CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02986/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U/1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare l'integrazione del delitto di evasione poiché il ricorrente sarebbe stato autorizzato ad allontanarsi da casa, oltre ad essere riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate in sede di gravame con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello, è manifestamente infondato alla luce della pertinente giurisprudenza richiamata dai Giudici di merito che hanno evidenziato la natura sostanziale della violazione dell'autorizzazione concessa per poter andare dal difensore, a fronte di condotta tesa a fermarsi all'interno di un centro commerciale in cui Floriani si rendeva responsabile, unitamente alla moglie, di un furto; che tale modalità era incompatibile con le ragioni alla base dell'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio; rilevato che il ricorrente, per mezzo di precluso diretto riferimento ai dati processuali che la Corte di merito ha mostrato di aver adeguatamente apprezzato, tenta di accreditare una differente e riduttiva ricostruzione dei fatti (nella parte in cui fa riferimento alla confutata evenienza a mente della quale il percorso era compatibile con la direzione del luogo autorizzato a raggiungere), operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis