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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 14032/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 novembre 2020 la Corte di appello di Palermo, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 5 dicembre 2017 con la quale il Tribunale di Agrigento ne aveva affermato la responsabilità (in concorso con altri) per il delitto di furto aggravato perché commesso con violenza sulle cose e, riconosciuta la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità con giudizio di equivalenza sulla detta aggravante e sulla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 100 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali,

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati dedotti la violazione degli artt. 49 e 624 cod. pen. e il vizio di motivazione - ad avviso della difesa, da ritenersi pure apparente - in relazione all'esclusione dei presupposti del reato impossibile alla luce dell'insussistenza dell'effettiva lesione del bene protetto, atteso che nel caso di specie l'impossessamento ha avuto ad oggetto lamiere arrugginite del valore di 5 euro (come rappresentato dal teste Marchica) e tale profilo non sarebbe stato valutato dalla sentenza impugnata.

3. Il ricorso è inammissibile.

Vero è che «ai fini della inidoneità dell'azione costitutiva del reato impossibile, ex art. 49, comma secondo, cod. pen. è necessario avere riguardo alla offensività in concreto del bene giuridico tutelato che, in sede di vaglio della rilevanza penale della condotta di furto, si specifica nella considerazione del rapporto tra il valore del bene sottratto e la lesione del bene giuridico tutelato» (Sez. 5, n. 4011 del 19/12/2018 - dep. 2019, Emanuele, Rv. 275484 - 01), Tuttavia, la Corte territoriale ha escluso il difetto di offensività in concreto del fatto (prospettato con il gravame), evidenziando - alla luce di quanto rassegnato dalla polizia giudiziaria (che ha colto l'imputato e il correo in flagranza) - come, nella specie, nel momento in cui sono intervenuti i Carabinieri, erano già stati rimossi quattro profilati di alluminio dagli infissi dell'immobile de quo, danneggiando proprio questi ultimi (tanto che è stata ritenuta l'aggravante della violenza sulle cose) nonché due tubi di rame ed era pure in atto la rimozione di ulteriori profilati di alluminio, impedita proprio dal sopraggiungere dei militari; e pertanto ha condiviso la decisione del Tribunale che aveva attribuito all'oggetto materiale del reato scarso valore (in forza proprio della deposizione del Marchica) e, pertanto, aveva ravvisato, invece, gli estremi della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Si tratta di una motivazione conforme al diritto, fondata in maniera congrua e logica sui predetti elementi di fatto, con la quale il ricorso non si è confrontato compiutamente, negando pure - il che, come appena esposto, trova smentita - che la Corte di merito non abbia argomentato sui punto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01).

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failia.

Rv, 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 novembre 2020 la Corte di appello di Palermo, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 5 dicembre 2017 con la quale il Tribunale di Agrigento ne aveva affermato la responsabilità (in concorso con altri) per il delitto di furto aggravato perché commesso con violenza sulle cose e, riconosciuta la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità con giudizio di equivalenza sulla detta aggravante e sulla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 100 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati dedotti la violazione degli artt. 49 e 624 cod. pen. e il vizio di motivazione - ad avviso della difesa, da ritenersi pure apparente - in relazione all'esclusione dei presupposti del reato impossibile alla luce dell'insussistenza dell'effettiva lesione del bene protetto, atteso che nel caso di specie l'impossessamento ha avuto ad oggetto lamiere arrugginite del valore di 5 euro (come rappresentato dal teste Marchica) e tale profilo non sarebbe stato valutato dalla sentenza impugnata. 3. Il ricorso è inammissibile. Vero è che «ai fini della inidoneità dell'azione costitutiva del reato impossibile, ex art. 49, comma secondo, cod. pen. è necessario avere riguardo alla offensività in concreto del bene giuridico tutelato che, in sede di vaglio della rilevanza penale della condotta di furto, si specifica nella considerazione del rapporto tra il valore del bene sottratto e la lesione del bene giuridico tutelato» (Sez. 5, n. 4011 del 19/12/2018 - dep. 2019, Emanuele, Rv. 275484 - 01), Tuttavia, la Corte territoriale ha escluso il difetto di offensività in concreto del fatto (prospettato con il gravame), evidenziando - alla luce di quanto rassegnato dalla polizia giudiziaria (che ha colto l'imputato e il correo in flagranza) - come, nella specie, nel momento in cui sono intervenuti i Carabinieri, erano già stati rimossi quattro profilati di alluminio dagli infissi dell'immobile de quo, danneggiando proprio questi ultimi (tanto che è stata ritenuta l'aggravante della violenza sulle cose) nonché due tubi di rame ed era pure in atto la rimozione di ulteriori profilati di alluminio, impedita proprio dal sopraggiungere dei militari; e pertanto ha condiviso la decisione del Tribunale che aveva attribuito all'oggetto materiale del reato scarso valore (in forza proprio della deposizione del Marchica) e, pertanto, aveva ravvisato, invece, gli estremi della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Si tratta di una motivazione conforme al diritto, fondata in maniera congrua e logica sui predetti elementi di fatto, con la quale il ricorso non si è confrontato compiutamente, negando pure - il che, come appena esposto, trova smentita - che la Corte di merito non abbia argomentato sui punto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failia. Rv, 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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