CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 48289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 5 maggio 2022, la Corte di appello dì Campobasso ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara il 21 maggio 2019, irrevocabile il 6 luglio 2019, che aveva condannato la ricorrente alla pena di un anno di reclusione ed euro trecento di multa per il reato di appropriazione indebita. 1.1. Quanto dedotto nel merito è rappresentato da novum dichiarativo non assunto nel primo giudizio, che avrebbe influito sulla configurabilità del fatto appropriativo tipico, e avrebbe così dovuto indurre la Corte ad aprire uno spiraglio rescindente nella procedura volta alla revisione della decisione irrevocabile di condanna. 1.2. La Corte di appello, esaminato il nuovo corredo dimostrativo, valorizzava l'assoluta carenza di decisività del novum offerto, oltre alla carenza dei requisiti processuali (deducibilità nel merito degli argomenti storici e logici solo oggi prospettati), sicché il giudizio di merito non poteva ritenersi suscettibile di revisione in ragione delle nuove evidenze esposte con l'istanza. 2. Avverso tale ordinanza ricorre il condannato, a ministero del difensore di fiducia, che con due motivi deduce la violazione della legge processuale che regola l'ampiezza e la profondità della cognizione nel preliminare vaglio sulla istanza di revisione, con i conseguenti vizi di motivazione (secondo motivo), apodittica e meramente assertiva, della decisione impugnata, che negava efficacia euristica novativa alla prova dichiarativa esposta. 2.1. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 24 ottobre 2022 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi portati all'attenzione rescindente della Corte di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I motivi di ricorso meritano trattazione unitaria. 1.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorrente non ha allegato ai motivi di ricorso il verbale delle dichiarazioni rese dalla nuova fonte dichiarativa che viene rappresentata come prova nuova e neppure allega altri riferimenti documentali. Il che determina, di per sé, tranciante inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, sub specie di autosufficienza (Sez. 4, n. 3937 del 12/1/2021, Rv. 280384; Sez. 2, n. 20677 del 11/4/2017, Rv. 270071), 1.2. Quanto al merito della delibata inammissibilità, l'art. 634 cod. proc. pen. prevede espressamente che, a prescindere dalla prognosi sulla domanda, la Corte di appello dichiara l'inammissibilità anche a fronte della manifesta infondatezza della stessa. Il giudizio di ammissibilità non riguarda infatti soltanto la verifica dell'esistenza di prove in astratto nuove, ma sottende anche una delibazione sulla portata del novum rapportata al "vigore" del giudicato. La Corte di merito ha quindi correttamente proceduto alla verifica "ponderale" del rapporto tra frammenti di prova nuova e prova già "saggiata" nel contraddittorio ed ha preso atto della evidente inidoneità del "nuovo" a scardinare il giudicato. E' pertanto rimasta esclusa dal panorama della delibazione una prognosi fausta del possibile futuro dibattimento sulla base del novum prospettato, incapace di produrre un potenziale ribaltamento della decisione sulla responsabilità. 1.3. La decisione sulla efficacia euristica della prova nuova si sottrae infatti al sindacato di legittimità, ove sia fondata, come nella presente fattispecie processuale, su motivazione adeguata e immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/6/2017, Rv. 272690). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 novembre 2022