CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30760/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino dell'Il dicembre 2020, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Torino del 7 dicembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, episodi accertati in Torino il 5 dicembre 2019; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto alle censure sollevate nell'atto di appello, è manifestamente infondato, perché del tutto generico e assertivo, non avendo il ricorrente spiegato a quali specifiche censure la sentenza impugnata avrebbe omesso di dare risposta, non potendosi sottacere che, in realtà, la Corte territoriale non ha mancato di fornire adeguata motivazione rispetto alle doglianze sollevate, che invero concernevano unicamente il trattamento sanzionatorio; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio