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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47343/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola in data 4 febbraio 2020, confermava la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] FINIZIO per il reato di violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Napoli in data 25 settembre 2015 (art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011) con il quale gli si vietava di rientrare nel Comune di Napoli, e riduceva la pena.

2. [OSCURATO:PERSONA] FINIZIO, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia la violazione di legge, con riguardo all'illegittimità del provvedimento amministrativo perché privo dell'ordine di fare rientro nel comune di residenza, nonché sotto il profilo del trattamento sanzionatorìo.

3. Il ricorso è fondato, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di misure di prevenzione, l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159» (ex multis: Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278821)».

3.1. Come ha tempestivamente fatto notare la difesa nel giudizio di appello e come risulta palese dal provvedimento del questore che il ricorrente ha allegato per autosufficienza, l'atto amministrativo è privo della seconda essenziale intimazione di fare rientro nel luogo di residenza.

La sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussi Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola in data 4 febbraio 2020, confermava la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] FINIZIO per il reato di violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Napoli in data 25 settembre 2015 (art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011) con il quale gli si vietava di rientrare nel Comune di Napoli, e riduceva la pena. 2. [OSCURATO:PERSONA] FINIZIO, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia la violazione di legge, con riguardo all'illegittimità del provvedimento amministrativo perché privo dell'ordine di fare rientro nel comune di residenza, nonché sotto il profilo del trattamento sanzionatorìo. 3. Il ricorso è fondato, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di misure di prevenzione, l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159» (ex multis: Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278821)». 3.1. Come ha tempestivamente fatto notare la difesa nel giudizio di appello e come risulta palese dal provvedimento del questore che il ricorrente ha allegato per autosufficienza, l'atto amministrativo è privo della seconda essenziale intimazione di fare rientro nel luogo di residenza. La sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussi Così deciso
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