CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 ottobre 2025
Cassazione n. 30249/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12273/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto inRoma, via Sistina n. 121 -ricorrente- contro Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione), in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] p er l a Campania, in persona del Dirigente pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] per la Campania-[OSCURATO:PERSONA] di Benevento, inpersona del Dirigente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentatie difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -resistenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.3808/2022 depositata il 23/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appell o di Napoli ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di riconoscimento dell’anzianità di servizio pre-ruolo maturata come collaboratore amministrativo al momento dell’assunzione a tempo indeterminato limitatamente a lla parte in cui il giudice di primo grado aveva compensato le spese di lite «tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali». 2. La Corte territoriale, nel richiamare precedenti di questa Corte, ha ritenuto corretta la motivazione addotta, considerato che in merito alla questione giuridica, anche successivamente al deposito del ricorso di primo grado, «sono intervenute numerose pronunzie di merito e di legittimità, con orientamenti non uniformi». 3. Avverso tale pronuncia ricorre [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi, mentre il Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione), l’[OSCURATO:PERSONA] per la Campania,l’[OSCURATO:PERSONA] per la Campania-[OSCURATO:PERSONA] di Beneventoe l’ [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA] in Galdosi sono limitati a depositare atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Si sostiene l’insussistenza nel caso di specie delle ipotesi legittimanti la compensazione delle spese di lite,quali previste dalla normativa applicabile ratione temporis (giudizio di primo grado incardinato in data 12 ottobre 2017), avuto riguardo ai principi applicabili alla questione oggetto della controversia, vale a dire il diritto del personale ATA al riconoscimento integrale, ai fini del computo dell’anzianità economico/giuridica spettante dalla data di immissione in ruolo, del servizio precedentemente prestato a tempo determinato. 2. Con il secondo motivo si torna a denunciare la violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Si censura la sentenza impugnata per aver ricondotto alla nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” legittimanti la compensazione delle spese di lite la circostanza che all’epoca dell’instaurazione del giudizio si fossero registrate oscillazioni in seno alla giurisprudenza di merito. 3. Infine, con il terzo motivo, prospettato in via subordinata, si censura la sentenza impugnata, ancora sotto il profilo della violazione dell’art. 92 c.p.c.,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non aver disposto la compensazione delle spese di lite del grado di appello. 4. I primi due motivi,da valutare complessivamente, perché entrambi intesi a prospettare l’asserita violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che della direttiva europea in materia di lavoro a tempo indeterminato, sono infondati. Infatti, oltre ai precedenti richiamat i da i giudici d’appello, giova qui ribadire il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l’incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all’epoca dell’introduzione della causa (Cass. Sez. 3, 15/03/2025, n. 6901). In applicazione di tale principio, nella specie occorre riconoscere che, al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado (2017), sulla specifica questione del riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in virtù dei contratti a termine al momento dell’assunzione in ruolo non vi era uniformità di interpretazione, atteso che solo in epoca successiva, a partire dalle pronunce di questa Corte intervenute nel 2019, è stato chiaramente definito il tema della corretta ricostruzione della carriera del personale scolastico al momento de ll’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato. 4.1. In tale ottica, la presente decisione si pone in perfetta linea con il precedente di questa Sezione (n. 32493 del 14/12/2024), con cui è stata cassata la sentenza impugnata che aveva addotto, a giustificazione della disposta compensazione delle spese, la necessità di un intervento chiarificatore nel 2019. In effetti, in quel caso si controverteva del diritto al riconoscimento, per i periodi di servizio espletati come collaboratore scolastico non diruolo, della medesima progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale a tempo indeterminatocon pari qualifica nonché del diritto all’adeguamento del trattamento giuridico - economico spettante, questione già affrontata dalla Corte di legittimità nel novembre 2016 e decisa in senso favorevole ai lavoratori con orientamento confermato con plurime pronunce negli anni 2017 e 2018. Viceversa, come pure sottolineato nel richiamato precedente, c on le decisioni del 2019 è stata esaminata la questione della ricostruzione della carriera successiva alla definitiva immissione in ruolo (cfr. Cass. 28 novembre2019, n. 31149 e Cass. 28 novembre 2019, n. 31150), questione che, seppure parimenti fondatasulla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, si contraddistingue per i differenti presupposti costitutivi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell’altro la prestazione a tempo determinato seguita dall’immissione in ruolo) così come per la non coincidente disciplina legalee contrattuale. Ne consegue che, mentre in quella fattispecie la questione controversa era stata chiarita in epoca largamente anteriore al 2019, nella specie, invece, correttamente è stata addotta l’oscillazione giurisprudenziale rapportata all’epoca di instaurazione del ricorso. 4.2. La piena coerenza della presente decisione va riconosciuta anche in riferimento ad altro precedente di questa Corte (Cass. Sez. 6- L, 04/11/2022, n. 32550), nel quale pure la sentenza della Corte d’appello è stata cassata limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite. In quel caso l’oggetto della controversia era analogo a quello del presente giudizio (diritto del personale ATA al riconoscimento, anche ai fini della ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo, dell’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato), ma la Corte d’appello aveva motivato la disposta compensazione delle spese con l’asserita novità della questione, motivazione ritenuta in violazione dell’art. 92 c.p.c. perché, per l’appunto, limitata a richiamare la “novità” della questione e non già a dare conto della “assoluta novità” richiesta dalla norma applicabile ratione temporis, in rapporto alla data di proposizione della causa ed all’evoluzione giurisprudenziale in materia. In quel caso, pertanto, è stata ravvisata una motivazione astratta o non puntuale, e, come tale, non idonea a sorreggere la pur disposta compensazione, a differenza di quanto ritenuto nella presente fattispecie. 5. Venendo, dunque, all’esame del terzo motivo, formulato in via subordinata, non può che dichiararsi l’inammissibilità della censura, in conformità alla costante interpretazione di questa Corte, secondo cui la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. (Cass. Sez. 6-3, 26/04/2019, n. 11329). 6. In definitiva, il ricorso va respinto. 7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva delle amministrazioni. 8.Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso no