Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2024/2026
ECLI:EU:T:2026:563
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
14 settembre 2026 (
*
)
« Procedimento sommario – Appalti pubblici – Esclusione dalle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinati dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 o dalla selezione per l’esecuzione dei fondi dell’Unione – Pubblicazione di informazioni – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Fumus boni iuris – Urgenza – Bilanciamento degli interessi »
Nella causa T‑381/26 R,
UC
, rappresentata da D. Astorre, F. Cintioli e S. D’Ecclesiis, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da T. Isacu de Groot, A. Koričić e P. Rossi, in qualità di agenti,
convenuta,
[OSCURATO:PERSONA]
vista l’ordinanza del 25 giugno 2026, UC/[OSCURATO:PERSONA] (T‑381/26 R, non pubblicata),
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente, UC, chiede, in sostanza, la sospensione dell’esecuzione dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione Ares(2026) 3847704 della [OSCURATO:PERSONA], del 13 aprile 2026, che la esclude dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509), nonché dalla selezione per l’esecuzione dei fondi dell’Unione europea (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui essa dispone la registrazione delle informazioni relative alla sua esclusione nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione ([OSCURATO:PERSONA]), esclusivamente con riferimento alla sezione pubblicamente accessibile, nonché dell’articolo 2 della decisione impugnata nella parte in cui prevede la pubblicazione delle informazioni relative alla sua esclusione sul sito
web
della [OSCURATO:PERSONA] europea (in prosieguo, congiuntamente: la «pubblicazione contestata»), e, nella misura in cui ciò risulti necessario, di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Antefatti e conclusioni delle parti
2
La ricorrente è una società di diritto italiano che presta servizi di consulenza in favore di imprese private, enti pubblici nonché istituzioni nazionali e sovranazionali, collaborando con le diverse entità appartenenti al medesimo gruppo.
3
Nel giugno 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato il bando di gara [
riservato
], facendo seguito al quale [
riservato
] ha presentato un’offerta per il lotto n. 1, nella quale proponeva la ricorrente come subappaltatrice.
4
L’offerta era accompagnata da una dichiarazione in cui la ricorrente informava la [OSCURATO:PERSONA] di essere destinataria di una decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (Italia; in prosieguo: l’«AGCM»), che le aveva inflitto un’ammenda, in solido con altre entità del medesimo gruppo, per la loro partecipazione, insieme ad altre società, ad un’infrazione all’articolo 101 TFUE e alle corrispondenti disposizioni del diritto italiano della concorrenza (in prosieguo: la «decisione dell’AGCM»). A tal riguardo, la ricorrente ha spiegato che la decisione dell’AGCM non era definitiva, in quanto il procedimento giudiziario era ancora in corso, e che pertanto essa riteneva di non trovarsi in una situazione di esclusione.
5
A seguito di talune richieste di chiarimenti riguardanti la decisione dell’AGCM, la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiudicato a [
riservato
] il contratto quadro, nel quale la ricorrente è stata identificata come subappaltatrice.
6
Il 6 luglio 2023 [
riservato
] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] della conclusione dei procedimenti giudiziari, confermando così il carattere definitivo della decisione dell’AGCM. Essa ha altresì informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che la ricorrente aveva adottato talune misure correttive che l’AGCM aveva dichiarato idonee a garantire che la ricorrente non avrebbe commesso ulteriori violazioni delle regole di concorrenza.
7
Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] si è rivolta al comitato istituito conformemente all’articolo 145 del regolamento 2024/2509 (in prosieguo: il «comitato»). L’8 settembre 2025 il comitato ha inviato una lettera alla ricorrente, informandola dei fatti contestati e della loro qualificazione giuridica preliminare. Il comitato ha ritenuto, in particolare, che la partecipazione della ricorrente all’infrazione alla concorrenza accertata dalla decisione dell’AGCM fosse tale da costituire un grave illecito professionale e ha espresso l’intenzione di raccomandare all’ordinatore competente una decisione di esclusione per un periodo di due anni e mezzo, nonché la pubblicazione delle relative informazioni.
8
Con la sua comunicazione del 10 ottobre 2025, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tale lettera del comitato, facendo valere, in sostanza, che non poteva esserle inflitto alcun provvedimento sanzionatorio.
9
Il 21 febbraio 2026 il comitato ha inviato la sua raccomandazione alla [OSCURATO:PERSONA].
10
Il 13 aprile 2026 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata.
11
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2026, la ricorrente ha presentato un ricorso diretto, in particolare, all’annullamento della decisione impugnata.
12
Con atto separato, depositato lo stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha introdotto una domanda di provvedimenti provvisori, in cui chiede che il presidente del Tribunale voglia:
– ordinare la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, nella parte in cui prevede la pubblicazione contestata;
– per quanto possa occorrere, ordinare la sospensione dell’esecuzione di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
13
Nelle proprie osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2026, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il presidente del Tribunale voglia:
– respingere la domanda di provvedimenti provvisori;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Considerazioni generali
14
Dal combinato disposto degli articoli 278 e 279 TFUE, da un lato, e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall’altro, emerge che il giudice del procedimento sommario può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari, alle condizioni previste dall’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. Tuttavia, l’articolo 278 TFUE sancisce il principio del carattere non sospensivo dei ricorsi, poiché gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione godono di una presunzione di legittimità. Pertanto, solo in via eccezionale il giudice del procedimento sommario può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre provvedimenti provvisori (ordinanza del 19 luglio 2016, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], T‑131/16 R, EU:T:2016:427, punto 12).
15
L’articolo 156, paragrafo 4, prima frase, del regolamento di procedura stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare «l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino
prima facie
la concessione del provvedimento provvisorio richiesto».
16
Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata
prima facie
in fatto e in diritto (
fumus boni iuris
) e che gli stessi sono urgenti, nel senso che, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi della parte che li richiede, è necessario che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nella causa principale. Questi presupposti sono cumulativi, cosicché le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora non ricorra uno di essi. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (v. ordinanza del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑162/15 P-R, EU:C:2016:142, punto 21 e giurisprudenza citata).
17
Nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale e resta libero di stabilire, alla luce delle particolarità del caso di specie, il modo in cui questi diversi presupposti vanno verificati, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna norma giuridica gli impone uno schema di analisi predefinito per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [v. ordinanza del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio, C‑110/12 P(R), non pubblicata, EU:C:2012:507, punto 23 e giurisprudenza citata].
18
Alla luce del fascicolo di causa, il presidente del Tribunale ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori, senza che occorra sentire preliminarmente le osservazioni orali delle parti.
19
Nella parte in cui la domanda di provvedimenti provvisori riguarda «ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale», occorre rilevare, anzitutto, che tale capo delle conclusioni presenta un carattere vago e impreciso, cosicché esso non soddisfa i presupposti di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, al quale rinvia l’articolo 156, paragrafo 5, del medesimo regolamento, e che, di conseguenza, esso deve essere dichiarato irricevibile (v. ordinanza dell’8 maggio 2013, Talanton/Commission, T‑165/13 R, non pubblicata, EU:T:2013:235, punto 12 e giurisprudenza citata).
20
Per quanto riguarda l’altro capo delle conclusioni, si deve anzitutto esaminare il presupposto relativo al
fumus boni iuris.
Sul presupposto
del
fumus boni iuris
21
Secondo costante giurisprudenza, il requisito relativo al
fumus boni iuris
è soddisfatto quando almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso di merito appare,
prima facie
, non privo di serio fondamento. Ciò si verifica quando uno di tali motivi rivela l’esistenza di un importante disaccordo in ordine al diritto o ai fatti la cui soluzione non è immediatamente ovvia e richiede pertanto un esame approfondito che non può essere effettuato dal giudice del procedimento sommario, ma deve essere oggetto di un giudizio sul merito [v., in tal senso, ordinanze del 3 dicembre 2014, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], C‑431/14 P-R, EU:C:2014:2418, punto 20 e giurisprudenza citata, nonché del 1º marzo 2017, EMA/MSD [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] international, C‑512/16 P(R), non pubblicata, EU:C:2017:149, punto 59 e giurisprudenza citata].
22
Nel caso di specie, al fine di dimostrare che la decisione impugnata è,
prima facie
, illegittima, la ricorrente adduce sei motivi.
23
Occorre esaminare per primo il quinto motivo, dedotto in subordine, vertente su una violazione del principio di proporzionalità.
24
A tal riguardo, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore ritenendo che la sua condotta dovesse essere considerata molto grave perché aveva comportato un cartello di
bid rigging
in materia di appalti pubblici. Infatti, la ricorrente non avrebbe partecipato alla procedura di gara d’appalto che ha dato luogo alla decisione dell’AGCM e, in ogni caso, il suo ruolo era limitato e marginale.
25
In secondo luogo, essa sostiene che sono trascorsi oltre dieci anni dalla fine della condotta illecita e otto anni dalla data di adozione della decisione dell’AGCM. A tal riguardo, essa deduce una violazione del principio del termine ragionevole previsto all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
26
In terzo luogo, quanto alla durata della condotta e alla sua ricorrenza, la ricorrente sottolinea che tale condotta si è limitata a qualche mese e non si è ripetuta. Del resto, tale condotta è stata oggetto, in tempo utile, di misure correttive.
27
In quarto luogo, in ordine alla questione dell’intenzionalità oppure della negligenza della condotta che le viene addebitata, la ricorrente fa valere che tale condotta risulta ascrivibile esclusivamente alla inadeguata conoscenza della normativa in materia di concorrenza da parte dei membri del personale aziendale all’epoca dei fatti, e che, pertanto, nessun elemento di intenzionalità è rilevabile nel caso di specie.
28
In quinto luogo, riguardo alle circostanze attenuanti, la ricorrente adduce il fatto di aver dichiarato spontaneamente, nel corso della procedura di gara d’appalto, di essere destinataria del provvedimento dell’AGCM, di aver informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che il provvedimento sanzionatorio dell’AGCM era divenuto definitivo e di aver adottato misure correttive.
29
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente, che corrisponderebbero a censure generiche e non suffragate, e ritiene che la decisione impugnata abbia rispettato il principio di proporzionalità.
30
In primo luogo, in ordine all’argomento della ricorrente relativo alla gravità della condotta, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che dalla decisione dell’AGCM risulta che la ricorrente è stata corresponsabile dell’infrazione con l’altra società italiana dello stesso gruppo e allo stesso titolo degli altri partecipanti al cartello. Il fatto che la ricorrente non abbia partecipato direttamente alla gara d’appalto come capofila non può ridurre la gravità della sua partecipazione.
31
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il tempo trascorso tra la cessazione della condotta e l’adozione della decisione impugnata è principalmente dovuto ai procedimenti giudiziari nazionali e non alla durata del procedimento che ha condotto alla decisione impugnata, che è stata pertanto adottata entro un termine ragionevole.
32
In terzo luogo, per quanto riguarda l’elemento soggettivo relativo al carattere intenzionale della condotta, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’intenzione è un elemento intrinseco alle infrazioni al diritto della concorrenza. Orbene, nella sua decisione, l’AGCM stessa avrebbe rilevato il carattere intenzionale della condotta delle parti.
33
In quarto luogo, quanto al fatto addotto dalla ricorrente di aver essa stessa spontaneamente dichiarato di essere destinataria della decisione dell’AGCM, seppure quest’ultima non fosse definitiva all’epoca, e, nel luglio 2023, di avere informato la [OSCURATO:PERSONA] del carattere definitivo di tale decisione presentando le misure correttive adottate, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tali circostanze siano state debitamente prese in considerazione nella decisione impugnata.
34
In via preliminare, poiché la ricorrente ha dedotto il suo quinto motivo in subordine, vale a dire nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] non fosse incorsa in errore applicando, nella decisione impugnata, le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1), come modificato, tale motivo è analizzato sulla base di tale regolamento, quale applicato dalla [OSCURATO:PERSONA].
35
L’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento n. 966/2012, come modificato, dispone quanto segue:
«Le decisioni dell’amministrazione aggiudicatrice adottate a norma degli articoli da 106 a 108 o, se del caso, le raccomandazioni dell’istanza di cui all’articolo 108 sono emesse conformemente al principio di proporzionalità e tenendo conto, in particolare, della gravità della situazione, ivi compresa la sua incidenza sugli interessi finanziari e sull’immagine dell’Unione, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della sua durata e ricorrenza, dell’intenzione o del grado di negligenza (…) o di altre circostanze attenuanti, come il livello di collaborazione dell’operatore economico con la pertinente autorità competente e il suo contributo all’indagine riconosciuto dall’amministrazione aggiudicatrice o la comunicazione della situazione di esclusione per mezzo della dichiarazione di cui al paragrafo 10 del presente articolo».
36
Risulta peraltro da una giurisprudenza costante in materia di diritto delle sanzioni che, in forza del principio di proporzionalità, gli atti delle istituzioni non devono eccedere quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso. La gravità delle infrazioni deve essere determinata in funzione di numerosi elementi e non si deve attribuire ad alcuno di tali elementi un’importanza sproporzionata rispetto agli altri elementi di valutazione. Il principio di proporzionalità comporta, in tale contesto, che la sanzione sia stabilita in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e che tali elementi siano applicati in maniera coerente e obiettivamente giustificata (v. sentenza del 9 febbraio 2022, Companhia de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑672/19, non pubblicata, EU:T:2022:64, punto 80 e giurisprudenza citata).
37
Nel caso di specie, in primo luogo, al fine di determinare la durata dell’esclusione, conformemente all’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento n. 966/2012, come modificato, dai punti 82, 83 e 86 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, quale circostanza aggravante, del fatto che il comportamento della ricorrente fosse stato particolarmente grave in quanto era consistito in un cartello sulle gare d’appalto nell’ambito di appalti pubblici e poiché la ricorrente aveva svolto un ruolo chiave quale promotrice di una delle prime riunioni del cartello e aveva intessuto contatti con altre società.
38
Orbene, secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe sufficientemente tenuto in considerazione il suo ruolo limitato e marginale, nonché il fatto che essa non aveva partecipato alla gara d’appalto. Occorre rilevare che la risposta a tale questione non è immediata, ma richiede una valutazione approfondita da parte del giudice di merito, la quale non può essere effettuata dal giudice del procedimento sommario.
39
In secondo luogo, dal punto 88 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione il tempo trascorso dalla condotta scorretta o dall’adozione della decisione dell’AGCM come circostanza attenuante, basandosi sulla sentenza del 23 luglio 2025, Lattanzio KIBS e a./[OSCURATO:PERSONA] [T‑113/24, con impugnazione pendente, EU:T:2025:756, punto 100 (non pubblicata)].
40
Orbene, tenuto conto della giurisprudenza citata dalla [OSCURATO:PERSONA], e in assenza di contestazione di quest’ultima da parte della ricorrente, non si può ritenere,
prima facie
, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione, quale circostanza attenuante, il tempo trascorso dalla condotta scorretta o dall’adozione della decisione dell’AGCM.
41
In terzo luogo, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non sembra aver tenuto conto, al fine di determinare la durata dell’esclusione, della durata limitata e del carattere non ricorrente del comportamento, quali invocati dalla ricorrente.
42
Orbene, non si impone con evidenza neppure la risposta alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto quale circostanza attenuante della durata limitata e del carattere non ricorrente del comportamento, così come invocati dalla ricorrente.
43
In quarto luogo, in ordine al comportamento doloso oppure negligente, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’intenzione sia un elemento intrinseco alle infrazioni al diritto della concorrenza e che l’AGCM stessa, nella sua decisione, avrebbe rilevato il carattere intenzionale della condotta delle parti.
44
Tuttavia, la valutazione della questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato che la ricorrente aveva agito intenzionalmente, e non a causa di una inadeguata conoscenza della normativa in materia di concorrenza da parte dei membri del suo personale, è una questione che merita un esame minuzioso da parte del giudice di merito, in particolare, della decisione dell’AGCM sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] si basa.
45
In quinto luogo, dal punto 87 della decisione impugnata risulta che la disponibilità a cooperare della ricorrente è stata in effetti considerata come una circostanza attenuante.
46
Orbene, anche se la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto di tale volontà di cooperazione come una circostanza attenuante, una semplice presa in considerazione non consente di comprendere,
prima facie
, il peso concreto che la [OSCURATO:PERSONA] vi ha attribuito e occorre una valutazione approfondita da parte del giudice di merito che non può essere condotta dal giudice del procedimento sommario.
47
Da quanto precede risulta che, senza pregiudicare la decisione del Tribunale sul ricorso nella causa principale, si deve concludere che diversi argomenti della ricorrente, invocati nell’ambito del quinto motivo di ricorso, appaiono,
prima
facie
, non privi di serio fondamento ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 21.
48
Si deve quindi ammettere l’esistenza di un
fumus boni iuris
.
Sulla condizione relativa all
’
urgenza
49
Per verificare se i provvedimenti provvisori richiesti siano urgenti, occorre ricordare che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dal giudice dell’Unione. Per raggiungere quest’obiettivo, l’urgenza dev’essere valutata, in generale, alla luce della necessità di statuire in via provvisoria per evitare che sia cagionato un danno grave e irreparabile alla parte che chiede l’adozione di provvedimenti provvisori. Spetta a tale parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento relativo al ricorso nel merito senza subire un danno grave e irreparabile (v., in tal senso, ordinanza del 14 gennaio 2016, AGC [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑517/15 P-R, EU:C:2016:21, punto 27 e giurisprudenza citata).
50
È alla luce di tali criteri che occorre esaminare se la ricorrente riesca a dimostrare l’urgenza.
51
Nel caso di specie, la ricorrente afferma che l’eventuale assenza di sospensione degli effetti della decisione impugnata le causerebbe un danno non quantificabile di natura sostanziale e non reversibile e, pertanto, grave e irreparabile, dato che, tre mesi dopo la notifica di tale decisione, la pubblicazione ivi disposta prenderà effetto. A tal riguardo, essa sottolinea che la considerevole durata di tale pubblicazione, vale a dire 18 mesi, renderebbe impossibile la quantificazione precisa del danno, che diverrebbe in ogni caso estremamente oneroso.
52
La ricorrente fa altresì valere che la pubblicazione contestata comprometterebbe irreversibilmente la sua immagine e la sua reputazione di fronte ad amministrazioni pubbliche, istituzioni nazionali e sovranazionali e operatori economici privati, con i quali collabora quotidianamente nell’ambito di progetti caratterizzati da elevati standard di affidabilità, reputazione e integrità professionale. Ciò pregiudicherebbe in modo irreversibile la sua attività commerciale, in particolare nei confronti dei suoi partner commerciali e istituzionali attuali e potenziali nonché dell’opinione pubblica.
53
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento della ricorrente.
54
Anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la ricorrente censura unicamente la pubblicazione delle informazioni relative all’esclusione, ma non l’esclusione in sé. Ne consegue che, anche supponendo che la pubblicazione venisse sospesa, la ricorrente subirebbe tuttavia la perdita di un’opportunità di concludere nuovi contratti, a causa dell’esclusione, che non sarebbe sospesa, e non della pubblicazione in sé.
55
Inoltre, per quanto riguarda il danno economico addotto dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’insieme di tale asserito danno economico non può essere considerato impossibile da valutare o irreparabile.
56
Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il danno derivante da una pubblicazione è
a priori
irreversibile, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, qualora la ricorrente dovesse risultare vittoriosa nella causa principale, essa riterrebbe appropriato, come misura di esecuzione della sentenza ai sensi dell’articolo 268 TFUE, pubblicare sul suo sito Internet le informazioni relative alla sentenza in questione e alla non esclusione della ricorrente per il motivo indicato nella decisione impugnata, per un periodo corrispondente a quello per il quale sarebbero pubblicate le informazioni relative all’esclusione. Pertanto, il danno asseritamente subito dalla ricorrente in termini di un possibile discredito derivante dalla pubblicazione contestata potrebbe essere effettivamente riparato dalla prospettata successiva pubblicazione delle informazioni relative alla sua assoluzione e, di conseguenza, non dovrebbe essere considerato irreparabile.
57
Nel caso di specie, in primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il danno derivante dalla pubblicazione di una decisione di esclusione è irreversibile e non quantificabile, e dunque irreparabile, occorre ricordare che, certamente, salvo circostanze eccezionali, un danno di tipo pecuniario non può essere considerato irreparabile, atteso che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi del danno. Ciò non vale, tuttavia, e un siffatto danno può allora essere considerato come irreparabile, se esso non può essere quantificato (v. ordinanza del 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑162/15 P-R, EU:C:2016:142, punto 92 e giurisprudenza citata).
58
È vero che l’incertezza legata al risarcimento di un danno pecuniario nell’ambito di un eventuale ricorso per risarcimento danni non può essere considerata, di per sé, una circostanza idonea a dimostrare il carattere irreparabile di un danno di tal genere, ai sensi della giurisprudenza della Corte. Infatti, nella fase del procedimento sommario, necessariamente incerta è la possibilità di ottenere in un momento successivo il risarcimento di un danno pecuniario, nell’ambito di un’eventuale azione di risarcimento esperibile in seguito all’annullamento dell’atto impugnato. Orbene, il procedimento sommario non ha lo scopo di sostituirsi all’azione di risarcimento del danno per eliminare tale incertezza, in quanto la sua finalità è soltanto quella di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva che interverrà nel procedimento di merito sul quale s’innesta il procedimento cautelare, – procedimento di merito costituito, nella specie, da un ricorso per annullamento [ordinanza del 28 novembre 2013, EMA/InterMune UK e a., C‑390/13 P(R), EU:C:2013:795, punto 50].
59
Ciò non vale, però, quando già al momento della valutazione compiuta dal giudice del procedimento sommario risulti chiaro che il danno dedotto, considerata la sua natura e le modalità in cui è previsto che si verifichi, non sarà tale da poter essere identificato e quantificato in modo adeguato dopo che si sarà prodotto e che, in concreto, un’azione risarcitoria non ne permetterebbe quindi il risarcimento [ordinanza del 28 novembre 2013, EMA/InterMune UK e a., C‑390/13 P(R), EU:C:2013:795, punto 51].
60
Nel caso di specie, si deve constatare che al giudice del procedimento sommario risulta che il danno invocato, considerate la sua natura e le modalità in cui è previsto che si verifichi, non sarà tale da poter essere determinato in modo adeguato dopo che si sarà prodotto e che, in concreto, un’azione risarcitoria non ne permetterebbe quindi il ristoro.
61
Infatti, contrariamente all’argomento della [OSCURATO:PERSONA], non risulta chiaramente al giudice del procedimento sommario che tale danno possa essere quantificato segnatamente valutando in quale misura la ricorrente subirebbe una perdita delle sue collaborazioni esistenti e future, nei limiti in cui la prospettiva del mantenimento delle collaborazioni e la conclusione di nuove collaborazioni sono incerte e imprevedibili e si basano su fattori soggettivi, come la decisione discrezionale di organizzazioni pubbliche e private o del pubblico in generale, che sono impossibili da quantificare.
62
Inoltre, occorre aggiungere che, per quanto riguarda il rischio della perdita di opportunità di ottenere in seguito contratti e affari commerciali, il perimetro delle organizzazioni pubbliche e private interessate è sconosciuto.
63
Infine, un siffatto danno presenterebbe
a priori
un carattere irreversibile, poiché, una volta rese disponibili le informazioni contenute nella pubblicazione contestata, il loro carattere non pubblico non potrebbe più essere ripristinato, quand’anche il ricorso della ricorrente nella causa principale venisse infine accolto.
64
Il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il danno asseritamente subito dalla ricorrente potrebbe essere effettivamente risarcito attraverso la successiva pubblicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle informazioni relative alla sua assoluzione non può rimettere in discussione siffatta conclusione.
65
In effetti, con la successiva pubblicazione delle informazioni relative all’assoluzione della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe garantire che lo stesso pubblico che per 18 mesi ha avuto accesso alle informazioni di cui trattasi sia informato dell’assoluzione della ricorrente.
66
In secondo luogo, in ordine all’argomento della ricorrente secondo cui la pubblicazione contestata nuocerebbe alla sua immagine e alla sua reputazione, si deve constatare che tale pubblicazione non corrisponde a una comunicazione limitata alla sfera delle istituzioni dell’Unione.
67
È vero che, nell’ambito della banca dati dell’[OSCURATO:PERSONA], l’articolo 144, paragrafo 5, del regolamento 2024/2509 prevede che a tutte le persone e alle entità coinvolte nell’esecuzione del bilancio conformemente all’articolo 62 di tale regolamento la [OSCURATO:PERSONA] garantisce l’accesso alle informazioni sulle decisioni di esclusione adottate in forza dell’articolo 138 di tale regolamento.
68
Tuttavia, a differenza della registrazione nella banca dati dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale è destinata esclusivamente all’uso interno ed è accessibile solo agli utenti autorizzati e non a tutte le autorità (v. ordinanza del 12 febbraio 2026, NL/[OSCURATO:PERSONA], T‑742/25 R, non pubblicata, EU:T:2026:120, punto 68 e giurisprudenza citata), la pubblicazione contestata riguarda quella che è accessibile al pubblico in generale.
69
Pertanto, in caso di rigetto della domanda di provvedimenti provvisori, quando avrà luogo una siffatta pubblicazione, essa potrebbe avere un impatto rilevante sulla reputazione e sull’immagine della ricorrente e, di conseguenza, porla in una situazione in cui le sue attività commerciali rischierebbero di essere compromesse.
70
Tale situazione sarebbe tanto più pregiudizievole in quanto le informazioni di cui trattasi resterebbero disponibili in Internet per tutta la durata dell’esclusione, vale a dire per 18 mesi. Poco importa, a tal riguardo, che la decisione impugnata non sia divulgata al pubblico, giacché l’assenza di qualsiasi giustificazione relativa agli illeciti commessi dalla ricorrente può alimentare speculazioni da parte del pubblico (v. ordinanza del 30 giugno 2026, QS/[OSCURATO:PERSONA], T‑108/26 R, non pubblicata, EU:T:2026:415, punto 89 e giurisprudenza citata).
71
Ne consegue che il danno che la ricorrente rischierebbe di subire in caso di divulgazione delle informazioni contestate deve essere considerato come avente carattere irreparabile.
72
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre constatare che la condizione relativa all’urgenza è soddisfatta nel caso di specie, essendo stato sufficientemente dimostrato il probabile verificarsi, per la ricorrente, di un danno grave e irreparabile.
Sul bilanciamento degli interessi
73
Secondo la giurisprudenza, nell’ambito del bilanciamento dei diversi interessi in gioco, il giudice del procedimento sommario deve stabilire, segnatamente, se l’interesse della parte che chiede la sospensione dell’esecuzione ad ottenerne la concessione prevalga o meno sull’interesse che presenta l’applicazione immediata dell’atto impugnato, esaminando, più in particolare, se l’eventuale annullamento di tale atto da parte del giudice preposto all’esame del merito possa consentire il capovolgimento della situazione che si sarebbe verificata in caso di esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione dell’esecuzione del suddetto atto possa essere tale da ostacolare la sua piena efficacia nel caso in cui il ricorso nella causa principale fosse respinto (v. ordinanza dell’11 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA] & Construction/Consiglio, T‑110/12 R, EU:T:2013:118, punto 33 e giurisprudenza citata).
74
Occorre quindi esaminare se gli interessi della ricorrente ad ottenere la sospensione immediata della pubblicazione contestata, nei limiti in cui quest’ultima prevede la pubblicazione accessibile al pubblico generale di talune informazioni relative alla sua esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, prevalgano su quelli perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] attraverso l’adozione di tale decisione.
75
Per quanto riguarda gli interessi perseguiti dalla ricorrente, quest’ultima fa valere, in primo luogo, che, tenuto conto del
fumus boni iuris
particolarmente serio che è stato dimostrato, la valutazione comparativa degli interessi non può che condurre alla sospensione della pubblicazione contestata.
76
In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la sospensione dell’esecuzione della pubblicazione contestata non provocherebbe alcun danno concreto e sensibile agli interessi pubblici perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA], dato il suo carattere provvisorio e cautelare. Inoltre, l’unico obiettivo della pubblicazione contestata è quello di ottenere un effetto dissuasivo sulla ricorrente, senza che essa consenta, di per sé, una protezione diretta e immediata contro i rischi di perdite finanziarie per l’Unione.
77
Per contro, la pubblicazione contestata le causerebbe un danno grave e irreparabile sotto il profilo della sua reputazione e della sua competitività, con conseguenze che, per loro natura, non potrebbero essere integralmente eliminate, anche in caso di successivo annullamento della decisione impugnata.
78
In terzo luogo, la ricorrente afferma che il rigetto di tale domanda comporterebbe un pregiudizio irreparabile al suo diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, in violazione del precetto giurisprudenziale.
79
Per quanto riguarda l’interesse della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima fa valere che, ai punti da 93 a 97 della decisione impugnata, l’ordinatore competente ha debitamente giustificato le ragioni per le quali la pubblicazione costituiva una misura correttiva adeguata nel caso di specie, in particolare a fini di dissuasione specifica e generale. Di conseguenza, se si concedesse la sospensione della pubblicazione contestata, tali forme specifiche di dissuasione e la corrispondente tutela degli interessi finanziari dell’Unione sarebbero compromessi.
80
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della gravità dell’infrazione e del rischio per il bilancio dell’Unione derivante dalla possibilità che la ricorrente o altri offerenti nelle procedure di aggiudicazione di appalti possano indurre in errore gli ordinatori competenti, l’interesse a mantenere pienamente efficace la decisione impugnata al fine di rafforzare gli effetti dissuasivi generali e specifici della pubblicazione prevale chiaramente sugli interessi della ricorrente. In particolare, una sospensione della decisione impugnata non dovrebbe prevalere sul mantenimento degli effetti di detta decisione, in quanto la ricorrente potrebbe ottenere il risarcimento di qualsiasi danno materiale eventualmente causato ingiustamente, alla luce della sentenza definitiva che sarà pronunciata nella causa principale, nonché dell’ingiusto pregiudizio alla sua reputazione mediante la pubblicazione sul sito
web
della [OSCURATO:PERSONA] dell’esito della sentenza definitiva ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2024/2509.
81
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2024/2509, le informazioni pubblicate sono rimosse una volta cessata l’esclusione. Pertanto, poiché è probabile che la sentenza che pone fine alla causa principale sarà pronunciata dopo la fine dell’esclusione, se la pubblicazione contestata dovesse essere sospesa, essa non potrebbe mai essere eseguita e sarebbe quindi del tutto inefficace.
82
A tal riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che, nel caso di specie, oggetto di controversia è una pubblicazione di informazioni verso l’esterno delle istituzioni dell’Unione che può avere un impatto significativo sulla reputazione della ricorrente e, di conseguenza, sulle possibilità per la stessa di esercitare le proprie attività.
83
Inoltre, occorre rilevare che l’obiettivo perseguito dalla pubblicazione è quello di ottenere un effetto dissuasivo sulla ricorrente e che la pubblicazione non costituisce, di per sé, una protezione diretta e immediata contro i rischi di perdite finanziarie per l’Unione.
84
Infatti, gli interessi finanziari dell’Unione sono tutelati, secondo il considerando 105 del regolamento 2024/2509, dall’[OSCURATO:PERSONA]. Orbene, nel caso di specie, conformemente al punto 92 della decisione impugnata, la ricorrente deve essere iscritta nella banca dati dell’[OSCURATO:PERSONA] per la durata della sua esclusione.
85
In secondo luogo, occorre rilevare che, in assenza di sospensione dell’esecuzione della pubblicazione contestata, il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva e il diritto a un ricorso effettivo della ricorrente sarebbero solo apparenti, poiché, una volta rese disponibili le informazioni, il loro carattere non pubblico non potrebbe più essere ripristinato, quand’anche il ricorso della ricorrente nella causa principale fosse infine accolto.
86
Infatti, il Tribunale sarà chiamato a statuire, nell’ambito della causa principale, sulla questione se la decisione impugnata, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato, in particolare, la pubblicazione delle informazioni di cui trattasi, debba essere annullata. Orbene, in assenza di sospensione dell’esecuzione della pubblicazione delle informazioni di cui trattasi, un’eventuale sentenza di annullamento sarebbe privata di effetto utile per quanto riguarda il danno causato alla ricorrente da tale pubblicazione.
87
Il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in caso di sospensione della decisione di pubblicazione, quest’ultima non potrebbe mai ricevere esecuzione e sarebbe quindi totalmente privata di effetto, in quanto è probabile che la pronuncia della decisione che conclude il giudizio sul merito interverrà successivamente alla fine dell’esclusione, non può rimettere in discussione tale conclusione.
88
Infatti, in caso contrario, nell’ipotesi di mancata sospensione della decisione di pubblicazione, il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva e il diritto a un ricorso effettivo della ricorrente non sarebbero garantiti in modo sufficiente, per le ragioni invocate al precedente punto 85.
89
Infine, in caso di rigetto del ricorso nella causa principale, sebbene l’articolo 142, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2024/2509 preveda che le informazioni pubblicate siano rimosse una volta cessata l’esclusione, tale disposizione non osta esplicitamente a che la [OSCURATO:PERSONA] proceda alla successiva pubblicazione delle informazioni relative all’esclusione della ricorrente, dopo la pronuncia della decisione nella causa principale.
90
Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che l’interesse al rigetto della domanda di provvedimenti provvisori deve cedere dinanzi all’interesse fatto valere dalla ricorrente, tanto più che la concessione della sospensione dell’esecuzione della pubblicazione contestata si limiterà a mantenere lo
status quo
per un periodo di tempo limitato.
Conclusione
91
Da tutto quanto precede risulta che la domanda di provvedimenti provvisori deve essere accolta e che l’esecuzione della decisione impugnata deve essere sospesa nella parte in cui essa prevede la pubblicazione contestata.
92
Poiché la presente ordinanza conclude il procedimento sommario, occorre revocare l’ordinanza del 25 giugno 2026, UC/[OSCURATO:PERSONA] (T‑381/26 R, non pubblicata), adottata sulla base dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura, in forza della quale è stato ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di sospendere l’esecuzione della decisione impugnata nella parte in cui prevede la registrazione delle informazioni relative alla sua esclusione nella banca dati del sistema [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente con riferimento alla sezione pubblicamente accessibile, e la pubblicazione delle informazioni relative alla sua esclusione sul sito
web
della [OSCURATO:PERSONA] europea, fino alla data dell’ordinanza che pone fine al procedimento sommario.
Sulle spese
93
Ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, occorre riservare le spese.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
così provvede:
1)
È sospesa l’esecuzione della decisione Ares(2026)3847704 della [OSCURATO:PERSONA], del 13 aprile 2026, recante esclusione della UC dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, nonché dalla selezione per l’esecuzione dei fondi dell’Unione europea, nella parte in cui essa dispone la registrazione delle informazioni relative alla sua esclusione nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione, esclusivamente con riferimento alla sezione pubblicamente accessibile, e la pubblicazione delle informazioni relative alla sua esclusione sul sito
web
della [OSCURATO:PERSONA] europea.
2)
L’ordinanza del 25 giugno 2026, UC/[OSCURATO:PERSONA] (T
‑
381/26 R), è revocata.
3)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 14 settembre 2026
Il cancelliere
Il presidente
V. [OSCURATO:PERSONA]
M. van der Woude
*
Lingua processuale: l’italiano.