CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14739/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.21667/2023 depositata il 20/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 5229/2017 la Sezione specializzata agraria delTribunale di Catania accoglieva la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] DiNumero registro generale 2730/2024Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 14739/2026Data pubblicazione 18/05/2026Stefano, di risoluzione del contratto di affitto per grave inadempimentodell’affittuario [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento deicanoni scaduti e non pagati.Avverso tale sentenza il Musarra proponeva appello eccependo,preliminarmente, la nullità della sentenza di prime cure, in quantoemessa in violazione del principio di immutabilità del collegio giudicante,data la mancata coincidenza tra i giudici che avevano redatto il verbaledi discussione e quelli che avevano redatto e letto il dispositivo.2. All’esito del gravame, la Corte d’Appello di Catania rigettava lapreliminare eccezione di nullità e confermava integralmente l’impugnatasentenza di prime cure.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, affidato ad otto motivi, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza n. 21667/2023 del 20 luglio 2023 questa SupremaCorte di Cassazione così pronunciava: “Accoglie l’ottavo motivo delricorso, disattendendo gli altri, cassa in relazione e, decidendo nelmerito, annulla la sentenza d’appello quanto alla conferma dellacondanna dell’attuale ricorrente ex articolo 96, terzo comma, c.p.c.pronunciata nella sentenza di primo grado; conferma per il resto lasentenza d’appello; compensa le spese processuali”.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso perrevocazione, ex art. 391, n. 4, cod. proc. civ., deducendo che questaCorte, nel rigettare il primo motivo di ricorso, con cui si censuraval’omesso rilievo, da parte del giudice d’appello, della nullità delladecisione di primo grado per la mancata coincidenza tra i giudici indicatinel verbale di discussione e quelli che hanno redatto e letto ildispositivo, sarebbe incorsa in un errore revocatorio.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.Numero registro generale 2730/2024Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 14739/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il ricorrente ed il controricorrente hanno depositato rispettivememorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un motivo che può, in sostanza, ritenersi unico, svolto allepp. 13-19 del ricorso e formulato sotto la rubrica in grassetto “Motivi direvocatoria ex art. 391 bis c.p.c. e 395 c.p.c. n. 4”, il ricorrente deduce:“l’errore commesso dalla corte di legittimità consiste nell’aver affermato,contrariamente a quanto emergente dagli atti di causa, che i giudiciindicati nel verbale di udienza collegiale del 7.12.17 (che hanno quindiassistito alla discussione orale della causa) siano gli stessi di quelliindicati nel dispositivo della sentenza affermando erroneamente che ladiscrasia è (unicamente) riscontrabile tra dispositivo e intestazione dellasentenza. in realtà tale assunto sconta un errore revocatorio, infatti sela corte avesse avuto l'esatta percezione della realtà univocamenteemergente dagli atti processuali (id est verbale di udienza collegiale edispositivo della sentenza) avrebbe certamente valutato che talecoincidenza non c’era, poiché non vi è coincidenza tra i giudici chehanno partecipato alla discussione della causa e redatto il relativoverbale e quelli che hanno redatto e letto il dispositivo”.1.1. Il motivo, e dunque il ricorso, è inammissibile.1.1.1. In primo luogo, la censura difetta di specificità e diautosufficienza, in manifesta violazione dell’art. 366, n. 6 c.p.c.Infatti, a parte un fuggevole riferimento, del seguente tenore:“Sempre in applicazione dei sopra enunciati principi risulta altresìirrilevante la procedura di correzione materiale azionata dal geometra DiStefano nelle more del giudizio di impugnazione, dopo la notificadell’atto di appello”, il ricorrente trascura di rappresentare che - comeinvece rappresentato e documentalmente comprovato dall’odiernocontroricorrente (v. doc. 6, che questa Corte può direttamenteesaminare quale “giudice del fatto processuale”: cfr. Cass., Sez. un., n.Numero registro generale 2730/2024Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 14739/2026Data pubblicazione 18/05/20268077/2712 e successive conformi) - nelle more del giudizio di appello, iltribunale aveva accolto l’ istanza di correzione di errore materiale edaveva pertanto provveduto a correggere l’intestazione del dispositivo edella sentenza; di talché, nell’assumere le proprie conclusioni rispetto alricorso deciso da questa Corte con la qui impugnata sentenza perrevocazione, il Procuratore Generale aveva ritenuto essere stataeliminata la “discrasia” tra l'indicazione dei componenti del collegiogiudicante contenuta nel verbale di discussione e quella contenuta neldispositivo, con conseguente cessazione della materia del contendere.1.1.2. In secondo luogo, ed in via dirimente, valga ricordare chequanto l’odierno ricorrente prospetta come fatto oggetto di errorerevocatorio, ha invece costituito, nel caso di specie, oggetto dicontraddittorio e di discussione tra le parti, e dunque esso ha costituitoun vero e proprio punto controverso della lite, sul quale la sentenza quiimpugnata si è pronunciata svolgendo proprie argomentazioniinterpretative e valutative.Orbene, premesso che l’art. 395, n. 4, c.p.c. annovera tra i casi direvocazione quello in cui “la sentenza è l'effetto di un errore di fattorisultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errorequando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui veritàè incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza diun fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'unoquanto nell'altro caso se il fatto non costituisce un punto controversosul quale la sentenza ebbe a pronunciare”, secondo consolidatoorientamento di legittimità, “Ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ.,richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-biscod. proc. civ., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che ilfatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbiacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualoraNumero registro generale 2730/2024Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 14739/2026Data pubblicazione 18/05/2026l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto didiscussione e della consequenziale pronuncia a seguitodell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice” (v.Cass., n. 27094/2011; Cass., n. 9527/2019).1.1.3. Nella fattispecie, dunque, ricorre l’ipotesi espressamenteesclusa dall’art. 395, n. 4, c.p.c., nella quale il pur prospettato “errore dipercezione” si risolve, in realtà, nella critica all’apprezzamento dellerisultanze processuali, in quanto tale affatto censurabile a mezzo dellaimpugnazione per revocazione.2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 percompensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi,liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 5 marzo 2026.Il PresidenteLINA RUBINO