CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26341/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23759-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4887/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 05/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha confermato la pronuncia della CTP di Milano ove erano apprezzate le ragioni della contribuente in tema di imposta di registro su concordato preventivo. Il ricorso è affidato ad unico motivo. Ha spiegato difese la società contribuente che, in prossimità dell'udienza, ha altresì depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni. CONSIDERATO Occorre esaminare la preliminare eccezione di inamrmssibilità del ricorso, perkbn aver colto la ratio decidendi della sentenza gravata, ove la CTR non ha affermato l'assoluta intassabilità proporzionale dell'omologa, bensì ha limitato la tassazione proporzionale dell'omologa all'imponibile del trasferimento dei fabbricati. L'eccezione è infondata, il motivo di ricorso per cassazione essendo coerente con la motivazione della sentenza ed il relativo deifum (come, peraltro, riconosciuto dalla stessa soc. contribuente, a pag. 10, penultimo capoverso del proprio controricorso). Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 per aver la CTR ritenuto che il decreto di omologazione del concordato fallimentare con accollo dei debiti e cessione dell'attivo Ric. 2020 n. 23759 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- fallimentare al terzo assuntore ex art. 124, co. 2, lett. c), L. n. 267/1972 sia assoggettabile all'imposta fissa e non proporzionale. In materia occorre rilevare che «Nel concordato con terzo assuntore, il terzo acquista i beni fallimentari già con l'omologa del concordato stesso, essendo gli eventuali successivi provvedimenti del giudice delegato atti meramente esecutivi (Cass. 15716/2002, Cass. 8832/2007, Cass. 4863/2010 Rv. 612336, Cass. 6643/2013 Rv. 625475). Al riguardo, questa Corte (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3286 del 1.2/02/2018) ha già affermato che "In tema d'imposta di registro, iL decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi della lett. a) dell'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli "atti di omologazione" contenuto nella lett. g) del detto articolo." Quanto alla eccepita sussistenza di una disparità di trattamento tra fattispecie identiche (omologazione con o senza trasferimento di beni) essa non sussiste trattandosi di ipotesi diverse e con differente disciplina. La fattispecie va ricondotta nell'ambito dell'art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che tassa le cessioni di credito e non già nell'alveo dell'art. 8 cit., che prevede l'applicazione dell'imposta in misura fissa per il provvedimento di omologa. Va sul punto precisato che, pur avendo un precedente di legittimità diffusamente argomentato sulla giustificazione della tassazione fissa in base al «criterio nominalistico» riveniente dalla citata norma, cioè per il generico e nominale riferimento di questa disposizione agli atti «di omologazione» (Cass. 11585/2007 Rv. 598633), va ribadito (conf. Cass. 3286/2018, Cass. n. 6207/2018) che Ric. 2020 n. 23759 sez. MT - ud. 11-05-2022 -3- detto precedente concerne, un concordato senza immediato effetto traslativo (concordato con garanzia), del quale pertanto la Corte ha dovuto constatare l'estraneità alla previsione dell'art. 8 cit.: ipotesi quindi diversa dalla presente. La seguita interpretazione e peraltro in linea col principio generale che àncora l'imposizione di registro agli effetti dell'atto, piuttosto che al relativo titolo (art. 20 d.P.R. 131/1986, pur dopo la modifica di cui alla I. 205/2017)» (cfr. Cass., VI, n. 13352/2020). Nel caso di specie la CTR ha fatto malgoverno dei suestesi principi avendo ritenuto che l'imposta di registro fosse dovuta in misura fissa anziché proporzionale, non avvedendosi che l'Ufficio aveva invece fatto corretta applicazione della normativa sulla tassazione delle cessioni di credito, riferita dall'art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che tassaj in misura proporzionale le cessioni di beni, quale è l'atto impositivo impugnato riprodotto in ricorso per il principio di autosufficienza. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle