CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 07614/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena richiesta in ordine al reato di cui all'art. 590-bis, cod. pen. applicando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. 3. Il motivo è infondato. Il giudice a quo ha, infatti, evidenziato la congruità della sanzione in ragione del grado di colpa dell'imputato. La motivazione, pur nella sua sinteticità, è pertanto corretta ed esente da vizi logico-giuridici, essendo pienamente conforme ai parametri di cui all'art. 218 Cod. strada. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 25 novembre 2022.