CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09657/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Liberati;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Franco SperdutiTomassi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeRusso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FrancoGreco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Angelo d’Adamo, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Gino d’Agostino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AnnamariaCervoni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonellaDelicato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonioSilvestro Quercioli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SimonaAbbondanza, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bongarzone;-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17324/2025Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 9657/2026Data pubblicazione 15/04/2026Giuseppe Forcina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Grazia MariaSperduti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PietroMoretta, [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza n. 1917/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il20/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno poste a carico dellaricorrente secondo il principio della soccombenza; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],antistatario.Così deciso in Roma, il 13/04/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]