CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 17708/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33734/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in R OMA , [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] N.34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. CARO , N. 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], N. 2 ( PAL . STELLA ) , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 33734sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1820/2018 depositata il 04/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio dinanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l’annullamento , ex articolo 1435 c.c., dell’atto di com pravendita immobiliare stipulato con il convenuto ed avente ad oggetto un bene sito in [OSCURATO:PERSONA] di Bologna. L’attrice deduceva che il Sarto con il quale aveva intrattenuto una lunga relazione sentimentale l’aveva costretta alla vendita con minacce di morte, intimidendola ed inducendola forzatamente alla stipula del negozio. Evidenziava inoltre di aver acquistato il compendio nel 1997 per lire 250.000.000 e di aver poi investito diversi denari per la sua ristrutturazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] costituiva in giudizio contestando la domanda, invocandone il rigetto e svolgendo altresì domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di euro 125.000 che sosteneva di aver prestato all’attrice nel 1997 per l’acquisto del bene nonché dell’ulteriore somma di euro 310.000 che sosteneva di aver prestato per la relativa ristrutturazione. 3. La causa era istruita mediante produzione documentale prova orale e con acquisizionedella sentenza resa dal T ribunale di Bologna, sezione penale, con laquale il Sarto era stato condannato Ric. 2018n. 33734sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 per il reato di cui all’articolo 393 codice penale per gli stessi fatti oggetto del giudizio. 3.1 Il Tribunale accoglieva la domanda principale, respingeva la riconvenzionale e condannava il Sarto alle spese del giudiz io. Infatti, i testimoni escussi nel processo penale come dimostrato dalla sentenza acquisita dimostravano adeguatamente la sussistenza dei presupposti per l’invocato annullamento negoziale, essendo emersa la violenza morale alla quale l’attrice era stata esposta ad opera del Sarto che l’aveva indotta alla stipulazione della compravendita contestata. Il Tribunale evidenziava, inoltre , che lo stesso convenuto aveva dichiarato di non aver prestato all’attrice la somma di euro 125.000 in occasione dell’acquisto dell’immobile oggetto di causa e che non era statain alcun modo dimostrata la dazione dell’ulteriore somma di euro 310.000 oggetto della riconvenzionale. 4. [OSCURATO:PERSONA] appello avverso la suddetta decisione. 5.[OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame. 6. La C orte d’ A ppello di Bologna rigettava l’appello . In particolare, evidenziava che per la configurazione della violenza morale è sufficiente una qualsiasi coazione idonea a rendere non completamente libera la scelta negoziale ed è,dunque , necessario ma anche sufficiente che la determinazione negoziale della parte non sia stata indotta da timori meramente interni ovvero da personali valutazione di convenienza senza cioè che l’oggettività del pregiudizio risulti quale elemento idoneo a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte. Nella specie risultava provato che l’appellante era solito porre in essere comportamenti violenti ed intimidatori e che tali condotte Ric. 2018n. 33734sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 erano state poste in essere anche per indurre l’appellata alla conclusione del contratto in oggetto. Ciò risultava attraverso la testimonianza Leoni, nonché le testimonianze di S tella , Fioravanti e Morini. La sentenza penale, in oltre, aveva ritenuto il Sarto responsabile per gli stessi fatti oggetto del giudizio pur trattandosi di decisione non assistita dal giudicato e, quindi , inidonea a fare stato nel giudizio era comunque liberamente valutabile dal giudice. In tale sentenza poteva leggersi che il Sarto aveva preso per il bavero la Fioravanti e le aveva detto che se non gli avesse dato la casa la avrebbe ammazzat a . Anche il n otaio B enedetti , sentito come testimone, aveva confermato che i due contraenti si erano recati da lei una prima volta per la stipula e che in quell’occasione la Fioravanti si era rifiutat a di firmare l’atto . I due erano ritornati una seconda volta e in tale occasione il notaio Benedetti aveva invitato il Sarto « a non dire cose davanti a me » . La valutazione complessiva delle risultanze istruttorie evidenziava un comportamento intimidatorio minaccioso del Sarto, manifestatosi in diverse occasioni già prima della vendita e davanti a vari testimoni ed ingenerato dalla decisione della Fioravanti di separarsi da lui e dal conseguente timore di perdere la disponibilità dell’immobile che egli rivendicava come suo. La sentenza penale corrispondeva alle risultanze della prova orale acquisita in sede civile e ne avvalorava e confermava l’esito complessi vo. I n definitiva doveva ritenersi sussistente la coartazione esercitata dal Sarto sulla volontà della Fioravanti per indurlo a firmare un atto che ella non voleva eche non riteneva giusto tanto da rifiutarsi una prima volta di firmare davanti al notaio. Ric. 2018n. 33734sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 7. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 8. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto altro ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito ad entrambi i ricorsi 10. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di Teresa e [OSCURATO:PERSONA], proposti entrambi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] avverso la medesima sentenza della Corte d'Appello di Bologna e con censure analoghe,sono stati riuniti nel presente giudizio. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (assoluzione del Sarto in sede penale)risultante da un documento (sentenza della Corte d'Appello di Bologna)oggetto di discussione tra le parti. All’udienza di precisazione delle conclusioni dell’11 aprile 2017 la difesa del Sarto aveva prodotto una sentenza irrevocabile della prima sezione penale della Corte d’Appello di Bologna con la quale, in integrale riforma di quella del Tribunale, era stata accertat a l’assenza di proveche dimostrassero il ricorso del Sarto a minaccia e violenz a moral e nei confronti della Fioravanti al fine di costringerla a stipulare l’atto di vendita immobiliare. Nella sentenza impugnata, tuttavia, non vi è alcun cenno alla sentenza della Corte d'Appello penale che non è stata in alcun modo considerata dal giudice del secondo grado fondandosi,invece, sulla sentenza penale di condanna in primo grado. Ric. 2018n. 33734sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La censura è la stessa di quella di cui al ricorso diTeresa Sarto. La Corte d’Appello nonostante la produzione documentale della sentenza di assoluzione passata in giudicato non ne h a in alcun modo tenuto conto, fondandosi invece sulla sentenza di condanna emessa dal Tribunale in primo grado. 2.Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli art t. 1427 e 1435 c.c. e degli artt. 116 e 117 c. p. c. 654 c.p. p . in via alternativa rispetto precedente motivo nella ipotesi in cui dovesse essere rigettato, il ricorrente evidenzia la violazione delle norme in materia di valutazione probatorio in quanto tutti i presupposti fattuali su cui si fonda la sentenza impugnata sono totalmente sfornit i di prova positiva e sono stati smentiti dall’accertamento effettuato dalla Corte d’Appello penale. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1427 e 1435 c.c., 116 e 117 c.p.c. 654 c.p.p. La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha posto in connessione diretta la volontà della Fioravanti di procedere alla separazione ela violenza o costrizione esercitata dal Sarto per farle vendere l’appartamento. Tale circostanza sarebbe smentita dalle risultanze istruttorie. Ric. 2018n. 33734sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 4.Il primo motivo di ricorso di entrambi i ricorrenti è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Risulta dagli atti che all’udienza di precisazione delle conclusioni in data 11 aprile 2017 l’appellante ha prodotto , tempestivamente e senza contestazioni, copia della sentenza penale della Corte d’Appello di Bologna, sopravvenuta in corso di causa e divenuta irrevocabile, la quale ha riforma to la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bologna. Dunque, le parti h anno dibatt uto ampiamente in ordine alla efficacia preclusiva del giudicato penale nel giudizio civile e, ciò nonostante,la Corte d'Appello ha omesso del tutto di prendere in considerazione la suddetta sentenza, ponendo peraltro a fondamento della decisione la sentenza di primo grado. Il giudice del gravame,infatti, ha ritenuto provata la violenza morale posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della prova testimoniale assunta nel giudizio valorizzando la sua sostanziale coincidenza con l e risultanze dell a sentenza penale di primo grado, ritenendo quest’ultima elemento di prova liberamente valutabile in quantonon passato in giudicato. Secondo la Corte d'Appello civile dalla valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, confermate dalla sentenza penale di primo grado acquisita in sede civile, è emer so un comportamento intimidatorio e minaccioso del Sarto manifestatosi prima della vendita in diverse occasioni. 2. Deve evidenziarsi che i fatti di cui al processo penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quelli oggetto del presente giudizio civile sono esattamente gli stessi e che le decisioni dei due processi si Ric. 2018n. 33734sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 sono fondate sulle medesime testimonianze Leoni, Morini e Benedetti. 2.1 Ciò premesso, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile (tanto di danni ex art. 652 c.p. quanto negli altri giudizi civili ex art. 654 c.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.(Sez. 3, Sent. n. 4764 del 2016 , Sez. L , Sent . n.3376 del 2011 ). La Corte d'Appello di Bologna, pertanto, nel caso in esame non era vincolata dal giudicato penale avendo il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale. Ciò che, invece, non poteva fare era ignorare del tutto la sentenza di assoluzione. Tanto più che la sentenza della Corte d’Appello penale, nel riformarequella di primo grado, ha evidenzia t o l’inconsistenza e l’ inattendibilità delle prove acquisite in primo grado e ha assolto il Sarto che aveva anche rinunciato alla prescrizione del reato. 3. In conclusione, i due motivi sopra indicati sono meritevoli di accoglimento, la sentenza della Corte d'Appello di Bologna deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione che dovrà tener conto del fatto dell’assoluzione del Ric. 2018n. 33734sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 Sarto dall’accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per aver costretto la Fioravanti a vendere l’appartamento in oggetto pur senza il vincolo di cui all’art. 654 c.p.p. 4.I restanti motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono assorbiti. 5. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di