CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina confermava la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 20.11.2019, aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ex artt. 110, 81, cpv. e 494, c.p., in rubrica a lei ascritto. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; violazione di legge, contraddittorietà, carenza di motivazione e travisamento delle prove; violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con memorie del 22.5.2022, le parti civili costituite, per mezzo del loro difensore di fiducia, chiedono la conferma della sentenza oggetto di ricorso. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, anche con riferimento alle doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto la ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). L'imputata va, altresì, condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento a spese dello Stato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, altresì, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento a spese dello Stato.