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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2021

Cassazione n. 31391/2021

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ORDINANZA sul ricorso 9984/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (KR), alla via Arringa n. 60, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 1765/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18 settembre 2019 che rigettava la sua impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze: - aveva dovuto lasciare il Pakistan per il rischio di subire un attacco da parte del gruppo terroristico TTP che commetteva estorsioni per finanziarsi ed aveva aggredito ed ucciso un suo zio.

La Corte di appello riteneva tale racconto non veritiero per l' assenza di circostanze quanto a luoghi, persone, tempi, dinamiche degli eventi e considerata, in generale, la situazione di sicurezza nella data area.

Ai fini della protezione sussidiaria, esaminava le condizioni interne del Pakistan secondo le fonti internazionali note, con riferimento in particolare alla provincia del Punjab, indicata quale luogo di provenienza del ricorrente.

Escludeva, quindi, un significativo rischio dovuto ad attività terroristiche e, in conseguenza, una condizione di pericolo generalizzato per i civili.

Nel caso concreto non tglgtata indicata alcuna specifica ragione di vulnerabilità utilmente valutabile ai fini richiesti.

Gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 3 d.lgs. n. 251 del 2007 e 8, 10 e 27 del d.lgs. n. 25 del 2008; sono state violate le disposizioni in ordine alla cooperazione istruttoria e l' inverosimiglianza è stata affermata senza alcuna valutazione del contesto di riferimento.

Il ricorrente è stato preciso nel riferire la vicenda che ha portato all'aggressione e omicidio del congiunto.

Il motivo è fondato.

La motivazione della Corte è alquanto sbrigativa e si limita a riferire che [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto evidente, non avrebbe circostanziato la vicenda( nonché a sostenere un argomento del tutto eccentrico, ovvero la mancata conoscenza dal parte del richiedente della ideologia di chi lo aggrediva con finalità di estorsione e non di contrasto per ragioni politiche.

In tale modo la motivazione è di fatto assente per essere solo apparente.

Inoltre, risulta violato l'obbligo di cooperazione istruttoria, doverosa nel caso di specie a fronte di concrete allegazioni da parte del richiedente, allegazioni satisfattive dell'onere a carico del richiedente ex art 3, d.lgs. n. 251 del 2007.

L'accoglimento di tale motivo, che impone la necessaria rivalutazione da parte del giudice del rinvio della richiesta dello status di rifugiato, assorbe il secondo motivo, riferito alla protezione sussidiaria.

Con il terzo motivo deduce la violazione degli articoli 5 D.Igs. n. 286 del 1998 e 32 D.Igs. n. 25 del 2008, in relazione alla mancata comparazione tra l'integrazione sociale e la situazione personale del richiedente, considerata la violazione dei diritti umani nel paese di origine.

Tale motivo è fondato.

La Corte di appello affronta solo temi generali affermando in modo del tutto assertivo che non vi sarebbe stata allegazione di circostanze significative, lì dove quanto riferito in ordine alle condizioni di partenza e alla situazione lavorativa attuale imponeva la comparazione tra l' integrazione nel nostro paese e le condizioni personali nel caso di rientro nel paese di origine.

Andava, difatti, tenuto conto di come le condizioni di vulnerabilità che impongono la protezione umanitaria possano essere integrate in caso di "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita.

All'accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio del procedimento alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 MITE SUPREMA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 9984/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (KR), alla via Arringa n. 60, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 1765/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18 settembre 2019 che rigettava la sua impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze: - aveva dovuto lasciare il Pakistan per il rischio di subire un attacco da parte del gruppo terroristico TTP che commetteva estorsioni per finanziarsi ed aveva aggredito ed ucciso un suo zio. La Corte di appello riteneva tale racconto non veritiero per l' assenza di circostanze quanto a luoghi, persone, tempi, dinamiche degli eventi e considerata, in generale, la situazione di sicurezza nella data area. Ai fini della protezione sussidiaria, esaminava le condizioni interne del Pakistan secondo le fonti internazionali note, con riferimento in particolare alla provincia del Punjab, indicata quale luogo di provenienza del ricorrente. Escludeva, quindi, un significativo rischio dovuto ad attività terroristiche e, in conseguenza, una condizione di pericolo generalizzato per i civili. Nel caso concreto non tglgtata indicata alcuna specifica ragione di vulnerabilità utilmente valutabile ai fini richiesti. Gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 3 d.lgs. n. 251 del 2007 e 8, 10 e 27 del d.lgs. n. 25 del 2008; sono state violate le disposizioni in ordine alla cooperazione istruttoria e l' inverosimiglianza è stata affermata senza alcuna valutazione del contesto di riferimento. Il ricorrente è stato preciso nel riferire la vicenda che ha portato all'aggressione e omicidio del congiunto. Il motivo è fondato. La motivazione della Corte è alquanto sbrigativa e si limita a riferire che [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto evidente, non avrebbe circostanziato la vicenda( nonché a sostenere un argomento del tutto eccentrico, ovvero la mancata conoscenza dal parte del richiedente della ideologia di chi lo aggrediva con finalità di estorsione e non di contrasto per ragioni politiche. In tale modo la motivazione è di fatto assente per essere solo apparente. Inoltre, risulta violato l'obbligo di cooperazione istruttoria, doverosa nel caso di specie a fronte di concrete allegazioni da parte del richiedente, allegazioni satisfattive dell'onere a carico del richiedente ex art 3, d.lgs. n. 251 del 2007. L'accoglimento di tale motivo, che impone la necessaria rivalutazione da parte del giudice del rinvio della richiesta dello status di rifugiato, assorbe il secondo motivo, riferito alla protezione sussidiaria. Con il terzo motivo deduce la violazione degli articoli 5 D.Igs. n. 286 del 1998 e 32 D.Igs. n. 25 del 2008, in relazione alla mancata comparazione tra l'integrazione sociale e la situazione personale del richiedente, considerata la violazione dei diritti umani nel paese di origine. Tale motivo è fondato. La Corte di appello affronta solo temi generali affermando in modo del tutto assertivo che non vi sarebbe stata allegazione di circostanze significative, lì dove quanto riferito in ordine alle condizioni di partenza e alla situazione lavorativa attuale imponeva la comparazione tra l' integrazione nel nostro paese e le condizioni personali nel caso di rientro nel paese di origine. Andava, difatti, tenuto conto di come le condizioni di vulnerabilità che impongono la protezione umanitaria possano essere integrate in caso di "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita. All'accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio del procedimento alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 MITE SUPREMA
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