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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 08876/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25116/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in a mministrazione s traordinaria, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. Paisiello 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, controricorrente e ricorrente incidentale avverso decreto del Tribunale Roma n.cron. 2940/2020 depositato il 23/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione s traordinaria (di seguito denominata “[OSCURATO:PERSONA] in A.S.”)con il quale veniva escluso il credito, in prededuzione, di € 5.183.035,82, tardivamente insinuato da [OSCURATO:PERSONA] spa. 1.1 Quest’ultima si era resa aggiudicataria, con l’atto di vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della procedura di evidenza pubblica, per il corrispettivo di € 2.100.000, della nave “M/n Domiziana” e asseriva di aver subito danni, per effetto dei “vizi”, quanto alla capacità di carico, vetustà ed usura, di cui risultava affetta l’imbarcazione, costituiti dai costi sostenuti per corredare l’imbarcazione acquistata delle caratteristiche e dei requisiti di cui avrebbe dovuto essere munita secondo quanto previsto dal bando di vendita e per il noleggio di altro natante e dal lucro cessante. 1.2 Il Tribunale di Roma osservavache: i) il [OSCURATO:PERSONA] si era pronunciato, sia pur implicitamente, sulla eccezione di tardività della domanda; non avendo l’[OSCURATO:PERSONA] formulato sul punto specifico motivo di opposizione, tale questione non poteva più essere messa in discussione; ii) in ambito di trasferimenti coattivi concorsuali, ai sensi dell’art. 2922 c.c., non trovava applicazione la disciplina su vizi e difformità prevista dagli artt.1490 e segg. c.c.,a meno che non si vers asse in tema di vendita “aliud pro alio”; iii) le denunciate difformità della motonave,riferite alla differente capacità di carico e trasporto rispetto a quanto riportato nel bando, non presentavano le caratteristiche della vendita di un cespite radicalmente ed ontologicamente diverso da quello offerto o definitivamente inidoneo all’utilizzo per il quale era stato posto in vendita e, quindi, non ricorrevano i presupposti per la configurabilità di una alienazione aliud pro alio. 2 [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] in A.S. ha svolto difese con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] I mezzi di impugnazione del ricorso principale possono così riassumersi: primo motivo: violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 nr. 4, c.p.c., per avere i giudici dell’opposizione reso una motivazione apparente sulla qualificazione della nozione di matrice giurisprudenziale di “aliud pro alio”,interpretandola restrittivamente; secondo motivo: violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , nr 4, c.p.c.: la ricorrente lamenta ancora il ricorrere di un vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità ed incoerenza del ragionamento del Tribunale, che non h a rilevato l’invalidità e l’inefficacia della clausola artamente fatta inserire dall’[OSCURATO:PERSONA], che escludeva ogni responsabilità del venditore anche in caso di alienazione di “ aliud pro alio”; terzo motivo: violazione dell’art.132, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , nr. 4 , c.p.c., per avere i giudici dell’opposizione reso una motivazione apparente, avendo totalmente omesso di considerare che ricorre il caso di vendita di “aliud pro alio” non solo quando la res manca delle qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico- sociale, ma anche quando “è comunque inidonea all’uso che ha costituito l’elemento dominante per l’offerta d’acquisto”; quarto motivo: « nullità del decreto o del procedimento per violazione dell’art. 132 cp.

II nr. 4 c.p.c., in relazione al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e discusso tra le parti, in relazione all’ art. 360 co. 1 nr. 5 c.p.c . » , costituito dalla circostanza, ben conosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA] (che aveva stipulato un contratto di riprotezione dei passeggeri di [OSCURATO:PERSONA] imbarcati nella tratta Bari–Durazzo), che i parametri pubblicati nel bando di gara con riferimento alla portata dei passeggeri erano essenziali per implementare la capacità della compagnia navale di assorbimento; quinto motivo: «nullità del decreto o del procedimento per violazione dell’art.132 cp.II nr. 4 c.p.c , in relazione al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e discusso tra le parti, in relazione all’ art. 360 co. 1 nr. 5 c.p.c . » , costituito dagli esborsi sostenuti da Adria e correlati alla stipula del contratto di noleggio con altra società per la gestione della tratta Bari-Durazzo negli anni 2011/2013, in attesa della realizzazione degli imponenti lavori di adeguamento del natante acquistato dalla procedura concorsuale [OSCURATO:PERSONA]. 2 I motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono accomunati da evidenti profili di inammissibilità. 2.1 Il Tribunale, dopo aver chiarito che il credito fatto valere, in prededuzione, da [OSCURATO:PERSONA] spa con l’insinuazione tardiva allo stato passivo, era di risarcimento del danno che la ricorrente assumeva di aver subito in conseguenza dell’acquisizione, all’esito della procedura competitiva, di un’imbarcazione che sarebbe risultata carente dei requisiti indicati nel bando di vendita, in particolare quanto a portata di passeggeri e capacità di carico inferiori pubblicizzati, ha accertato l’infondatezza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria sulla scorta delle stesse prospettazioni ed allegazioni contenute nella domanda di ammissione del credito. 2.2 In particolare l’impugnato provvedimento ha evidenziato che le denunciate difformità del cespite acquisito, rispetto alle caratteristiche presentate nel bando di vendite dalla ricorrente, altro non rappresentano che vizi e difetti del bene compravenduto; vertendosi nella fattispecie in esame in materia di trasferimento coattivo, non operava, come previsto dall’art. 2922 c.c., la disciplina della garanzia per i vizi della cosa nella vendita volontaria stabilita dagli artt. 1490-1496 c.c..

È stato quindi escluso, alla luce della ricognizione della giurisprudenza sul punto, che il natante, di minore capacità di carico e trasporto, ma idoneo alla navigazione e al trasporto passeggeri, si presentasse radicalmente ed ontologicamente diverso rispetto a quello offerto nel bando di vendita, con la conseguenza che non si era al cospetto di una vendita “aliud pro alio”.

Il Tribunale ha, infine, precisato che « deve, per altro verso osservarsi che né dalle allegazioni in ricorso di parte opponente, né dal testo del contratto di compravendita, …emerge indicazione alcuna dalla quale poter inferire che il natante acquisito non è stato assolutamente utilizz[ato] secondo la sua naturale destinazione operativa; né poi, è stata fatta menzione di un eventuale suo differente programmato impiego rispetto a quello dedotto in contratto». 2.3 Ora, è noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ricorre la motivazione apparente quando essa, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente - come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) - , non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez.

U. 19881/ 2014). 2.4 Nel caso in esame, la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, per quanto sopra riassunto, risulta dotata della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della stessa decisione e di un’esposizione logica che consente di cogliere il percorso logico-argomentativo che ha portato il Tribunale decidente a rigettare le tesi dell'odierno ricorrente. 2.5 Piuttosto, le cinque censure, laddove, dichiaratamente denunciano il vizio di carenza di motivazione, si traducono, in realtà, in un ’ inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti storici compiuta dal Tribunale. 2.6 Ove si volesse ritenere che, nella sostanza, la ricorrente avesse voluto in realtà far valere un error in iudicando ( e segnatamente l’erronea sussunzione della fattispecie nello schema della vendita di cosa affetta da vizi e difetti anziché nell’istituto dell’alienazione aliud pro alio ) , i motivi comunque non supererebberoil vaglio di ammissibilità di cui all’ art . 360 - bis c.p.c ., atteso che il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e la censura non propone valide e convincenti ragioni per disattendere tale indirizzo interpretativo.

Secondo il costante orientamento di questa Corte il ricorrere di un aliud pro alio è ravvisabile «solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata ovvero ontologicamente diverso da quello sul quale è incolpevolmente caduta l’offerta dell’aggiudicatario, oppure perché, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all’assolvimento della destinazione d’uso» (cfr. Cass. 1669/2016, vedi anche, tra le tante, Cass. 4085/2005, 29944/2011, 15057/2016,12851/2018 e 10456/2020). 2.8 Con riferimento alle doglianze di omesso esame di fatto decisivo contenute nel quarto e quinto motivo va esclusa ogni loro valenza decisiva. 2.9 Si tratta, infatti , di circostanze e fatti (esistenza di accordi di riprotezione, effettuazione di interventi sull’imbarcazione con esborsi per € 1.700.000) che appaiono all’evidenza del tutto neutri rispetto al thema decidendum costituito dalla sussistenza o meno dell’ aliud pro alio. 3 Vanno dichiarati inefficaci i motivi del ricorso incidentale con il quale il Fallimento controricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 98, 99 e 101 l. fall. , 345 c.p.c. , 2922 e 1453 c.c. in relazione all’art. 360 nr.3 c.p.c.. 3.1 L’art. 334, comma 2 , c.p.c. prevede che l’impugnazione incidentale tardiva (cioè proposta oltre i termini di cui art. 327 c.p.c, sia pur entro il termine dalla notifica dell’impugnazione principale) è inefficace ove l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile. 3.2 Nel caso di specie il controricorso e il ricorso incidentale del Fallimento risultano notificati alla controparte in data 30/10/2020, entro i quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, ma oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 99, ult imo comma , l. fall., dalla comunicazione del decreto del Tribunale di Milano, avvenuta, come dichiarato nel controricorso, il 24/7/2020. 4 In conclusione il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio,che si liquidano come da dispositivo. 5 Va disattesa la richiesta (contenuta a pagina 28 del controricorso) di condanna al risarcimento danni ai sensi dell’art.96 c.p.c., non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti della mala fede o colpa grave della parte soccombente.

Questa Corte, infatti , ha chiarito che la responsabilità di cui all'art. 96, comma 3 , c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata.

La figura dell'art. 96,comma 3 , c.p.c. risulta perciò eccezionale e/o residuale, come l'istituto - evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell’art. 24 Cost., a prescindere poi da quelli sovranazionali(cfr. Cass.19948/2023).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in € 20.200, di cui € 200 per esborsi, oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.5.2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25116/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in a mministrazione s traordinaria, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. Paisiello 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, controricorrente e ricorrente incidentale avverso decreto del Tribunale Roma n.cron. 2940/2020 depositato il 23/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione s traordinaria (di seguito denominata “[OSCURATO:PERSONA] in A.S.”)con il quale veniva escluso il credito, in prededuzione, di € 5.183.035,82, tardivamente insinuato da [OSCURATO:PERSONA] spa. 1.1 Quest’ultima si era resa aggiudicataria, con l’atto di vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della procedura di evidenza pubblica, per il corrispettivo di € 2.100.000, della nave “M/n Domiziana” e asseriva di aver subito danni, per effetto dei “vizi”, quanto alla capacità di carico, vetustà ed usura, di cui risultava affetta l’imbarcazione, costituiti dai costi sostenuti per corredare l’imbarcazione acquistata delle caratteristiche e dei requisiti di cui avrebbe dovuto essere munita secondo quanto previsto dal bando di vendita e per il noleggio di altro natante e dal lucro cessante. 1.2 Il Tribunale di Roma osservavache: i) il [OSCURATO:PERSONA] si era pronunciato, sia pur implicitamente, sulla eccezione di tardività della domanda; non avendo l’[OSCURATO:PERSONA] formulato sul punto specifico motivo di opposizione, tale questione non poteva più essere messa in discussione; ii) in ambito di trasferimenti coattivi concorsuali, ai sensi dell’art. 2922 c.c., non trovava applicazione la disciplina su vizi e difformità prevista dagli artt.1490 e segg. c.c.,a meno che non si vers asse in tema di vendita “aliud pro alio”; iii) le denunciate difformità della motonave,riferite alla differente capacità di carico e trasporto rispetto a quanto riportato nel bando, non presentavano le caratteristiche della vendita di un cespite radicalmente ed ontologicamente diverso da quello offerto o definitivamente inidoneo all’utilizzo per il quale era stato posto in vendita e, quindi, non ricorrevano i presupposti per la configurabilità di una alienazione aliud pro alio. 2 [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] in A.S. ha svolto difese con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] I mezzi di impugnazione del ricorso principale possono così riassumersi: primo motivo: violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 nr. 4, c.p.c., per avere i giudici dell’opposizione reso una motivazione apparente sulla qualificazione della nozione di matrice giurisprudenziale di “aliud pro alio”,interpretandola restrittivamente; secondo motivo: violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , nr 4, c.p.c.: la ricorrente lamenta ancora il ricorrere di un vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità ed incoerenza del ragionamento del Tribunale, che non h a rilevato l’invalidità e l’inefficacia della clausola artamente fatta inserire dall’[OSCURATO:PERSONA], che escludeva ogni responsabilità del venditore anche in caso di alienazione di “ aliud pro alio”; terzo motivo: violazione dell’art.132, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , nr. 4 , c.p.c., per avere i giudici dell’opposizione reso una motivazione apparente, avendo totalmente omesso di considerare che ricorre il caso di vendita di “aliud pro alio” non solo quando la res manca delle qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico- sociale, ma anche quando “è comunque inidonea all’uso che ha costituito l’elemento dominante per l’offerta d’acquisto”; quarto motivo: « nullità del decreto o del procedimento per violazione dell’art. 132 cp. II nr. 4 c.p.c., in relazione al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e discusso tra le parti, in relazione all’ art. 360 co. 1 nr. 5 c.p.c . » , costituito dalla circostanza, ben conosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA] (che aveva stipulato un contratto di riprotezione dei passeggeri di [OSCURATO:PERSONA] imbarcati nella tratta Bari–Durazzo), che i parametri pubblicati nel bando di gara con riferimento alla portata dei passeggeri erano essenziali per implementare la capacità della compagnia navale di assorbimento; quinto motivo: «nullità del decreto o del procedimento per violazione dell’art.132 cp.II nr. 4 c.p.c , in relazione al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e discusso tra le parti, in relazione all’ art. 360 co. 1 nr. 5 c.p.c . » , costituito dagli esborsi sostenuti da Adria e correlati alla stipula del contratto di noleggio con altra società per la gestione della tratta Bari-Durazzo negli anni 2011/2013, in attesa della realizzazione degli imponenti lavori di adeguamento del natante acquistato dalla procedura concorsuale [OSCURATO:PERSONA]. 2 I motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono accomunati da evidenti profili di inammissibilità. 2.1 Il Tribunale, dopo aver chiarito che il credito fatto valere, in prededuzione, da [OSCURATO:PERSONA] spa con l’insinuazione tardiva allo stato passivo, era di risarcimento del danno che la ricorrente assumeva di aver subito in conseguenza dell’acquisizione, all’esito della procedura competitiva, di un’imbarcazione che sarebbe risultata carente dei requisiti indicati nel bando di vendita, in particolare quanto a portata di passeggeri e capacità di carico inferiori pubblicizzati, ha accertato l’infondatezza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria sulla scorta delle stesse prospettazioni ed allegazioni contenute nella domanda di ammissione del credito. 2.2 In particolare l’impugnato provvedimento ha evidenziato che le denunciate difformità del cespite acquisito, rispetto alle caratteristiche presentate nel bando di vendite dalla ricorrente, altro non rappresentano che vizi e difetti del bene compravenduto; vertendosi nella fattispecie in esame in materia di trasferimento coattivo, non operava, come previsto dall’art. 2922 c.c., la disciplina della garanzia per i vizi della cosa nella vendita volontaria stabilita dagli artt. 1490-1496 c.c.. È stato quindi escluso, alla luce della ricognizione della giurisprudenza sul punto, che il natante, di minore capacità di carico e trasporto, ma idoneo alla navigazione e al trasporto passeggeri, si presentasse radicalmente ed ontologicamente diverso rispetto a quello offerto nel bando di vendita, con la conseguenza che non si era al cospetto di una vendita “aliud pro alio”. Il Tribunale ha, infine, precisato che « deve, per altro verso osservarsi che né dalle allegazioni in ricorso di parte opponente, né dal testo del contratto di compravendita, …emerge indicazione alcuna dalla quale poter inferire che il natante acquisito non è stato assolutamente utilizz[ato] secondo la sua naturale destinazione operativa; né poi, è stata fatta menzione di un eventuale suo differente programmato impiego rispetto a quello dedotto in contratto». 2.3 Ora, è noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ricorre la motivazione apparente quando essa, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente - come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) - , non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U. 19881/ 2014). 2.4 Nel caso in esame, la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, per quanto sopra riassunto, risulta dotata della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della stessa decisione e di un’esposizione logica che consente di cogliere il percorso logico-argomentativo che ha portato il Tribunale decidente a rigettare le tesi dell'odierno ricorrente. 2.5 Piuttosto, le cinque censure, laddove, dichiaratamente denunciano il vizio di carenza di motivazione, si traducono, in realtà, in un ’ inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti storici compiuta dal Tribunale. 2.6 Ove si volesse ritenere che, nella sostanza, la ricorrente avesse voluto in realtà far valere un error in iudicando ( e segnatamente l’erronea sussunzione della fattispecie nello schema della vendita di cosa affetta da vizi e difetti anziché nell’istituto dell’alienazione aliud pro alio ) , i motivi comunque non supererebberoil vaglio di ammissibilità di cui all’ art . 360 - bis c.p.c ., atteso che il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e la censura non propone valide e convincenti ragioni per disattendere tale indirizzo interpretativo. Secondo il costante orientamento di questa Corte il ricorrere di un aliud pro alio è ravvisabile «solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata ovvero ontologicamente diverso da quello sul quale è incolpevolmente caduta l’offerta dell’aggiudicatario, oppure perché, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all’assolvimento della destinazione d’uso» (cfr. Cass. 1669/2016, vedi anche, tra le tante, Cass. 4085/2005, 29944/2011, 15057/2016,12851/2018 e 10456/2020). 2.8 Con riferimento alle doglianze di omesso esame di fatto decisivo contenute nel quarto e quinto motivo va esclusa ogni loro valenza decisiva. 2.9 Si tratta, infatti , di circostanze e fatti (esistenza di accordi di riprotezione, effettuazione di interventi sull’imbarcazione con esborsi per € 1.700.000) che appaiono all’evidenza del tutto neutri rispetto al thema decidendum costituito dalla sussistenza o meno dell’ aliud pro alio. 3 Vanno dichiarati inefficaci i motivi del ricorso incidentale con il quale il Fallimento controricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 98, 99 e 101 l. fall. , 345 c.p.c. , 2922 e 1453 c.c. in relazione all’art. 360 nr.3 c.p.c.. 3.1 L’art. 334, comma 2 , c.p.c. prevede che l’impugnazione incidentale tardiva (cioè proposta oltre i termini di cui art. 327 c.p.c, sia pur entro il termine dalla notifica dell’impugnazione principale) è inefficace ove l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile. 3.2 Nel caso di specie il controricorso e il ricorso incidentale del Fallimento risultano notificati alla controparte in data 30/10/2020, entro i quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, ma oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 99, ult imo comma , l. fall., dalla comunicazione del decreto del Tribunale di Milano, avvenuta, come dichiarato nel controricorso, il 24/7/2020. 4 In conclusione il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio,che si liquidano come da dispositivo. 5 Va disattesa la richiesta (contenuta a pagina 28 del controricorso) di condanna al risarcimento danni ai sensi dell’art.96 c.p.c., non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti della mala fede o colpa grave della parte soccombente. Questa Corte, infatti , ha chiarito che la responsabilità di cui all'art. 96, comma 3 , c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art. 96,comma 3 , c.p.c. risulta perciò eccezionale e/o residuale, come l'istituto - evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell’art. 24 Cost., a prescindere poi da quelli sovranazionali(cfr. Cass.19948/2023). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in € 20.200, di cui € 200 per esborsi, oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.5.2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il
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