CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 settembre 1980
Cassazione n. 34153/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/03/2025 del Tribunale di Arezzo - Giudice per le indagini preliminari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre - per saltum - avverso l'ordinanza di cui in epigrafe emessa dal Tribunale di Arezzo - Giudice per le indagini preliminari, che ha disposto il sequestro della somma di denaro in contante di euro 3.000,00 poiché ha ritenuto sussistente il fumus in ordine del delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 ed i presupposti di cui all'art. 240-bis cod. pen. in ragione dell'assenza di redditi in capo al ricorrente. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva come la sostanza rinvenuta all'esterno dell'abitazione non può essere ascritta al medesimo, con conseguente insussistenza di "valore probatorio" della somma di denaro - costituente provento di vincita al gioco - che è stata rinvenuta nell'appartamento. Si censura la parte del provvedimento del Giudice delle indagini preliminari che ha passivamente recepito la motivata richiesta di sequestro preventivo del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. 2. In tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e connesso a vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Identico principio è stato tenuto fermo in materia di sequestro preventivo (tra le tante, cfr. Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 3. Deve, pertanto, essere escluso che, a fronte di una ricostruzione della vicenda che ha messo in risalto quali fossero gli elementi che facevano ritenere, da un lato, che lo stupefacente sequestrato fosse nella disponibilità del ricorrente e della convivente di costui, dall'altro, che la mancanza di lavoro del ricorrente non giustificasse il possesso di una simile somma in contante, in sede di ricorso per cassazione, possano essere riproposti, sotto le parvenze di una omessa o mancante motivazione, questioni riguardanti l'accertamento del requisito del fumus e dei presupposti per disporre il sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., art. 240-bis cod. pen. e art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso si presenta altresì generico, là dove omette di enunciare le ragioni alla base dei dedotti vizi in merito alle conclusioni cui è pervenuto il Giudice della cautela, apoditticamente ritenute non adeguate e non sufficienti per fondare l'ablazione della somma di denaro che - si sostiene - sia frutto di vincite al gioco, nonostante l'ordinanza evidenzi l'eccentricità quantitativa e cronologica della stessa rispetto alla documentazione allegata a sua giustificazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il . ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass