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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 novembre 2021

Cassazione n. 30063/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 dicembre 2021 il Tribunale per il riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 29 novembre 2021, limitatamente alla posizione di tale indagato ed in ordine al solo capo 4 dell'incolpazione provvisoria, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel resto confermando il provvedimento impugnato.

1.1. I giudici del riesame hanno, in particolare, accolto l'istanza difensiva con cui era stata eccepita l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'integrazione della condotta associativa - asseritamente perpetrata dallo Spataro in veste di capo e promotore, da [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di corriere e da [OSCURATO:PERSONA] quale custode della sostanza stupefacente - evidenziando come le risultanze istruttorie fossero risultate tali da escludere l'operatività di un sodalizio stabile tra i suddetti indagati, strutturalmente dedito alla commissione di una serie indeterminata di delitti.

Ciò in ragione dell'assoluta sporadicità dei contatti avuti dal Randazzo con gli altri due indagati, in tutto limitatisi a sole quattro conversazioni, di cui unicamente tre dimostrative della detenzione di droga da parte del Randazzo per conto dello Spataro e del Gravanti, tuttavia insufficienti per il Tribunale del riesame a dimostrare la ricorrenza di uno stabile rapporto criminoso tra i tre, ben potendo il Randazzo aver fornito la sua collaborazione in quell'unica sporadica circostanza.

E' stata, quindi, ritenuta la non configurabilità dell'associazione, per carenza del numero minimo di tre partecipi richiesto per l'integrazione del delitto ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendo due motivi di doglianza.

Con il primo ha lamentato mancanza di motivazione, affermando che il Tribunale del riesame avrebbe totalmente omesso di motivare in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dello Spataro in relazione alla fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, in carenza di valutazione dei plurimi elementi di riscontro emersi nel corso delle indagini preliminari, abbondantemente rappresentati dal G.I.P. nell'ordinanza genetica, in particolar modo desunti dagli nequivoci contenuti delle conversazioni captate e dai osPr- numerosi reati scopo indiziariamente accertati, rappresentativi dei singoli ruoli ricoperti dai prevenuti, nonché della ricorrenza di un permanente vincolo associativo tra essi.

Risulterebbe, poi, del tutto contraddittoria la circostanza che il medesimo Tribunale del riesame, con decisione emessa solo due giorni prima del provvedimento gravato, abbia ritenuto, in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'indiziaria esistenza ed operatività dello stesso sodalizio criminoso, integrato dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA].

Le numerosissime conversazioni intercettate e le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - entrambe del tutto non considerate dai giudici del riesame - avrebbero dovuto indurre, infatti, alla configurazione, anche in questa sede, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione del delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.

Con la seconda censura il Pubblico ministero ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto l'insufficienza di sole tre conversazioni a dimostrare il rapporto associativo esistente tra gli indagati, tenuto conto che, per come diffusamente rappresentato dal P.M. in seno al suo ricorso, i citati dialoghi costituiscono solo una minima parte del compendio probatorio acquisito in atti.

Sono molteplici, infatti, le conversazioni intercettate presso le utenze in uso agli indagati che attesterebbero la frequenza giornaliera dei contatti, per lo più finalizzati a pianificare incontri, organizzare attività illecite e suddividere l'espletamento dei diversi compiti.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. La difesa dello Spataro ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G., con cui ha dedotto l'irrilevanza delle ulteriori conversazioni indicate dal ricorrente, in quanto riguardanti soggetti diverse dagli odierni imputati, ed ha evidenziato la circostanza che, con nuova ordinanza del Tribunale del riesame del 7 marzo 2022, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata annullata l'ordinanza cautelare limitatamente al delitto associativo contestatogli al capo 4 dell'incolpazione provvisoria. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene fondati i motivi dedotti dal P.M. ricorrente in ordine alla sussistenza del dedotto vizio di motivazione riguardo alle ragioni della ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dello Spataro con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.

2. Risulta corretta, infatti, la doglianza con cui è stata lamentata carenza motivazionale in conseguenza dell'omessa considerazione, da parte del Tribunale del riesame, dei plurimi elementi di riscontro emersi nel corso delle indagini preliminari, rappresentati dal G.I.P. nell'ordinanza applicativa della misura custodiale, per lo più desunti dai dialoghi intercettati, rappresentativi di un'organizzazione permanentemente strutturata tra i prevenuti, con predeterminata individuazione dei ruoli singolarmente ricoperti.

Particolarmente svalutato è il contenuto delle numerose conversazioni intercettate che, pur avute dallo Spataro e dagli altri coindagati anche con altri soggetti distinti da loro, pur tuttavia evidenziano, in modo adeguato, la costante pianificazione di incontri giornalieri, l'organizzazione di illeciti scambi, i movimenti a fini illeciti degli indagati, le modalità di approvvigionamento della droga, il pagamento dello stupefacente, la chiara suddivisione degli espletandi compiti.

Si tratta di aspetti non adeguatamente vagliati dal Tribunale del riesame che, con motivazione eccessivamente stringata, ha unicamente ritenuto, dopo un assai sintetico riferimento al contenuto di sole tre captazioni, che tali ultime non potessero attestare, in modo sufficiente, la stabile collaborazione del Randazzo all'interno del sodalizio criminoso, così immediatamente inferendo l'insussistenza del numero minimo di tre partecipi indispensabile ai fini dell'integrazione dell'associazione di rilievo ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.

Allo stesso modo - anche a voler prescindere dal generico riferimento effettuato in ricorso all'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - l'ordinanza impugnata risulta, altresì, viziata per avere irragionevolmente omesso di considerare la rilevanza, ai fini della configurazione del delitto associativo, delle modalità di esecuzione dei singoli delitti scopo e, in tale contesto, del ricorso effettuato a un linguaggio convenzionale nell'ambito delle conversazioni captate.

3. Trattasi, pertanto, di motivazione inadeguata e insufficiente, da rivedersi alla stregua dei parametri indicati e degli specifici aspetti evidenziati da parte di questo Collegio.

Ne deriva l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, con conseguente rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame dell'ordinanza impugnata.

Deve, altresì, essere disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P. Q. M. Accoglie il ricorso del Pubblico ministero e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 dicembre 2021 il Tribunale per il riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 29 novembre 2021, limitatamente alla posizione di tale indagato ed in ordine al solo capo 4 dell'incolpazione provvisoria, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel resto confermando il provvedimento impugnato. 1.1. I giudici del riesame hanno, in particolare, accolto l'istanza difensiva con cui era stata eccepita l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'integrazione della condotta associativa - asseritamente perpetrata dallo Spataro in veste di capo e promotore, da [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di corriere e da [OSCURATO:PERSONA] quale custode della sostanza stupefacente - evidenziando come le risultanze istruttorie fossero risultate tali da escludere l'operatività di un sodalizio stabile tra i suddetti indagati, strutturalmente dedito alla commissione di una serie indeterminata di delitti. Ciò in ragione dell'assoluta sporadicità dei contatti avuti dal Randazzo con gli altri due indagati, in tutto limitatisi a sole quattro conversazioni, di cui unicamente tre dimostrative della detenzione di droga da parte del Randazzo per conto dello Spataro e del Gravanti, tuttavia insufficienti per il Tribunale del riesame a dimostrare la ricorrenza di uno stabile rapporto criminoso tra i tre, ben potendo il Randazzo aver fornito la sua collaborazione in quell'unica sporadica circostanza. E' stata, quindi, ritenuta la non configurabilità dell'associazione, per carenza del numero minimo di tre partecipi richiesto per l'integrazione del delitto ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha lamentato mancanza di motivazione, affermando che il Tribunale del riesame avrebbe totalmente omesso di motivare in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dello Spataro in relazione alla fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, in carenza di valutazione dei plurimi elementi di riscontro emersi nel corso delle indagini preliminari, abbondantemente rappresentati dal G.I.P. nell'ordinanza genetica, in particolar modo desunti dagli nequivoci contenuti delle conversazioni captate e dai osPr- numerosi reati scopo indiziariamente accertati, rappresentativi dei singoli ruoli ricoperti dai prevenuti, nonché della ricorrenza di un permanente vincolo associativo tra essi. Risulterebbe, poi, del tutto contraddittoria la circostanza che il medesimo Tribunale del riesame, con decisione emessa solo due giorni prima del provvedimento gravato, abbia ritenuto, in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'indiziaria esistenza ed operatività dello stesso sodalizio criminoso, integrato dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA]. Le numerosissime conversazioni intercettate e le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - entrambe del tutto non considerate dai giudici del riesame - avrebbero dovuto indurre, infatti, alla configurazione, anche in questa sede, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione del delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Con la seconda censura il Pubblico ministero ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto l'insufficienza di sole tre conversazioni a dimostrare il rapporto associativo esistente tra gli indagati, tenuto conto che, per come diffusamente rappresentato dal P.M. in seno al suo ricorso, i citati dialoghi costituiscono solo una minima parte del compendio probatorio acquisito in atti. Sono molteplici, infatti, le conversazioni intercettate presso le utenze in uso agli indagati che attesterebbero la frequenza giornaliera dei contatti, per lo più finalizzati a pianificare incontri, organizzare attività illecite e suddividere l'espletamento dei diversi compiti. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. La difesa dello Spataro ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G., con cui ha dedotto l'irrilevanza delle ulteriori conversazioni indicate dal ricorrente, in quanto riguardanti soggetti diverse dagli odierni imputati, ed ha evidenziato la circostanza che, con nuova ordinanza del Tribunale del riesame del 7 marzo 2022, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata annullata l'ordinanza cautelare limitatamente al delitto associativo contestatogli al capo 4 dell'incolpazione provvisoria. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene fondati i motivi dedotti dal P.M. ricorrente in ordine alla sussistenza del dedotto vizio di motivazione riguardo alle ragioni della ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dello Spataro con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. 2. Risulta corretta, infatti, la doglianza con cui è stata lamentata carenza motivazionale in conseguenza dell'omessa considerazione, da parte del Tribunale del riesame, dei plurimi elementi di riscontro emersi nel corso delle indagini preliminari, rappresentati dal G.I.P. nell'ordinanza applicativa della misura custodiale, per lo più desunti dai dialoghi intercettati, rappresentativi di un'organizzazione permanentemente strutturata tra i prevenuti, con predeterminata individuazione dei ruoli singolarmente ricoperti. Particolarmente svalutato è il contenuto delle numerose conversazioni intercettate che, pur avute dallo Spataro e dagli altri coindagati anche con altri soggetti distinti da loro, pur tuttavia evidenziano, in modo adeguato, la costante pianificazione di incontri giornalieri, l'organizzazione di illeciti scambi, i movimenti a fini illeciti degli indagati, le modalità di approvvigionamento della droga, il pagamento dello stupefacente, la chiara suddivisione degli espletandi compiti. Si tratta di aspetti non adeguatamente vagliati dal Tribunale del riesame che, con motivazione eccessivamente stringata, ha unicamente ritenuto, dopo un assai sintetico riferimento al contenuto di sole tre captazioni, che tali ultime non potessero attestare, in modo sufficiente, la stabile collaborazione del Randazzo all'interno del sodalizio criminoso, così immediatamente inferendo l'insussistenza del numero minimo di tre partecipi indispensabile ai fini dell'integrazione dell'associazione di rilievo ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Allo stesso modo - anche a voler prescindere dal generico riferimento effettuato in ricorso all'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - l'ordinanza impugnata risulta, altresì, viziata per avere irragionevolmente omesso di considerare la rilevanza, ai fini della configurazione del delitto associativo, delle modalità di esecuzione dei singoli delitti scopo e, in tale contesto, del ricorso effettuato a un linguaggio convenzionale nell'ambito delle conversazioni captate. 3. Trattasi, pertanto, di motivazione inadeguata e insufficiente, da rivedersi alla stregua dei parametri indicati e degli specifici aspetti evidenziati da parte di questo Collegio. Ne deriva l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, con conseguente rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame dell'ordinanza impugnata. Deve, altresì, essere disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Accoglie il ricorso del Pubblico ministero e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro
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