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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19646/2023

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andra, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Itri (LT), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio – sezione staccata di Latina il 25 giugno 2019, n. 3824/19/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 maggio 202 3 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] \ [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di eredi legittimi della defunta [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio – sezione staccata di Latina il 25 giugno 2019, n. 3824/19/2019, la quale, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento notificati dal Comune di Itri (LT) per l’ I MU relativa agli anni 2012 e 2013 , con riguardo all’omessa denuncia di un suolo con fabbricato fatiscente (anni 2012 e 2013) e di quattro suoli con altrettanti fabbricati in corso di costruzione (anno 2013), nonché con riguardo al versamento parziale per un fabbricato (anno 2012 e 2013) e per un suolo (anno 2012), tutti immobili dei quali essi erano comproprietari, ha rigettato l’appello proposto dai medesimi nei confronti d el Comune di Itri (LT) avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Latina il 6 dicembre 2017, n. 1519/01/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;

2. il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto chei fabbricati ed i suoli circostanti dovessero essere assoggettati ad IMU secondo l’accertamento fattone dell’ente impositore e che il valore venale dei suoli non potesse essere decurtato per la carente prova di oneri sopportati per i necessari lavori di adattamento ai fini della costruzione;

3. il Comune di Itri (LT) è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA]:

1. il ricorso è affidato a duemotivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. \ civ., per essere stato omesso dal giudice di appello di tener conto dellerisultanz e emergenti da una perizia di parte e da una planimetria catastale in ordine alla situazione reale delle aree occupate dagli immobili, ed in particolare: con riguardo agli avvisi di accertamento nn. 174, 175, 176 e 177, all’inerenza dei medesimi alle aree circostanti i fabbricati censiti in catasto con le particelle 732, 734, 761 e 768 del folio 39 in categoria F/3 (in corso di costruzione) (ciascuna estesa mq. 6.275) e non alle aree di sedime o di ingombro dei singoli fabbricati (ciascuna estesa mq. 100); con riguardo agli avvisi di accertamento nn. 317, 349, 350, 351 e 352, all’inerenza dei medesimi all’area circostante del fabbricato censito in catasto con la particella 757 del folio 39 in categoria F/2 (unità collabente)(estesa mq. 1.240) e non all’area di sedime o di ingombro di quest’ultimo(estesa mq. 31); 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello, rispettivamente: a) che l’unità collabente e l’area circostante dovessero essere assoggettate ad IMU, dal momento che la prima era priva di rendita e la seconda aveva natura agricola; b) che le aree circostanti i fabbricati in corso di costruzione dovessero essere assoggettate da IMU, dal momento che la base imponibile sarebbe costituita dal solo valore delle costruzioni realizzate; c) che gli oneri per i necessari lavori di adattamento ai fini della costruzione non potessero essere computati ai fini della determinazione del valore venale dei suoli;

2. il primo motivo è infondato; \ 2.1 come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez.

Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass. , Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359); dunque, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per \ cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l’omessa disanima diquestioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^- 1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285); 2.2 n ella specie, i “ fatt i ” decisivi sono stati letteralmente ravvisati dai ricorrenti, come si è detto, nelle risultanze emergenti da un’attestazione del perito di parte e da una planimetria catastale in ordine alla situazione reale delle aree occupate dagli immobili, ed in particolare: con riguardo agli avvisi di accertamento nn. 174, 175, 176 e 177, all’inerenza dei medesimi alle aree circostanti i fabbricati censiti in catasto con le particelle 732, 734, 761 e 768 del folio 39 in categoria F/3 (in corso di costruzione) (ciascunaestesa mq. 6.275) e non alle aree di sedime o di ingombro dei singoli fabbricati (ciascuna estesa mq. 100); con riguardo agli avvisi di accertamento nn. 317, 349, 350, 351 e 352, all’inerenza dei medesimi all’area circostante del fabbricato censito in catasto con la particella 757 del folio 39 in categoria F/2 (unità collabente) (estesa mq. 1.240) e non all’area di sedime o di ingombro di quest’ultimo (estesa mq. 31); 2.3 tuttavia, a ben vedere, la sentenza impugnata ha espressamente apprezzato la rilevanza probatoria delle circostanze documentate, osservando che: « Il presupposto impositivo è dunque costituito dal possesso, tra l’altro, di aree fabbricabili, abitazioni e/o costruzioni di vario tipo e terreni agricoli.

La distinzione, edificabile-agricolo, è rilevante ai fini \ fiscali perché differenti sono i criteri utilizzati per determinare la base imponibile.

Infatti per le aree fabbricabili e le abitazioni e/o costruzioni in genere la base imponibile è costituita dal “valore venale” in comune commercio, per i terreni agricoli, invece, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito dominicale un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque).

In definitiva, ai fini del tributo di cui trattasi, la distinzione tra aree fabbricabili, abitazioni e/o costruzioni in genere e terreni agricoli, non serve per distinguere un bene imponibile da uno non imponibile, ma serve unicamente per individuare il criterio in base al quale deve essere determinata la base imponibile.

Se così è, come questo Collegio ritiene che sia, per il possesso dei terreni, siano essi fabbricabili o non e delle abitazioni e/o costruzioni in genere, vi è l’obbligo della dichiarazione e del relativo versamento che, nel caso specifico e per i periodi d’impostadi cui trattasi, sono stati omessi, per non esserne stata fornita prova contraria e/o resa in maniera infedele facilitando il mancato pagamento dell’imposta e maggiore difficoltà all’accertamento da parte dell’ente convenuto. (...) Alla luce dei principi fissati dal legislatore e dalla Corte di Cassazione non vi è dubbio alcuno che i terreni, le abitazioni e/o le costruzioni in genere, per cui oggi è causa, devono essere considerati fabbricabili e/o assoggettati all’odierno tributo, prescindendo da qualsiasi altra limitazione. (...) Infine, non certo per importanza, vi è da sottolineare che i documenti allegati agli atti di causa, si riferiscono a terreni dove vi sarebbero degli immobili in corso di costruzione e dall’attestazione, rilasciata dal Geom. [OSCURATO:PERSONA], non asseverata da giuramento, risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] riportata «al foglio 39, particella 757, categoria catastale F/2 \ unità collabente, ha un’area di ingombro pari a mq. 31,00» che, oltre modo, dalle visure catastali, risulta variata»; 2.4quindi, il fatto decisivo altro non è che l’identificazione della base imponibile deltributo che, in tesi, sarebbe data dalle aree di ingombro delle costruzioni;in altri termini, il primo motivo coincide col secondo e con la tesi che:a) l’unità collabente non era tassabile; b) l’area su cui essa insisteva aveva natura agricola;c) la base imponibile del tribut o , per le quattro aree con fabbricati in corso di costruzione, andava determinata in relazione al valore delle superfici di ingombro, non anche per l’intera estensione delle aree; 2.5per cui, non si può ritenere che l’accertamento del giudice di appello sia stato incompleto in relazione ai fatti dedotti;

3. anche il secondo motivo è infondato; 3.1 preliminarmente, è opportuno un breve riepilogo della disciplina vigente in materia di ICI/IMU con riguardo alle varie tipologie di immobili: -ai fini dell’ICI, l’art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che: «Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 [cioè, l’ICI]: a) per fabbricato si intende l'unitàimmobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzioneè soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilitàeffettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Sono considerati, \ tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Il C omune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile»; - secondo l’art. 11 - quaterdecies , comma 16, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: «16.Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»; -analogamente, l’art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede, in linea generale, che: «2.

Ai fini dell'applicazione (…) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbr icabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della R egione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»; -secondo l’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546: «

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il \ valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalitàprevisti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991:1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989:1,15; per l'anno 1988:1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80.

I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA].

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo \ 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. (comma abrogato)

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare ilvalore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, il valore ècostituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque»; -ai fini dell’IMU, l’art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che: «2.

L'imposta municipalepropria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (...).

3. La base imponibile dell'imposta municipale \ propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valoreè costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a

130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110»; 3.2ciò posto, su un piano generale, in tema di ICI, il fabbricato per essere soggetto ad imposta deve essere ultimato ed utilizzabile, senza che sia necessaria la sua iscrizione al catasto, rilevando a fini impositivi le condizioni per la sua iscrivibilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. 30 \ dicembre 1992,n. 504, ovvero il momento a partire dal quale può essere considerato fabbricato in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 marzo2019, n. 7968; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 32217; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. 34764); 3.3 con specifico riguardo ai fabbricati in corso di costruzione, questa Corte ha affermato che la disciplina normativa collega la qualifica di «fabbricato» come bene tassabile all'iscrizione catastale o all'obbligo di iscrizione, ponendo l'ultimazione dei lavori o l'utilizzazione antecedente nel ruolo di indici sussidiari, valevoli per l'ipotesi che sia stato omesso il dovuto accatastamento, chiarendo e che a questi fini è significativo unicamente l'accatastamento reale, perché l'accatastamento c.d. fittizio -istituzionalmente privo di rendita - non fornisce la base imponibile exart. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , né evidenzia una fattispecie autonoma per capacità contributiva; in particolare, il classamento nella categoria fittizia F/3 («unità in corso di costruzione») -pur essenziale ai negozi civilistici su cosa futura - non segnala una capacità contributiva autonoma rispetto a quella evidenziata dalla proprietà del suolo edificabile; in presenza di un tale classamento, quindi, e fermi i controlli pubblici sulla relativa appropriatezza, l'imposta può attingere solo l'area edificatoria, con la base imponibile fissata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (valore dell'area detratto il valore del fabbricato in corso d'opera) (Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11694; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2017, n. 25309; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2019, n. 7968); \ 3.4 con riguardo, invece, a i fabbricati fatiscenti ( c.d. unità collabenti), questa Corte ha ritenuto che i l fabbricato accatastato come unitàcollabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini dell’ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito ( Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2017, n. 17815; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2018, n. 7653; Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3282; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2019, nn. 8620, 8621 e 8622); difatti, l'attribuzione di questa categoria presuppone che il fabbricato si trovi in uno stato di degrado tale da comportarne l'oggettiva incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio e, per tale ragione, l'iscrizione in catasto avviene senza attribuzione di rendita ed al fine «della sola descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso"», ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b, del d.m.2 gennaio 1998, n. 28 (Cass., Sez. 5 ^ , 23 febbraio 2010, n. 4308); in assenza di rendita, però, viene meno - secondo l'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504- la stessa materia determinativa della base imponibile; 3.5 tale disciplina, però, non esclu de che anche l’area circostante il fabbricato fatiscente o il fabbricato costruendo (al netto, cioè, della relativa area di sedimeo di ingombro) venga in rilievo ai fini dell’ICI o dell’IMU , soggiacendo a differente trattamento a seconda che si tratti di terreno agricolo o di suolo edificabile; 3.6pertanto, come si desume dalla motivazione della sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento hanno correttamente applicato l’IMU in relazione all’intera estensione delle aree \ circostanti i fabbricati, sul presupposto della loro edificabilità secondo le prescrizioni della pianificazione urbanistica; 3.7 per il resto, la censura si limita a dedurre la natura agricola delle aree circostanti i fabbricati senza attingere (in modo specifico) la contraria affermazione della natura edificabile e senza giustificare la pretesa all’eventuale esenzione da imposta con l’esercizio (peraltro, mai dedotto, nemmeno nei giudizi di merito) di impresa agricola; 3.8da ultimo, lamentando un ’ omessa valutazione degli oneri per eventuali lavori di adattamento dei suoli ai fini della costruzione, sotto l’apparente deduzione di una violazione/falsa applicazione di legge, la censura mira a sollecitare una rivalutazione dellerisultanze probatorie ed una rinnovazione dell’accertamento dei fatti controversi,che sono assolutamente precluse al giudice di legittimità;

4. a l l a stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato;

5. nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa;

6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto d ella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , \ dell'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
andra, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Itri (LT), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio – sezione staccata di Latina il 25 giugno 2019, n. 3824/19/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 maggio 202 3 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] \ [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di eredi legittimi della defunta [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio – sezione staccata di Latina il 25 giugno 2019, n. 3824/19/2019, la quale, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento notificati dal Comune di Itri (LT) per l’ I MU relativa agli anni 2012 e 2013 , con riguardo all’omessa denuncia di un suolo con fabbricato fatiscente (anni 2012 e 2013) e di quattro suoli con altrettanti fabbricati in corso di costruzione (anno 2013), nonché con riguardo al versamento parziale per un fabbricato (anno 2012 e 2013) e per un suolo (anno 2012), tutti immobili dei quali essi erano comproprietari, ha rigettato l’appello proposto dai medesimi nei confronti d el Comune di Itri (LT) avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Latina il 6 dicembre 2017, n. 1519/01/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto chei fabbricati ed i suoli circostanti dovessero essere assoggettati ad IMU secondo l’accertamento fattone dell’ente impositore e che il valore venale dei suoli non potesse essere decurtato per la carente prova di oneri sopportati per i necessari lavori di adattamento ai fini della costruzione; 3. il Comune di Itri (LT) è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a duemotivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. \ civ., per essere stato omesso dal giudice di appello di tener conto dellerisultanz e emergenti da una perizia di parte e da una planimetria catastale in ordine alla situazione reale delle aree occupate dagli immobili, ed in particolare: con riguardo agli avvisi di accertamento nn. 174, 175, 176 e 177, all’inerenza dei medesimi alle aree circostanti i fabbricati censiti in catasto con le particelle 732, 734, 761 e 768 del folio 39 in categoria F/3 (in corso di costruzione) (ciascuna estesa mq. 6.275) e non alle aree di sedime o di ingombro dei singoli fabbricati (ciascuna estesa mq. 100); con riguardo agli avvisi di accertamento nn. 317, 349, 350, 351 e 352, all’inerenza dei medesimi all’area circostante del fabbricato censito in catasto con la particella 757 del folio 39 in categoria F/2 (unità collabente)(estesa mq. 1.240) e non all’area di sedime o di ingombro di quest’ultimo(estesa mq. 31); 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello, rispettivamente: a) che l’unità collabente e l’area circostante dovessero essere assoggettate ad IMU, dal momento che la prima era priva di rendita e la seconda aveva natura agricola; b) che le aree circostanti i fabbricati in corso di costruzione dovessero essere assoggettate da IMU, dal momento che la base imponibile sarebbe costituita dal solo valore delle costruzioni realizzate; c) che gli oneri per i necessari lavori di adattamento ai fini della costruzione non potessero essere computati ai fini della determinazione del valore venale dei suoli; 2. il primo motivo è infondato; \ 2.1 come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass. , Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359); dunque, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per \ cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l’omessa disanima diquestioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^- 1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285); 2.2 n ella specie, i “ fatt i ” decisivi sono stati letteralmente ravvisati dai ricorrenti, come si è detto, nelle risultanze emergenti da un’attestazione del perito di parte e da una planimetria catastale in ordine alla situazione reale delle aree occupate dagli immobili, ed in particolare: con riguardo agli avvisi di accertamento nn. 174, 175, 176 e 177, all’inerenza dei medesimi alle aree circostanti i fabbricati censiti in catasto con le particelle 732, 734, 761 e 768 del folio 39 in categoria F/3 (in corso di costruzione) (ciascunaestesa mq. 6.275) e non alle aree di sedime o di ingombro dei singoli fabbricati (ciascuna estesa mq. 100); con riguardo agli avvisi di accertamento nn. 317, 349, 350, 351 e 352, all’inerenza dei medesimi all’area circostante del fabbricato censito in catasto con la particella 757 del folio 39 in categoria F/2 (unità collabente) (estesa mq. 1.240) e non all’area di sedime o di ingombro di quest’ultimo (estesa mq. 31); 2.3 tuttavia, a ben vedere, la sentenza impugnata ha espressamente apprezzato la rilevanza probatoria delle circostanze documentate, osservando che: « Il presupposto impositivo è dunque costituito dal possesso, tra l’altro, di aree fabbricabili, abitazioni e/o costruzioni di vario tipo e terreni agricoli. La distinzione, edificabile-agricolo, è rilevante ai fini \ fiscali perché differenti sono i criteri utilizzati per determinare la base imponibile. Infatti per le aree fabbricabili e le abitazioni e/o costruzioni in genere la base imponibile è costituita dal “valore venale” in comune commercio, per i terreni agricoli, invece, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito dominicale un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque). In definitiva, ai fini del tributo di cui trattasi, la distinzione tra aree fabbricabili, abitazioni e/o costruzioni in genere e terreni agricoli, non serve per distinguere un bene imponibile da uno non imponibile, ma serve unicamente per individuare il criterio in base al quale deve essere determinata la base imponibile. Se così è, come questo Collegio ritiene che sia, per il possesso dei terreni, siano essi fabbricabili o non e delle abitazioni e/o costruzioni in genere, vi è l’obbligo della dichiarazione e del relativo versamento che, nel caso specifico e per i periodi d’impostadi cui trattasi, sono stati omessi, per non esserne stata fornita prova contraria e/o resa in maniera infedele facilitando il mancato pagamento dell’imposta e maggiore difficoltà all’accertamento da parte dell’ente convenuto. (...) Alla luce dei principi fissati dal legislatore e dalla Corte di Cassazione non vi è dubbio alcuno che i terreni, le abitazioni e/o le costruzioni in genere, per cui oggi è causa, devono essere considerati fabbricabili e/o assoggettati all’odierno tributo, prescindendo da qualsiasi altra limitazione. (...) Infine, non certo per importanza, vi è da sottolineare che i documenti allegati agli atti di causa, si riferiscono a terreni dove vi sarebbero degli immobili in corso di costruzione e dall’attestazione, rilasciata dal Geom. [OSCURATO:PERSONA], non asseverata da giuramento, risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] riportata «al foglio 39, particella 757, categoria catastale F/2 \ unità collabente, ha un’area di ingombro pari a mq. 31,00» che, oltre modo, dalle visure catastali, risulta variata»; 2.4quindi, il fatto decisivo altro non è che l’identificazione della base imponibile deltributo che, in tesi, sarebbe data dalle aree di ingombro delle costruzioni;in altri termini, il primo motivo coincide col secondo e con la tesi che:a) l’unità collabente non era tassabile; b) l’area su cui essa insisteva aveva natura agricola;c) la base imponibile del tribut o , per le quattro aree con fabbricati in corso di costruzione, andava determinata in relazione al valore delle superfici di ingombro, non anche per l’intera estensione delle aree; 2.5per cui, non si può ritenere che l’accertamento del giudice di appello sia stato incompleto in relazione ai fatti dedotti; 3. anche il secondo motivo è infondato; 3.1 preliminarmente, è opportuno un breve riepilogo della disciplina vigente in materia di ICI/IMU con riguardo alle varie tipologie di immobili: -ai fini dell’ICI, l’art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che: «Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 [cioè, l’ICI]: a) per fabbricato si intende l'unitàimmobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzioneè soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilitàeffettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, \ tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il C omune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile»; - secondo l’art. 11 - quaterdecies , comma 16, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: «16.Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»; -analogamente, l’art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede, in linea generale, che: «2. Ai fini dell'applicazione (…) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbr icabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della R egione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»; -secondo l’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546: « 1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il \ valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalitàprevisti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991:1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989:1,15; per l'anno 1988:1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA]. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo \ 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 4. (comma abrogato) 5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare ilvalore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 7. Per i terreni agricoli, il valore ècostituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque»; -ai fini dell’IMU, l’art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che: «2. L'imposta municipalepropria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (...). 3. La base imponibile dell'imposta municipale \ propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. 4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valoreè costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110»; 3.2ciò posto, su un piano generale, in tema di ICI, il fabbricato per essere soggetto ad imposta deve essere ultimato ed utilizzabile, senza che sia necessaria la sua iscrizione al catasto, rilevando a fini impositivi le condizioni per la sua iscrivibilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. 30 \ dicembre 1992,n. 504, ovvero il momento a partire dal quale può essere considerato fabbricato in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 marzo2019, n. 7968; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 32217; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. 34764); 3.3 con specifico riguardo ai fabbricati in corso di costruzione, questa Corte ha affermato che la disciplina normativa collega la qualifica di «fabbricato» come bene tassabile all'iscrizione catastale o all'obbligo di iscrizione, ponendo l'ultimazione dei lavori o l'utilizzazione antecedente nel ruolo di indici sussidiari, valevoli per l'ipotesi che sia stato omesso il dovuto accatastamento, chiarendo e che a questi fini è significativo unicamente l'accatastamento reale, perché l'accatastamento c.d. fittizio -istituzionalmente privo di rendita - non fornisce la base imponibile exart. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , né evidenzia una fattispecie autonoma per capacità contributiva; in particolare, il classamento nella categoria fittizia F/3 («unità in corso di costruzione») -pur essenziale ai negozi civilistici su cosa futura - non segnala una capacità contributiva autonoma rispetto a quella evidenziata dalla proprietà del suolo edificabile; in presenza di un tale classamento, quindi, e fermi i controlli pubblici sulla relativa appropriatezza, l'imposta può attingere solo l'area edificatoria, con la base imponibile fissata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (valore dell'area detratto il valore del fabbricato in corso d'opera) (Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11694; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2017, n. 25309; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2019, n. 7968); \ 3.4 con riguardo, invece, a i fabbricati fatiscenti ( c.d. unità collabenti), questa Corte ha ritenuto che i l fabbricato accatastato come unitàcollabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini dell’ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito ( Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2017, n. 17815; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2018, n. 7653; Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3282; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2019, nn. 8620, 8621 e 8622); difatti, l'attribuzione di questa categoria presuppone che il fabbricato si trovi in uno stato di degrado tale da comportarne l'oggettiva incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio e, per tale ragione, l'iscrizione in catasto avviene senza attribuzione di rendita ed al fine «della sola descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso"», ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b, del d.m.2 gennaio 1998, n. 28 (Cass., Sez. 5 ^ , 23 febbraio 2010, n. 4308); in assenza di rendita, però, viene meno - secondo l'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504- la stessa materia determinativa della base imponibile; 3.5 tale disciplina, però, non esclu de che anche l’area circostante il fabbricato fatiscente o il fabbricato costruendo (al netto, cioè, della relativa area di sedimeo di ingombro) venga in rilievo ai fini dell’ICI o dell’IMU , soggiacendo a differente trattamento a seconda che si tratti di terreno agricolo o di suolo edificabile; 3.6pertanto, come si desume dalla motivazione della sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento hanno correttamente applicato l’IMU in relazione all’intera estensione delle aree \ circostanti i fabbricati, sul presupposto della loro edificabilità secondo le prescrizioni della pianificazione urbanistica; 3.7 per il resto, la censura si limita a dedurre la natura agricola delle aree circostanti i fabbricati senza attingere (in modo specifico) la contraria affermazione della natura edificabile e senza giustificare la pretesa all’eventuale esenzione da imposta con l’esercizio (peraltro, mai dedotto, nemmeno nei giudizi di merito) di impresa agricola; 3.8da ultimo, lamentando un ’ omessa valutazione degli oneri per eventuali lavori di adattamento dei suoli ai fini della costruzione, sotto l’apparente deduzione di una violazione/falsa applicazione di legge, la censura mira a sollecitare una rivalutazione dellerisultanze probatorie ed una rinnovazione dell’accertamento dei fatti controversi,che sono assolutamente precluse al giudice di legittimità; 4. a l l a stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato; 5. nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa; 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; dà atto d ella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , \ dell'ulteriore
Sentenza Cassazione n. 19646/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris