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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37214/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )-101/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della medesima sede giudiziaria aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011, condannandolo alla pena di mesi 8 di rec usione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alla contestata recidiva, e con l'applicazione della diminuente per la scelta del rito abbreviato.

2. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso pe- cassazione il difensore del condannato, deducendo un unico motivo con cui lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. l'assenza di un adeguato percorso motivazionale giustificativo della decisione di non concedere all'imputato il minimo della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

La doglianza sulla dosimetria della pena è del tutto disancorata dal contenuto della decisione impugnata che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, ha determinato la pena nella misura minima prevista dall'editto (un anno di reclusione) ulteriormente riducendola in quella inflitta ai sensi degli artt. 438 e seg. cod. proc. pen. 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugrazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nere in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )-101/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della medesima sede giudiziaria aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011, condannandolo alla pena di mesi 8 di rec usione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alla contestata recidiva, e con l'applicazione della diminuente per la scelta del rito abbreviato. 2. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso pe- cassazione il difensore del condannato, deducendo un unico motivo con cui lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. l'assenza di un adeguato percorso motivazionale giustificativo della decisione di non concedere all'imputato il minimo della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. La doglianza sulla dosimetria della pena è del tutto disancorata dal contenuto della decisione impugnata che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, ha determinato la pena nella misura minima prevista dall'editto (un anno di reclusione) ulteriormente riducendola in quella inflitta ai sensi degli artt. 438 e seg. cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugrazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nere in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 aprile 202
Sentenza Cassazione n. 37214/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris