CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 13074/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala il 27 novembre 2019 in ordine al reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 commesso in Marsala il 27 marzo 2013. L'esponente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art.47 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Con riguardo all'elemento soggettivo del reato di cui si tratta, nel ricorso viene reiterata la doglianza secondo la quale la falsa dichiarazione sarebbe stata determinata da errore. Si deve tenere presente che il reato contestato al ricorrente costituisce un'ipotesi speciale del reato di falso ideologico (Sez. 5, n.12019 del 19/02/2008, Gallo, Rv. 239126; Sez. 5, n. 16338 del 13/04/2006, Bevilacqua, Rv. 234124); si è affermato che «pur essendo richiesto, sotto il profilo psicologico, per la configurabilità di detto reato, il solo dolo generico, deve tuttavia escludersi che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal caso, che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa» (Sez. 5, n. 27770 del 18/05/2004, Belluonno, Rv. 22871101). Rispetto al reato di cui all'art. 483 cod. pen., tuttavia, il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002 sanziona l'omessa comunicazione del reddito previsto per ottenere il beneficio con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità dell'art. 76, (art. 79, comma 1, lett.d). E l'art.76 fa rinvio alla dichiarazione dei redditi IRPEF, oltre che ai redditi di tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con l'istante. Seppure non si possa ignorare che la norma incriminatrice, per quanto rapporti la falsità della dichiarazione sostitutiva al modello dell'art. 483 cod. pen., la esprima in effetti in una previsione complessa, tanto non esclude la chiarezza del dato normativo, insuscettibile di essere frainteso. Come è stato chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152) la dichiarazione non ha, infatti, ad oggetto la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio o per il suo mantenimento, bensì i dati da cui l'istante la induce ("determina") quale risultato, suscettibile di valutazione discrezionale seppur vincolata dell'organo destinatario, come nel caso della dichiarazione IRPEF, su cui si modella. Fine della norma incriminatrice è, dunque, quello di soddisfare la necessità della compiuta ed affidabile informazione del destinatario che, a fronte della complessità e del tenore dell'istanza cui è speculare la valutazione da svolgere, ha urgenza di decidere. Da tale presupposto discende il corollario per cui la norma richiamata dall'art.95 d.P.R. n. 115 del 2002 debba configurarsi come legge extrapenale integratrice del precetto penale, in quanto si tratta di regola posta proprio al fine di individuare i dati che devono essere portati a conoscenza del magistrato per valutare, in primo luogo, l'ammissibilità dell'istanza e, successivamente, la sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La motivazione offerta dalla Corte territoriale risulta conforme ai sopra indicati principi e connotata da argomentazioni esenti da manifesta illogicità, avverso le quali vengono qui riproposte identiche argomentazioni. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] glierp estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Eugenia 5eyrao [OSCURATO:PERSONA] D E' P