuente sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abrogazionedell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delegan.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, hacomportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di unterzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripro-pone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato eprevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo pre-visto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ilricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell’appello sono state tra loro diverse.Numero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/20265. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 62 d.lgs. n.546/1992, la violazione dell’art. 2700 cod. civ., e degli artt. 115 e 116cod. proc. civ. poiché la sentenza avrebbe erroneamente applicato leregole afferenti alla natura della prova, ritenendo che taluni fatti fos-sero coperti da fede privilegiata, confondendo il contenuto di un docu-mento (le fatture; il contratto co.co.co.) che emerge dalla prova docu-mentale con la descrizione di quel contenuto, non dotata di fede privi-legiata. Il giudice avrebbe confuso altresì il dato di fatto, ossia il tenoreletterale del documento, con l’inferenza logica che se ne trae, chegiammai può essere ritenuta altro che una presunzione. La sentenzaafferma al proposito che la parte privata avrebbe dovuto interporrequerela di falso per contestare tali dati, che poi divengono rilevantinell’economia della motivazione.5.1. Il terzo motivo deduce, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimentoall’art. 2700, 2697, 2727-2729 cod. civ. da parte della sentenza impu-gnata, «affetta da falsa applicazione della norma che presiede allaprova presuntiva, avendo ritenuto grave, precisa e concordante la con-clusione raggiunta circa il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente,fosse il gestore della [OSCURATO:SOCIETA] cars . it, quando, al contrario, le dedu-zioni che si vogliono trarre dagli elementi di fatto più sopra, sub rilievonr. 1, già analizzati, appaiono incerte e molto più logicamente forieredi conclusioni opposte».6. I due motivi sono di trattazione congiunta in quanto costruiti se-condo una medesima logica, e sono affetti da concorrenti profili diinammissibilità e infondatezza.Numero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/20266.1. Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che ilgiudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini delladisamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e con-cordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame comples-sivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essiessere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazionedi ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza edad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (v.Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è chedalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a sup-portare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo re-stando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.6.2. Nel caso in esame il giudice del rinvio ha ritenuto dimostrata lacommistione fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., anche alla luce del fatto che la società in accomandita semplice([OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C.) è stata cancellata dal registrodelle imprese solo nel 2015 e, malgrado fosse stata messa in liquida-zione nel 2002, ha continuato ad operare e nel dicembre 2004 la liqui-dazione è stata revocata. Il giudice ha ritenuto così che le due societàhanno continuato ad operare nei medesimi locali anche negli anni og-getto del presente contenzioso e che da dichiarazioni verbalizzate nelp.v.c. risulta come a volte i conti della società in accomandita venivanosaldati dal Resina con soldi prelevati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, lamotivazione della sentenza impugnata ha tenuto conto dei rapporticommerciali e finanziari, in particolare del fatto che le fatture di acqui-sto delle auto dalla LUIMEX riportano quasi tutte le indicazioni delprezzo per la successiva rivendita da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Ciòrisulta, accerta il giudice, non solo dal p.v.c., ma la circostanza trovaNumero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/2026conferma anche dal fatto che quasi tutte le auto presenti nel saloneall'atto dell'accesso erano di proprietà della LUIMEX; che la societàemetteva la fattura nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] solamente dopoche questa aveva a sua volta già ceduto l'auto al cliente finale e, infine,che le annotazioni rinvenute sull'agenda di Rosina indicavano il pas-saggio settimanale di denaro tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], con diretteindicazioni di [OSCURATO:PERSONA] a Rosina.6.3. Il fatto è stato perciò ampiamente valutato dal giudice sulla basedi vasto compendio di elementi di prova (cfr. Cass. Sez. U. n.8053 del2014), che va molto al di là dello specifico oggetto delle due censurein disamina e comprende elementi documentali e bancari, logica eco-nomica sui tempi di fatturazione, riscontri sulle singole autovettureecc...Non solo, il giudice ha anche motivato sulle giustificazioni del ricor-rente, che qualificano tali elementi come la dimostrazione di un nor-male rapporto di fornitura commerciale tra le due società, e non sonostate ritenute dal giudice credibili. Logicamente è stato ritenuto chenon possa essere considerata normale prassi commerciale il fatto cheil venditore dell'autovettura si faccia pagare la fattura solamentequando l'acquirente l'ha a sua volta venduta al cliente finale. Non èinoltre credibile, come razionalmente ritiene il giudice di appello, che ilvenditore avrebbe vincolato anche il prezzo di rivendita al cliente finale,senza alcuna autonomia da parte della società acquirente il bene. Dalcompendio istruttorio il giudice ha perciò logicamente desunto che l'o-peratività della [OSCURATO:PERSONA] è stata costantemente condizionata dalrapporto con la LUIMEX e determinata da decisioni che venivano as-sunte da [OSCURATO:PERSONA], considerato correttamente perciò dall’Amministrazioneamministratore di fatto, mentre Rosina non svolgeva alcun autonomoNumero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/2026ruolo direzionale ed imprenditoriale. Il ricorrente non tiene conto di talielementi e, frazionando la valutazione complessiva della prova, stra-volge nella sua prospettazione il ragionamento presuntivo logicamentesvolto e motivato dalla sentenza impugnata, immune dai profili di cen-sura evidenziati.7. Con il quarto motivo il ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 62 d.lgs. n.546/1992, la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazionee/o falsa applicazione degli artt. 1, 49, 53 del d.lgs. 546/1992, 112cod. proc. civ.. Si legge nel motivo: «In atto di ricorso di prime cureavverso l’avviso di accertamento 2004 (qui doc. 4 bis) si era eccepita– in subordine – l’infondatezza dei rilievi nel merito afferente il regimedel margine. Al foglio 6 si eccepiva l’insussistenza del rilievo e si illu-strava la produzione documentale afferente la prova della regolare ap-plicazione del regime del margine: come allegato 7 al ricorso venivaprodotta la memoria prodotta in sede di adesione (qui sub doc. 4 bis)e la relativa documentazione contabile della Luimex dalla quale risultala regolare applicazione del regime del margine con riferimento agliautoveicoli venduti a [OSCURATO:SOCIETA] cars.it dalla Luimex. Per la precisionesono agli atti le fatture di cessione [OSCURATO:PERSONA] cars.it per il 2004,corredate dalle fatture di acquisto, per gli stessi autoveicoli, di Luimex,onde ne risulta che le fatture emesse da Luimex a [OSCURATO:SOCIETA] cars.itrecano legittimamente il regime del margine perché si può evidenziareche si tratta di veicoli da definirsi usati ai sensi della normativa».8. Il motivo è inammissibile, non solo sotto l’eccepito profilo di evidenterichiesta di rivalutazione del merito sotto lo schermo della censura dipretesa nullità della sentenza, quanto perché il richiamo generico allaNumero registro generale 6000/2022Numero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 19018/2026Data pubblicazione 10/06/2026documentazione prodotta non consente di comprendere perché il re-gime del margine sia applicabile nel caso e, trattandosi di regime age-volativo speciale, l’onere della prova dei presupposti ricade su chi loinvoca.9. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite se-guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19018/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris