CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 10969/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29645-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 151/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29645 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- R.G.29645/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Perugia, a conferma della pronuncia del Tribunale di Terni, ha accolto il ricorso avverso l'avviso di addebito emesso dall'INPS a carico di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di omesso versamento dei contributi alla gestione commercianti per il periodo 2008-2011, per la partecipazione di questi alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., quale amministratore unico senza svolgimento di attività lavorativa; la Corte territoriale ha richiamato il precedente di questa Corte (Cass. n. 21540 del 2019), dichiarando espressamente di attenervisi; quanto alla deduzione dell'INPS secondo cui l'orientamento sopra richiamato andrebbe ripensato nei confronti del socio fondatore di società di capitali (quale è [OSCURATO:PERSONA]), i cui redditi sono equiparati dalla legge fiscale a quelli derivanti da lavoro autonomo, la Corte territoriale ha asserito che, non derivando tali redditi da attività di impresa in senso stretto, ne va esclusa la rilevanza a fini contributivi; che pur se la posizione del fondatore non è assimilata a fini fiscali a quella del socio ordinario, il thema decidendum, nel caso in esame, concerne l'inclusione nella base imponibile contributiva degli utili prodotti dalla società di capitali di cui il Pucci è socio e non la diversa questione concernente la possibilità o meno che tutti i redditi del Pucci, derivanti da varie gestioni previdenziali, siano sottoponibili a contribuzione previdenzia le; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conv.ne con modif.ni del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con questo della legge 2 agosto 1990, n. 233, dell'art. 53, secondo comma, lett.d), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"; contesta la statuizione d'irrilevanza della qualificazione dei redditi percepiti quale socio fondatore della s.r.I., come redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 53 del dpr n. 917 del 1986 (TUIR); sostiene che detti redditi, sia pure per effetto di una fictio iuris da parte del legislatore, vanno inclusi nella base imponibile contributiva, dovendo essere ricompresi fra quelli connessi allo svolgimento di un'attività lavorativa; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art., 3 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conv.ne con modif.ni del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con questo della legge 2 agosto 1990, n. 233"; contesta, alla luce della mutata disciplina, l'esclusione dei redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali dalla base imponibile contributiva, e auspica una rimeditazione dell'orientamento contrario; i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per logica connessione, sono inammissibili; la Corte territoriale ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenza n. 21540 del 2019, secondo la quale, il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, è tenuto ad includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale; in essa sono sicuramente ricompresi i redditi che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986) ma non anche i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986); il provvedimento impugnato si è confrontato, altresì, con la prospettazione dell'Inps circa la peculiare rilevanza della posizione del socio "fondatore" ai fini dell'obbligo contributivo: a tal proposito la Corte d'appello ha rilevato che se è pur vero che la legge (art. 53, co.2 lett. d) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - TUIR) distingue la natura della partecipazione agli utili del socio fondatore da quella del socio non fondatore, definendo la prima reddito di lavoro autonomo e la seconda reddito di capitale, non di meno, tale distinzione non giova alla posizione dell'Inps nel caso in esame, atteso che quella operata dal TUIR è una fictio iuris destinata a spiegare effetti a fini fiscali, ma non anche ad incidere sulla qualificazione dei relativi redditi ai fini contributivi; in ogni caso, infatti, gli utili conseguiti da [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione societaria alla [OSCURATO:SOCIETA].„ di cui è socio fondatore, rimangono qualificabili come redditi da capitale e, dunque, non rientrano nell'imponibile contributivo afferente la gestione artigiani e commercianti, il quale si riferisce ai soli redditi d'impresa; in conclusione, ad avviso del Collegio, la questione di diritto prospettata nella fattispecie in esame coincide esattamente con quella sulla quale la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto a pronunciarsi, ritenendo incluso il reddito per la partecipazione a società di capitali nella base imponibile contributiva, solo qualora tale quota parte rientri tra i redditi d'impresa, neli'accezione contenuta nell'art. 3 bis, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 conv. in I. n. 438 del 1992; pertanto, correttamente la Corte d'appello ha stabilito l'irrilevanza, in questa sede, della qualità di socio fondatore della [OSCURATO:SOCIETA]. del Pucci e della qualificazione ab origine dei redditi a lui spettanti come redditi di capitale o di lavoro autonomo; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, con distrazione in favore del difensore anticipatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dei d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, a