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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 19255/2023

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posto da: GI.ELLE.A. – Giovani L avoratori A ssociati s oc. coop. in liquidazione coatta amministrativa – c.f. /p.i.v.a. 0 11 00 400447 – in p e r s o na del commissario liquidatore avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Cicco, elettivamente domiciliatain Roma, alla viaGiovanni Paisiello, n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona , in virtù di procura autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] in qualità , in virtù di procura autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],di mandataria di P [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in [OSCURATO:PERSONA], alla via A. Costa, n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuova mandataria e di nuovo difensore in data 30.5.2022.

CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei 17/28.11.2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], udita la relazione nella camera di consiglio del6 marzo 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art t . 209 e 9 8 l.fall. la “ Banca delle Marche ”, in proprio ed in nome e per conto della “Marche M5” s.r.l., proponeva opposizioneavverso il provvedimento di sua esclusione dallo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della “GI.ELLE.A. –[OSCURATO:PERSONA]” soc. coop.

Chiedeva l’ammissione al passivo per l’ importo di euro 1.109.368 , 76 con prelazione ipotecaria, oltre interessi successivi, e per l’importo di euro 13.548,00 in chirografo. 2.Resisteva il commissario liquidatore della l.c.a. della “GI.ELLE.A.”.

Eccepivala nullità delle clausole contenute nei contratti di mutuo relative agli interessi, siccome erano stati pattuiti interessi moratori che alla data d ella stipula risultavano superioriai “tassi soglia ” all’epoca vigenti. 3.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], respi nta l’eccezione di parte resistente, con decreto dei 4/21.10.2015 ammetteval’opponente al passivo come da richiesta.

4. Con ordinanza n. 5598/2017, in accoglimento del ricorso esperito dal commissario liquidatore della l.c.a. della “GI.ELLE.A.”, questa Corte cassava con rinvio il decreto del tribunale.

Evidenziava -questa Corte - che, ex art. 1 della legge n. 108/1996, il “tas so - soglia” riguarda sia gli interessi corrispettivi sia gli interessi moratori.Evidenziava quindi cheaveva errato il tribunale a ritenere che il “tasso-soglia” non fosse stato superato, “solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso”.

5. La “ UBI Banca” s.p.a. (già “[OSCURATO:PERSONA] delle Marche” s.p.a.) , quale mandataria di “Purple SPV” s.r.l., riassumeva il giudizio in sede di rinvio.

Resisteva la “GI.ELLE.A. –[OSCURATO:PERSONA]” soc. coop. 6.Con decreto dei 17/28.11.2017 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] eno ammetteva la “UBI Banca” s.p.a. al passivo della l.c.a. per l’importo di euro 1.109.368,76 con prelazione ipotecaria, oltre interessi successivinei limiti di legge, e per l’importo di euro 13.548,80 in chirografo.

7. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “GI.ELLE.A. – [OSCURATO:PERSONA]” soc. coop. in l.c.a.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La “REV –[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., quale mandataria e procuratrice di “Purple SPV” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Con comparsain data 30.5.2022 si è costituita in qualità di nuova mandataria di “Purple SPV”s.r.l. la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ.

Premetteche il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con il decreto in data 4/21.10.2015 aveva, sì, errato a ritenere che il “ tasso - soglia” non fosse stato nella specie superato, siccomeaveva assunto che non fosse possibile cumul are g li interessi corrispettivi e gli interessi moratori , e nondimeno con il medesimo decreto il tribunaleaveva affermato che anche gli interessi moratori non devono e ccedere il “tasso-soglia”.

Indi deduce che tal ultima affermazione , avente valenza di statuizione autonoma, è passata in giudicato, giacché controparte non ha provveduto ad impugnarla. 9.Il primo motivo di ricorso va respinto.

10. In verità la disamina dello stralcio della motivazione del decreto dei 4/21.10.2015, stralcio che la ricorrente ha riprodotto nel corpo del primo motivo,per nulla depone nel senso che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ebbe allora ad affermare che “gli interessi moratori soggiacciono alla valutazione del superamento del tasso soglia” (cfr. ricorso, pag. 5).

Dallo stralcio riprodotto si desume unicamente che il Tribunale marchigiano ebbe allora a vagliare “la problematica della possibilità di cumulare gli interessi moratori e quelli corrispettivi” e a concludere nel senso che “la differenza genetica tra le due tipologie di interessi ne precluda la cumulabilità” ai fini del riscontro del superamento del tasso-soglia (cfr. ricorso,pag. 5).

In questi termini invano la ricorrente invoca, in esito al decreto dei 4/21.10.2015, il giudicato sul punto dell’assoggettamento pur degli interessi moratori al “tasso-soglia”.

In questi termini invano la ricorrente prospetta la violazione in sede di rinvio del giudicato“interno” sul punto asseritamente formatosi.11.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e dell’art. 1 della legge n. 108/1996.

Deduce che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il decreto in questa sede impugnato, non si è uniformato al principio di diritto, ovvero al principio per cui il “tasso-soglia” si applica anche agli interessi moratori, che questa Corte aveva affermato con l’ordinanza n. 5598/2017.

Deduce che il tribunale in sede di rinvio avrebbe dovuto unicamente limitarsi ad accertare se gli interessi moratori prefigurati in ambedue i contratti di mutuo eccedessero o meno il “tasso-soglia”.

12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 108/1996, dell’art. 1 del dec. leg. n. 394/2000 (convertito nella legge n. 24/2001), degli artt. 1224, 1282, 1284 e 1815 cod. civ., dell’art. 644 cod. pen. e degli artt. 3, subg), e 6, 1° co., sub, i), della direttiva 2008/48/CE; denuncia il contrasto della motivazione con giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale.

Deduce che ha erratoil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a ritenere , con il decreto impugnato, che il “ tasso - soglia” non opera con riferimento agli interessi moratori. 13.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi, del dec. leg. n. 132/2014 (convertito nella legge n. 162/2014)e dell’art. 3 Cost.

Deduce che ha errato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a ritenere che la disciplina in tema di interessi moratori nelle transazioni commerciali varrebbe a confermare l’inapplicabilità del “tasso-soglia” agli interessi moratori.Deduce segnatamente che gli interessi moratori nelle transazioni commerciali, cui inerisce il dec. leg. n. 132/2014, sono ben diversi dagli interessi moratori nelle operazioni bancarie. 14.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.la violazione degli artt. 112 e 183 cod. proc. civ., degli artt. 1 e 2 della legge n. 108/1996, dell’art. 1 dec. leg. n. 394/2000.

Deduce che il Tribunale di AscoliPiceno, allorché ha ritenuto – in “ terza via ” - che gli interessi moratori possono essere comunque riconosciuti usurari , qualora si dimostri che “siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzionedelle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore” (così decreto impugnato, pag. 6), avrebbedovuto previamente invitare le parti ad esprimersi sul punto, sicché, in difetto, ha violato il principio del contraddittorio.

15. Il secondo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo ed il quinto motivodi ricorso sonosenza dubbio connessi; propriamente il terzo, il quarto ed il quinto mezzo attingono i passaggi motivazionali mercé iquali il Tribunale marchigiano ha inteso dar contezza, evidentemente in violazione –si dirà - del principio di diritto enunciato da questa Corte con l’ordinanza n. 5598/2017, delle ragioni atte a giustificare – dalla sua prospettiva – l’inapplicabilità del “tasso - soglia” agli interessi moratori; si giustifica pertanto l’esame simultaneo dei mezzi de quibusche, in ogni caso , sono fondati e merite voli di accoglimento . 16.Con precipuo riferimento al secondo mezzo si rappresenta quanto segue.

Per un verso, questa Corte, con l’ordinanza n. 5598/2017 con cui ebbe a cassare con rinvio l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dei 4/[OSCURATO:DATA_NASCITA], ebbe- in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso allora spiegato -ad affermare testualmente: “invero, è pacifico che in comparsa di riposta la difesa della procedura eccepì il superamento del tasso soglia ex lege n. 108 del 1996, in relazione agli interessi moratori pattuiti per entrambi i mutui oggetto della domanda di insinuazione al passivo.

Orbene, è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).

Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso”.

Per altro verso, con ildecreto i n questa sede impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assunto che non era possibile attendere al riscontro del carattere usurario o meno degli interessi moratori alla stregua del loro raffronto con il “tasso-soglia” (cfr.decreto impugnato, pag. 5).

Segnatamente il tribunale ha reputato che, in considerazione della natura risarcitoria degli interessi di mora, atta a giustificarne il più elevato ammontare rispetto agli interessi dovuti per la fruizione dell’altrui capitale, sarebbe stato “irragionevole paragonare il tasso degli interessi moratori con il tasso soglia determinato in relazione agli interessi corrispettivi” (così decreto impugnato, pag. 5), “finanche errato confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il [OSCURATO:PERSONA] così determinato, al fine di accertare se i primi siano omeno usurari” (così decreto impugnato, pag. 5). 17.Ovviamente, a norma dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio,che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 15.11.2017, n. 27155; Cass.(ord.) sez. lav. 173.2014, n. 6086).

Ebbene, neitermini tutti dapprima esplicitati è innegabile che il Tribunale di AscoliPiceno, con l’impugnato dictum, non si è uniformato – così come avrebbe dovuto -al principio enunciato da questa Corte con l’ordinanza n. 5598/2017.

Appieno si configura, dun qu e , la denunciata violazione (recte, la falsa applicazione)dell’art. 384 cod. proc. civ. 18.Le ragioni, pur quelle espresse ad abundantiam ovvero in asserita “terza – via”, alla luce delle quali il Tribunale di Ascoli ha inteso giustificare la non operatività del “tasso-soglia” rispetto agli interessi moratori, rinvengono recisa smentita alla lucedei principi di diritto che le sezioni unite di questa Corte hanno affermatocon la pronuncia n. 19597 del 18.9.2020 È sufficiente, pertanto, reiterare pedissequamente i medesimi principi, onde dar conto del buon fondamento delle censure veicolate dal terzo, dal quarto e dal quinto mezzo.

Più esattamente le sezioni unite hanno puntualizzato che “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”; che “la mancata indicazione dell’interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”; che, “ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”. 19.In accoglimento del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorsoil decreto dei 17/28.11.2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione(affinché si attenga al principio di diritto enunciato da questa Corte con l’ordinanza n. 5598/2017, nonché aiprincipi, sopra trascritti, enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 19597/2020).

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudiziodi legittimità. 20.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo ed il quinto motivo di ricorso, cassa, in relazione ai motivi anzidetti, il decreto dei 17/28.11.2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; rigetta il primo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: GI.ELLE.A. – Giovani L avoratori A ssociati s oc. coop. in liquidazione coatta amministrativa – c.f. /p.i.v.a. 0 11 00 400447 – in p e r s o na del commissario liquidatore avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Cicco, elettivamente domiciliatain Roma, alla viaGiovanni Paisiello, n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona , in virtù di procura autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] in qualità , in virtù di procura autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],di mandataria di P [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in [OSCURATO:PERSONA], alla via A. Costa, n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuova mandataria e di nuovo difensore in data 30.5.2022. CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei 17/28.11.2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], udita la relazione nella camera di consiglio del6 marzo 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art t . 209 e 9 8 l.fall. la “ Banca delle Marche ”, in proprio ed in nome e per conto della “Marche M5” s.r.l., proponeva opposizioneavverso il provvedimento di sua esclusione dallo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della “GI.ELLE.A. –[OSCURATO:PERSONA]” soc. coop. Chiedeva l’ammissione al passivo per l’ importo di euro 1.109.368 , 76 con prelazione ipotecaria, oltre interessi successivi, e per l’importo di euro 13.548,00 in chirografo. 2.Resisteva il commissario liquidatore della l.c.a. della “GI.ELLE.A.”. Eccepivala nullità delle clausole contenute nei contratti di mutuo relative agli interessi, siccome erano stati pattuiti interessi moratori che alla data d ella stipula risultavano superioriai “tassi soglia ” all’epoca vigenti. 3.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], respi nta l’eccezione di parte resistente, con decreto dei 4/21.10.2015 ammetteval’opponente al passivo come da richiesta. 4. Con ordinanza n. 5598/2017, in accoglimento del ricorso esperito dal commissario liquidatore della l.c.a. della “GI.ELLE.A.”, questa Corte cassava con rinvio il decreto del tribunale. Evidenziava -questa Corte - che, ex art. 1 della legge n. 108/1996, il “tas so - soglia” riguarda sia gli interessi corrispettivi sia gli interessi moratori.Evidenziava quindi cheaveva errato il tribunale a ritenere che il “tasso-soglia” non fosse stato superato, “solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso”. 5. La “ UBI Banca” s.p.a. (già “[OSCURATO:PERSONA] delle Marche” s.p.a.) , quale mandataria di “Purple SPV” s.r.l., riassumeva il giudizio in sede di rinvio. Resisteva la “GI.ELLE.A. –[OSCURATO:PERSONA]” soc. coop. 6.Con decreto dei 17/28.11.2017 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] eno ammetteva la “UBI Banca” s.p.a. al passivo della l.c.a. per l’importo di euro 1.109.368,76 con prelazione ipotecaria, oltre interessi successivinei limiti di legge, e per l’importo di euro 13.548,80 in chirografo. 7. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “GI.ELLE.A. – [OSCURATO:PERSONA]” soc. coop. in l.c.a.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. La “REV –[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., quale mandataria e procuratrice di “Purple SPV” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. Con comparsain data 30.5.2022 si è costituita in qualità di nuova mandataria di “Purple SPV”s.r.l. la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ. Premetteche il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con il decreto in data 4/21.10.2015 aveva, sì, errato a ritenere che il “ tasso - soglia” non fosse stato nella specie superato, siccomeaveva assunto che non fosse possibile cumul are g li interessi corrispettivi e gli interessi moratori , e nondimeno con il medesimo decreto il tribunaleaveva affermato che anche gli interessi moratori non devono e ccedere il “tasso-soglia”. Indi deduce che tal ultima affermazione , avente valenza di statuizione autonoma, è passata in giudicato, giacché controparte non ha provveduto ad impugnarla. 9.Il primo motivo di ricorso va respinto. 10. In verità la disamina dello stralcio della motivazione del decreto dei 4/21.10.2015, stralcio che la ricorrente ha riprodotto nel corpo del primo motivo,per nulla depone nel senso che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ebbe allora ad affermare che “gli interessi moratori soggiacciono alla valutazione del superamento del tasso soglia” (cfr. ricorso, pag. 5). Dallo stralcio riprodotto si desume unicamente che il Tribunale marchigiano ebbe allora a vagliare “la problematica della possibilità di cumulare gli interessi moratori e quelli corrispettivi” e a concludere nel senso che “la differenza genetica tra le due tipologie di interessi ne precluda la cumulabilità” ai fini del riscontro del superamento del tasso-soglia (cfr. ricorso,pag. 5). In questi termini invano la ricorrente invoca, in esito al decreto dei 4/21.10.2015, il giudicato sul punto dell’assoggettamento pur degli interessi moratori al “tasso-soglia”. In questi termini invano la ricorrente prospetta la violazione in sede di rinvio del giudicato“interno” sul punto asseritamente formatosi.11.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e dell’art. 1 della legge n. 108/1996. Deduce che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il decreto in questa sede impugnato, non si è uniformato al principio di diritto, ovvero al principio per cui il “tasso-soglia” si applica anche agli interessi moratori, che questa Corte aveva affermato con l’ordinanza n. 5598/2017. Deduce che il tribunale in sede di rinvio avrebbe dovuto unicamente limitarsi ad accertare se gli interessi moratori prefigurati in ambedue i contratti di mutuo eccedessero o meno il “tasso-soglia”. 12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 108/1996, dell’art. 1 del dec. leg. n. 394/2000 (convertito nella legge n. 24/2001), degli artt. 1224, 1282, 1284 e 1815 cod. civ., dell’art. 644 cod. pen. e degli artt. 3, subg), e 6, 1° co., sub, i), della direttiva 2008/48/CE; denuncia il contrasto della motivazione con giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale. Deduce che ha erratoil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a ritenere , con il decreto impugnato, che il “ tasso - soglia” non opera con riferimento agli interessi moratori. 13.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi, del dec. leg. n. 132/2014 (convertito nella legge n. 162/2014)e dell’art. 3 Cost. Deduce che ha errato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a ritenere che la disciplina in tema di interessi moratori nelle transazioni commerciali varrebbe a confermare l’inapplicabilità del “tasso-soglia” agli interessi moratori.Deduce segnatamente che gli interessi moratori nelle transazioni commerciali, cui inerisce il dec. leg. n. 132/2014, sono ben diversi dagli interessi moratori nelle operazioni bancarie. 14.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.la violazione degli artt. 112 e 183 cod. proc. civ., degli artt. 1 e 2 della legge n. 108/1996, dell’art. 1 dec. leg. n. 394/2000. Deduce che il Tribunale di AscoliPiceno, allorché ha ritenuto – in “ terza via ” - che gli interessi moratori possono essere comunque riconosciuti usurari , qualora si dimostri che “siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzionedelle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore” (così decreto impugnato, pag. 6), avrebbedovuto previamente invitare le parti ad esprimersi sul punto, sicché, in difetto, ha violato il principio del contraddittorio. 15. Il secondo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo ed il quinto motivodi ricorso sonosenza dubbio connessi; propriamente il terzo, il quarto ed il quinto mezzo attingono i passaggi motivazionali mercé iquali il Tribunale marchigiano ha inteso dar contezza, evidentemente in violazione –si dirà - del principio di diritto enunciato da questa Corte con l’ordinanza n. 5598/2017, delle ragioni atte a giustificare – dalla sua prospettiva – l’inapplicabilità del “tasso - soglia” agli interessi moratori; si giustifica pertanto l’esame simultaneo dei mezzi de quibusche, in ogni caso , sono fondati e merite voli di accoglimento . 16.Con precipuo riferimento al secondo mezzo si rappresenta quanto segue. Per un verso, questa Corte, con l’ordinanza n. 5598/2017 con cui ebbe a cassare con rinvio l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dei 4/[OSCURATO:DATA_NASCITA], ebbe- in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso allora spiegato -ad affermare testualmente: “invero, è pacifico che in comparsa di riposta la difesa della procedura eccepì il superamento del tasso soglia ex lege n. 108 del 1996, in relazione agli interessi moratori pattuiti per entrambi i mutui oggetto della domanda di insinuazione al passivo. Orbene, è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso”. Per altro verso, con ildecreto i n questa sede impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assunto che non era possibile attendere al riscontro del carattere usurario o meno degli interessi moratori alla stregua del loro raffronto con il “tasso-soglia” (cfr.decreto impugnato, pag. 5). Segnatamente il tribunale ha reputato che, in considerazione della natura risarcitoria degli interessi di mora, atta a giustificarne il più elevato ammontare rispetto agli interessi dovuti per la fruizione dell’altrui capitale, sarebbe stato “irragionevole paragonare il tasso degli interessi moratori con il tasso soglia determinato in relazione agli interessi corrispettivi” (così decreto impugnato, pag. 5), “finanche errato confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il [OSCURATO:PERSONA] così determinato, al fine di accertare se i primi siano omeno usurari” (così decreto impugnato, pag. 5). 17.Ovviamente, a norma dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio,che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 15.11.2017, n. 27155; Cass.(ord.) sez. lav. 173.2014, n. 6086). Ebbene, neitermini tutti dapprima esplicitati è innegabile che il Tribunale di AscoliPiceno, con l’impugnato dictum, non si è uniformato – così come avrebbe dovuto -al principio enunciato da questa Corte con l’ordinanza n. 5598/2017. Appieno si configura, dun qu e , la denunciata violazione (recte, la falsa applicazione)dell’art. 384 cod. proc. civ. 18.Le ragioni, pur quelle espresse ad abundantiam ovvero in asserita “terza – via”, alla luce delle quali il Tribunale di Ascoli ha inteso giustificare la non operatività del “tasso-soglia” rispetto agli interessi moratori, rinvengono recisa smentita alla lucedei principi di diritto che le sezioni unite di questa Corte hanno affermatocon la pronuncia n. 19597 del 18.9.2020 È sufficiente, pertanto, reiterare pedissequamente i medesimi principi, onde dar conto del buon fondamento delle censure veicolate dal terzo, dal quarto e dal quinto mezzo. Più esattamente le sezioni unite hanno puntualizzato che “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”; che “la mancata indicazione dell’interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”; che, “ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”. 19.In accoglimento del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorsoil decreto dei 17/28.11.2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione(affinché si attenga al principio di diritto enunciato da questa Corte con l’ordinanza n. 5598/2017, nonché aiprincipi, sopra trascritti, enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 19597/2020). In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudiziodi legittimità. 20.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo ed il quinto motivo di ricorso, cassa, in relazione ai motivi anzidetti, il decreto dei 17/28.11.2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; rigetta il primo
Decreto Cassazione n. 19255/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris