CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e in punto di fatto, volte ad ottenere in questa sede un non consentito rinnovato apprezzamento del compendio probatorio; Considerato che i profili di censura versati nell'appello risultano, per contro, adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pp. 5- 6, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ricostruzione della condotta violenta dell'imputato e sulla esclusione dell'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febb . i 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] li nese Angel stanzo ;I-íTO: [OSCURATO:PERSONA],.'!(.";711:._ERIA , o oggi, i 9