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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08499/2022

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seytKe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta agli arresti domiciliari dal 13/4/2010 al 16/10/2010.

Il ricorrente veniva tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì in data 17/3/2010 per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falsi ed abusi d'ufficio, nonché per il reato di estorsione continuata commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti.

Gli indagati, in tesi d'accusa, attraverso due società ("[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]"), di fatto gestite dal predetto Buratti, aventi quale oggetto sociale l'effettuazione di trasporti su strada, al fine di lucrare maggiori guadagni, facevano eseguire agli autisti, con minacce ed altre forme di costrizione, turni più lunghi del dovuto, falsificando il disco del cronotachigrafo attraverso un "doppio disco" ed utilizzando altri artifizi compiutamente descritti in imputazione.

Marini, si legge nel provvedimento, era dipendente della "[OSCURATO:PERSONA]", assunto nel dicembre del 2008.

Gli elementi ravvisati a suo carico nell'ordinanza cautelare erano costituiti essenzialmente da due conversazioni con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (nn. 3437 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 3628 del 27/1/2009).

Nella prima il ricorrente chiedeva al predetto Giordano istruzioni su cosa riferire ad uno degli autisti e l'interlocutore gli spiegava compiutamente come alterare le risultanze del disco del cronotachigrafo.

Nella seconda conversazione il Marini avvisava il Giordano che un autista stava facendo resistenza per depositare un pacco a Bologna in quanto avrebbe perso troppo tempo e non sarebbe riuscito ad arrivare a Monaco nell'orario previsto; l'interlocutore confermava che il predetto doveva depositare il pacco ed invitava [OSCURATO:PERSONA] a riferire all'autista che "al Brennero doveva cambiare il disco", anche in questo caso facendo evidente riferimento all'artifizio sopra richiamato.

All'interrogatorio di garanzia, svoltosi in data 19/4/2010, il ricorrente inizialmente negava gli addebiti dichiarando sostanzialmente che egli si era limitato a mettere in contatto gli autisti con il GIORDANO, mentre, con memoria datata 29/7/2010, lo stesso chiariva che "il sistemo dei doppi dischi l'ho appreso lavorando in [OSCURATO:PERSONA] e, sebbene sapessi che lo stesso non fosse conforme alle regole, non ho mai avuto coscienza della gravità dell'adozione di esso, così come non percepivo il clima intimidatorio denunciato dagli autisti.

Solo ora mi rendo conto di quanto fosse grave quello che la [OSCURATO:PERSONA] stesse facendo.

Se avessi avuto coscienza prima che con il mio lavoro in qualche modo stessi mettendo in pericolo lo vita degli autisti, mi sarei dimesso all'epoca".

Lo stesso inoltre riferiva di avere in passato interrotto il rapporto di lavoro con BURATII "per la mia mancata istruzione degli autisti sul sistema dei doppi dischi", ma di essere poi tornato a lavorare alla [OSCURATO:PERSONA] su richiesta del coimputato in quanto "aveva bisogno di lavorare".

Con sentenza emessa in data 28/9/2011,, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Forlì, procedendo con rito abbreviato, assolveva il Marini dal reato di estorsione per non avere commesso il fatto e condannava il ricorrente relativamente al reato associativo, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

La Corte d'appello assolveva l'imputato dal delitto associativo per insussistenza del fatto.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando un motivo unico di ricorso contenente diverse doglianze.

I) Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione degli artt. 314 cod. proc. pen.; 27 e 11 Cost..; 5 e 6 CEDU.

La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di riparazione, non avrebbe fatto buon governo dei principi che regolano la materia.

Non avrebbe individuato alcun reale profilo di colpa del Marini in grado di escludere il suo diritto alla riparazione, limitandosi ad elencare i dati contenuti nella ordinanza cautelare.

Non si darebbe alcuna rilevanza a quanto accertato nel giudizio di merito, attribuendosi valore esclusivamente a quanto ritenuto dal giudice cautelare.

Alcun riferimento è individuabile nell'ordinanza all'assoluzione dai reati ascritti al ricorrente e le dichiarazioni del Marini vengono valutate soltanto nell'ottica di negare il diritto all'indennizzo, senza che venga offerta alcuna giustificazione sulla loro rilevanza.

Da ultimo risulterebbe violato il principio in base al quale, in tema di riparazione da ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, non potendo il giudice della riparazione, in tali casi, neppure valutare la condotta colposa lieve.

Tale principio, benchè elaborato con riferimento ad ipotesi di ingiustizia formale della cautela, può e deve trovare applicazione anche in ipotesi come quella in esame, in cui il giudizio di merito, svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, ha avuto ad oggetto il medesimo compendio probatorio posto a fondamento della ordinanza cautelare dal G.i.p. e che, all'esito del giudizio, è risultato privo ab origine di fondamento.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo nelle conclusioni rassegnate la validità delle argomentazioni illustrate dalla Corte territoriale nella ordinanza di diniego. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato

2. E' d'uopo premettere che, secondo orientamento consolidato espresso da questa Corte in materia, deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di un provvedimento già emesso (in puntuali termini, Sez.

U., n. 43/96 del 13/12/1995, Sarnataro e altri, Rv. 203637; Sez.4, n.43302 del 23/10/2008, Rv.242034).

A tal riguardo, la colpa grave può concretizzarsi in comportamenti sia processuali, sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale, suscettili di determinare o esplicare un'efficacia sinergica rispetto all'evento detenzione.

Ne deriva che, ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, deve essere analizzato e valutato il comportamento serbato dal richiedente.

Dunque, il giudizio da compiersi in materia di riparazione per ingiusta detenzione, come ribadito costantemente da questa Corte, richiede che la deliberazione sia fondata sull'analisi di fatti concreti e precisi, perché si stabilisca, con valutazione da effettuarsi "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri 4h- estremi di reato - valutazione che compete al giudice della cognizione - ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così (Sez.

U., n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio).

Non è superfluo aggiungere l'ulteriore principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice della riparazione, nella valutazione da compiere nell'ambito di tale giudizio, incontra il solo limite di non poter ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione e, viceversa, di non poter ritenere non provate circostanze valutate dal giudice della cognizione come esistenti e dimostrate (così ex multis Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039).

Pertanto, con riferimento a tale profilo, è necessario che il giudice si confronti con il contenuto della pronuncia assolutoria al fine di verificare quali circostanze possano essere utilizzate nell'ambito del giudizio riparatorio.

3. Tutto ciò premesso, occorre rilevare come l'ordinanza impugnata abbia fatto buon governo di tali principi.

Ricostruiti gli elementi posti a base della cautela, con particolare riferimento ai comportamenti serbati dal ricorrente, evidenzia come la sentenza assolutoria non abbia smentito la circostanza di fatto che il Marini fornisse agli autisti, dipendenti della società, le istruzioni necessarie per utilizzare il "doppio disco", artifizio illegale attraverso il quale le ore di guida venivano falsificate in difetto, al fine di aggirare la norma che ne stabiliva il limite massimo (intercettazioni telefoniche tra il ricorrente e il Giordano richiamate nella parte in fatto).Tale condotta, afferma correttamente la Corte di appello, con argomentare logico e coerente, rappresenta un concausa nella determinazione della cautela, idonea a rappresentare una causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

Le doglianze del ricorso sono di mera critica alle valutazioni del giudice, ma non individuano vizi logici censurabili in sede di legittimità.

Il riferimento contenuto nel ricorso all'identità del materiale valutato dal giudice della cautela e dal giudice della cognizione è inconferente in relazione al caso che occupa.

Il criterio invocato vale nell'ambito della c.d.

"ingiustizia formale" disciplinata dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.

Secondo il pacifico indirizzo giurisprudenziale risalente a Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663, più volte ribadito dalla Corte di legittimità a sezioni semplici, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.; ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione.

Il limite trova giustificazione nel fatto che il sindacato sul comportamento (doloso o colposo) del soggetto attinto da misura cautelare é logicamente incompatibile con una valutazione cautelare successiva, avente esiti diversi rispetto a quella originaria ma basata sugli stessi elementi, nella quale sia stata esclusa la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura ex artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

In tali casi non assume rilievo il comportamento dell'istante, ancorché lievemente colposo, in quanto viene negata in radice l'efficienza causale della condotta dell'indagato sull'adozione della misura cautelare (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, Longo, Rv. 276091 - 01).

Parimenti irrilevante è il fatto che sia intervenuta assoluzione defintiva dai reati, la quale, sulla base dei principi che regolano la materia, come detto sopra, non legittima ipso facto il diritto all'indennizzo.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seytKe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta agli arresti domiciliari dal 13/4/2010 al 16/10/2010. Il ricorrente veniva tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì in data 17/3/2010 per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falsi ed abusi d'ufficio, nonché per il reato di estorsione continuata commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti. Gli indagati, in tesi d'accusa, attraverso due società ("[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]"), di fatto gestite dal predetto Buratti, aventi quale oggetto sociale l'effettuazione di trasporti su strada, al fine di lucrare maggiori guadagni, facevano eseguire agli autisti, con minacce ed altre forme di costrizione, turni più lunghi del dovuto, falsificando il disco del cronotachigrafo attraverso un "doppio disco" ed utilizzando altri artifizi compiutamente descritti in imputazione. Marini, si legge nel provvedimento, era dipendente della "[OSCURATO:PERSONA]", assunto nel dicembre del 2008. Gli elementi ravvisati a suo carico nell'ordinanza cautelare erano costituiti essenzialmente da due conversazioni con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (nn. 3437 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 3628 del 27/1/2009). Nella prima il ricorrente chiedeva al predetto Giordano istruzioni su cosa riferire ad uno degli autisti e l'interlocutore gli spiegava compiutamente come alterare le risultanze del disco del cronotachigrafo. Nella seconda conversazione il Marini avvisava il Giordano che un autista stava facendo resistenza per depositare un pacco a Bologna in quanto avrebbe perso troppo tempo e non sarebbe riuscito ad arrivare a Monaco nell'orario previsto; l'interlocutore confermava che il predetto doveva depositare il pacco ed invitava [OSCURATO:PERSONA] a riferire all'autista che "al Brennero doveva cambiare il disco", anche in questo caso facendo evidente riferimento all'artifizio sopra richiamato. All'interrogatorio di garanzia, svoltosi in data 19/4/2010, il ricorrente inizialmente negava gli addebiti dichiarando sostanzialmente che egli si era limitato a mettere in contatto gli autisti con il GIORDANO, mentre, con memoria datata 29/7/2010, lo stesso chiariva che "il sistemo dei doppi dischi l'ho appreso lavorando in [OSCURATO:PERSONA] e, sebbene sapessi che lo stesso non fosse conforme alle regole, non ho mai avuto coscienza della gravità dell'adozione di esso, così come non percepivo il clima intimidatorio denunciato dagli autisti. Solo ora mi rendo conto di quanto fosse grave quello che la [OSCURATO:PERSONA] stesse facendo. Se avessi avuto coscienza prima che con il mio lavoro in qualche modo stessi mettendo in pericolo lo vita degli autisti, mi sarei dimesso all'epoca". Lo stesso inoltre riferiva di avere in passato interrotto il rapporto di lavoro con BURATII "per la mia mancata istruzione degli autisti sul sistema dei doppi dischi", ma di essere poi tornato a lavorare alla [OSCURATO:PERSONA] su richiesta del coimputato in quanto "aveva bisogno di lavorare". Con sentenza emessa in data 28/9/2011,, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Forlì, procedendo con rito abbreviato, assolveva il Marini dal reato di estorsione per non avere commesso il fatto e condannava il ricorrente relativamente al reato associativo, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. La Corte d'appello assolveva l'imputato dal delitto associativo per insussistenza del fatto. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando un motivo unico di ricorso contenente diverse doglianze. I) Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione degli artt. 314 cod. proc. pen.; 27 e 11 Cost..; 5 e 6 CEDU. La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di riparazione, non avrebbe fatto buon governo dei principi che regolano la materia. Non avrebbe individuato alcun reale profilo di colpa del Marini in grado di escludere il suo diritto alla riparazione, limitandosi ad elencare i dati contenuti nella ordinanza cautelare. Non si darebbe alcuna rilevanza a quanto accertato nel giudizio di merito, attribuendosi valore esclusivamente a quanto ritenuto dal giudice cautelare. Alcun riferimento è individuabile nell'ordinanza all'assoluzione dai reati ascritti al ricorrente e le dichiarazioni del Marini vengono valutate soltanto nell'ottica di negare il diritto all'indennizzo, senza che venga offerta alcuna giustificazione sulla loro rilevanza. Da ultimo risulterebbe violato il principio in base al quale, in tema di riparazione da ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, non potendo il giudice della riparazione, in tali casi, neppure valutare la condotta colposa lieve. Tale principio, benchè elaborato con riferimento ad ipotesi di ingiustizia formale della cautela, può e deve trovare applicazione anche in ipotesi come quella in esame, in cui il giudizio di merito, svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, ha avuto ad oggetto il medesimo compendio probatorio posto a fondamento della ordinanza cautelare dal G.i.p. e che, all'esito del giudizio, è risultato privo ab origine di fondamento. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo nelle conclusioni rassegnate la validità delle argomentazioni illustrate dalla Corte territoriale nella ordinanza di diniego. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato 2. E' d'uopo premettere che, secondo orientamento consolidato espresso da questa Corte in materia, deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di un provvedimento già emesso (in puntuali termini, Sez. U., n. 43/96 del 13/12/1995, Sarnataro e altri, Rv. 203637; Sez.4, n.43302 del 23/10/2008, Rv.242034). A tal riguardo, la colpa grave può concretizzarsi in comportamenti sia processuali, sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale, suscettili di determinare o esplicare un'efficacia sinergica rispetto all'evento detenzione. Ne deriva che, ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, deve essere analizzato e valutato il comportamento serbato dal richiedente. Dunque, il giudizio da compiersi in materia di riparazione per ingiusta detenzione, come ribadito costantemente da questa Corte, richiede che la deliberazione sia fondata sull'analisi di fatti concreti e precisi, perché si stabilisca, con valutazione da effettuarsi "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri 4h- estremi di reato - valutazione che compete al giudice della cognizione - ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così (Sez. U., n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio). Non è superfluo aggiungere l'ulteriore principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice della riparazione, nella valutazione da compiere nell'ambito di tale giudizio, incontra il solo limite di non poter ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione e, viceversa, di non poter ritenere non provate circostanze valutate dal giudice della cognizione come esistenti e dimostrate (così ex multis Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039). Pertanto, con riferimento a tale profilo, è necessario che il giudice si confronti con il contenuto della pronuncia assolutoria al fine di verificare quali circostanze possano essere utilizzate nell'ambito del giudizio riparatorio. 3. Tutto ciò premesso, occorre rilevare come l'ordinanza impugnata abbia fatto buon governo di tali principi. Ricostruiti gli elementi posti a base della cautela, con particolare riferimento ai comportamenti serbati dal ricorrente, evidenzia come la sentenza assolutoria non abbia smentito la circostanza di fatto che il Marini fornisse agli autisti, dipendenti della società, le istruzioni necessarie per utilizzare il "doppio disco", artifizio illegale attraverso il quale le ore di guida venivano falsificate in difetto, al fine di aggirare la norma che ne stabiliva il limite massimo (intercettazioni telefoniche tra il ricorrente e il Giordano richiamate nella parte in fatto).Tale condotta, afferma correttamente la Corte di appello, con argomentare logico e coerente, rappresenta un concausa nella determinazione della cautela, idonea a rappresentare una causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Le doglianze del ricorso sono di mera critica alle valutazioni del giudice, ma non individuano vizi logici censurabili in sede di legittimità. Il riferimento contenuto nel ricorso all'identità del materiale valutato dal giudice della cautela e dal giudice della cognizione è inconferente in relazione al caso che occupa. Il criterio invocato vale nell'ambito della c.d. "ingiustizia formale" disciplinata dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Secondo il pacifico indirizzo giurisprudenziale risalente a Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663, più volte ribadito dalla Corte di legittimità a sezioni semplici, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.; ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. Il limite trova giustificazione nel fatto che il sindacato sul comportamento (doloso o colposo) del soggetto attinto da misura cautelare é logicamente incompatibile con una valutazione cautelare successiva, avente esiti diversi rispetto a quella originaria ma basata sugli stessi elementi, nella quale sia stata esclusa la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura ex artt. 273 e 280 cod. proc. pen. In tali casi non assume rilievo il comportamento dell'istante, ancorché lievemente colposo, in quanto viene negata in radice l'efficienza causale della condotta dell'indagato sull'adozione della misura cautelare (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, Longo, Rv. 276091 - 01). Parimenti irrilevante è il fatto che sia intervenuta assoluzione defintiva dai reati, la quale, sulla base dei principi che regolano la materia, come detto sopra, non legittima ipso facto il diritto all'indennizzo. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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