CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18192/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/01/2023 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Anna, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al reato continuato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 (convertito dalla I. n. 26 del 2019). 2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta rilevanza penale dell'omessa dichiarazione, da parte della ricorrente, dell'essere soda della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] Anna, (la dichiarazione, su modulo prestampato, era stata tra l'altro redatta avvalendosi di un CAF). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale. Si contesta la sussistenza di un precedente per furto, non riportato nel certificato penale. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si censura la genericità della motivazione adottata al riguardo, e la doppia valutazione dei parametri utilizzati per la quantificazione della pena. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle questioni prospettate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'odierna ricorrente è stata tratta a giudizio con riferimento a due ordini di condotte omissive poste in essere con la presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche, funzionali all'ottenimento indebito del reddito di cittadinanza. Da un lato, l'omessa indicazione della propria qualità di socia accomandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro, la mancata indicazione dei redditi dell'attività illecita svolta dal coniuge di COSTANZO Giovanni. 2.1. Quanto al primo aspetto, deve osservarsi che la non contestata mancata assenza di effettiva operatività dalla predetta società, in concordato preventivo, era stata ritenuta dal primo giudice priva di conseguenze liberatorie per la [OSCURATO:PERSONA]: il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti ritenuto sufficiente, ad integrare il reato, la mancata indicazione della titolarità della carica amministrativa e l'essere la società formalmente attiva all'epoca dei fatti (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado). Nel medesimo senso si era poi orientata la Corte d'Appello di Napoli (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Tale prospettazione non può peraltro essere condivisa, alla luce del principio di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge» (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 - 01). È invero evidente che il mancato richiamo, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della propria qualità di accomandataria della predetta società - non • essendo stata barrata la casella relativa alla dicitura "lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore" (cfr. pag. 4, cit.) - non appare in alcun modo connotata nel senso richiesto dalle Sezioni Unite, avuto riguardo alla concreta ed effettiva situazione in cui versava la società in accomandita. 2.2. Quanto al secondo aspetto, assume rilievo assorbente il fatto che la sentenza di primo grado, non impugnata dall'Accusa sul punto, ha escluso in termini inequivoci la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per omissioni correlate al reddito del coniuge (cfr. pag. 5 della sentenza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]): ben si comprende, quindi, che tale aspetto non sia stato preso in considerazione dalla Corte territoriale. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 7 febbraio 2