CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09970/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28213/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], 61 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Piemonte, - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1056/2018, depositata il 9 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata il 9 maggio 2018, che, in accoglimento solo parziale del suo appello e in accoglimento dell'appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione d idebito avanzata da quest'ultima nei confronti della Banca in relazione ad annotazioni effettuate su un conto corrente accesso presso tale istituto, nel cui rapporto l'odierna ricorrente era subentrata, esecutive di clausole asseritamente nulle e dichiarato che il saldo di tale conto fosse pari a euro 62.136,98 in favore della società correntista; - il giudice di appello ha riferito che il Tribunale di Catania aveva dichiarato la nullità delle clausole aventi a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la determinazione degli stessi in misura superiore a quella legale, nonché l'applicazione di spese e commissioni non pattuite e condannato la banca convenuta al pagamento della soma di euro 28.421,00, oltre interessi legali; - ha, quindi, accolto il gravame della banca relativamente alla statuizione di condanna, rilevando che il conto corrente dedotto in giudizio non era chiuso, per cui il relativo saldo non era esigibile, nonché quello incidentale della correntista vertente sull'accertamento di un maggiore saldo creditorio; - il ricorso è affidato a tre motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; - le parti depositano memorie ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., per aver la sentenza impugnata, in relazione a una domanda di ripetizione di indebito avanzata dal correntista nei confronti della banca, dichiarato la nullità della clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi passivi e alla loro capitalizzazione, nonché l'indebita applicazione delle commissione di massimo scoperto pur in difetto della produzione del relativo documento contrattuale da parte del correntista medesimo, gravato del relativo onere probatorio, e con rideterminazione del saldo in mancanza degli estratti conto relativi al periodo iniziale del rapporto (ante 3 gennaio 2005); - il motivo è infondato; - è principio consolidato presso questa Corte quello per cui, in applicazione del principio generale in materia di onere della prova, il correntista che agisca per la condanna della banca alla restituzione di somme annotate sul conto o per l'eliminazione di tali annotazioni, allegando l'assenza di un valido titolo giustificativo delle stesse, è onerato della relativa prova; - in particolare, laddove l'indebita annotazione è fatta discendere - come nel caso della applicazione di interessi legali in misura superiore a quella legale, di commissione di massimo scoperto o di altre spese - dalla mancata pattuizione di clausole che pongano a carico del correntista l'obbligo di corrispondere tali somme, quest'ultimo è tenuto non solo a dimostrare l'addebito annotato sul conto - prova, invece, sufficiente laddove l'allegazione riguardi l'addebito di voci non dovute perché contrarie alle legge, come nel caso dell'applicazione di interessi anatocistici -, ma anche che il contratto concluso tra le parti non riconosceva il diritto della banca ai corrispettivi annotati; - è stato, in proposito, affermato che il correntista non può invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, poiché acquisisce, almeno di regola, la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione e, comunque, può chiederne copia nel corso del rapporto ai sensi dell'art. 119, quarto comma, t.u.b.; - il principio dapprima riferito non trova, tuttavia, applicazione qualora il correntista alleghi la mancata formalizzazione del contratto di conto corrente e, dunque, l'inesistenza del relativo documento sottoscritto dalle parti, sostenendo che il contratto sia stato perfezionato verbis tantum o per fatti concludenti; - in tale evenienza, se il fatto allegato è tra le parti incontroverso, il giudice deve rilevare la nullità del negozio per violazione dell'art. 117, terzo comma, t.u.b. e delle relative clausole in forza delle quali sono state effettuate le annotazioni contestate, mentre se tale fatto è contestato dalla banca, la quale sostenga la valida conclusione per iscritto del contratto, non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (cfr. Cass. 9 marzo 2021, n. 6480); - pertanto, la decisione della Corte di appello, la quale, a fronte dell'immediata allegazione della correntista dell'inesistenza di un documento contrattuale che formalizzasse l'accordo e della mancata produzione dello stesso da parte della banca, ha ritenuto la nullità delle clausole contrattuali invocate da quest'ultima a sostegno degli addebiti effettuati sul conto, si sottrae alla censura formulata; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ., per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che le rimesse operate sul conto dalla correntista presentassero natura ripristinatoria; - il motivo è fondato; - il giudice di appello ha accertato che "il rapporto di conto corrente dedotto in giudizio fosse assistito da apertura di credito" e affermato che, in ragione di tale circostanza, "la banca eccipiente aveva l'onere di provare l'esistenza di eventuali versamenti solutori di scoperture extrafido, ai quali poter ancorare la decorrenza del termine prescrizionale"; - ciò posto, si osserva che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti l'indebita annotazione di poste passive in quanto effettuata in adempimenti di clausole del contratto di conto corrente asseritamente nulle, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista concessa, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, e, nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto una funzione solutoria, per assenza della concessione di un affidamento ovvero per superamento del relativo limite, dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta (cfr. Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418); - a tal fine, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895); - grava, dunque, sul correntista dimostrare non solo l'esistenza dell'affidamento - accertata, nel caso in esame, dal giudice di appello - , ma anche individuare e dare prova delle singole rimesse, onde te consentire al giudice di apprezzare la natura ripristinatoria o solutoria delle stesse, in relazione al rispetto del limite dell'affidamento concesso, e, per quelle ritenute solutorie, la data delle stesse; - con l'ultimo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di dichiarare inammissibile la domanda di accertamento del saldo, stante la pendenza del rapporto (cfr., da ultimo, Cass. 5 luglio 2022, n. 21255); motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa àpplicazione dell'art. 2033 cod civ., per aver la sentenza impugnata lomesso di dichiarare inammissibile la domanda di accertamento del kaldo, stante/la pendenza del rapportp; --- - il motivo è infondato; - il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso (cfr. Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; successivamente, Cass. 5 settembre 2018, n. 21646); - la pendenza del rapporto, dunque, non esclude un interesse del correntista all'accertamento richiesto con la domanda giudiziale; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania,