CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 40308/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la decisione del Tribunale di Genova che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato di un telefono cellulare, strappandolo di mano al legittimo proprietario. La sentenza di secondo grado è stata pronunciata a seguito di impugnazione proposta dall'imputato, che era stato rimesso in termini dalla Corte di appello - ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dal decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 27 (convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60) - venendo in rilievo la situazione di un soggetto dichiarato contumace sotto la vigenza della disciplina anteriore alla novella del 2014. 2. Contro la sentenza della Corte di appello di Genova, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione. Sostiene che il verbale di identificazione, di nomina del difensore e di elezione di domicilio sarebbe nullo per la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. Evidenzia al riguardo che, nel verbale, non si dà atto della conoscenza della nostra lingua e che l'imputato, all'epoca, si trovava in Italia da circa un anno. La nullità del verbale si estenderebbe, poi, a tutti gli atti conseguenti, compresa la sentenza di primo grado. Lamenta, inoltre, la mancanza nel verbale di elezione di domicilio degli avvertimenti previsti dall'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. (avvertimento all'imputato dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio precedentemente dichiarato o eletto). 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, atteso che la circostanza che l'imputato si trovasse in Italia da oltre un anno e quella che avesse reso dichiarazioni riportate nel verbale, lasciava desumere che avesse conoscenza della nostra lingua. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha presentato memoria scritta con la quale ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale, sostenendone l'infondatezza e insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'unico motivo di ricorso, in entrambe le censure nelle quali si articola, è manifestamente infondato.Con riguardo alla mancata traduzione del verbale di elezione di domicilio, va ricordato che «la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza» (Sez. 5, Sentenza n. 11658 del 26/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266550; Sez. 5, Sentenza n. 1136 del 26/10/2015, Hassan, Rv. 266069). Ebbene, nel caso in esame, non risulta in alcun modo provato che l'imputato non conoscesse la lingua italiana né risulta che tale ignoranza fosse stata dichiarata dall'interessato. Anzi, come rilevato, dal Procuratore generale la circostanza che l'imputato si trovasse in Italia da oltre un anno e quella che avesse reso dichiarazioni riportate nel verbale, lascia desumere il contrario. Anche l'altra censura è manifestamente infondata, atteso che il verbale di elezione di domicilio conteneva gli avvertimenti previsti dall'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della