CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 44273/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1-R449~[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/santita le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ricorre avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Cosenza, nella veste di giudice dell'esecuzione, ha revocato il provvedimento di cumulo n. 34/24 SIEP emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, inflitta con la sentenza n. 236/2023 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Cosenza in data 1.6.2023. 1.1. Lamenta il ricorrente, col primo motivo, che il giudice dell'esecuzione non era stato investito da specifica richiesta in tal senso dell'interessato, atteso che l'incidente di esecuzione era rubricato in modo generico come "questioni sul titolo esecutivo". Il giudice in ogni caso avrebbe revocato l'ordine di carcerazione emesso dal pubblico ministero sul presupposto erroneo che vi sarebbe stato solo un giudicato parziale, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., nella sentenza n. 329/23 del 26.9.2023 di patteggiamento di anni 5 mesi 4 di reclusione e 26.000,00 euro di multa, mentre in realtà l'intera sentenza era passata in giudicato con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. 1.2. Col secondo motivo, deduce la violazione del giudicato ex art. 648 cod. pen., perché la sentenza di patteggiamento n. 329/2023 del 6.9.2023 avrebbe riconosciuto la continuazione con un reato estraneo a detto giudizio, sul quale non si era ancora formato il giudicato. 1.3. Col terzo motivo il ricorrente deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte dell'ordinanza in cui, disponendo la revoca del cumulo del 1.3.2024, limitatamente alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione e la multa di 20.000,00 euro di cui alla sentenza 236/2023, ha disapplicato in fase esecutiva il vincolo della continuazione riconosciuto dal Gip di Cosenza, mentre affermando l'esecutività della pena di anni 1 di reclusione ed euro 6000 di multa, per il reato ancora sub iudice, ha di fatto tenuto conto in fase esecutiva del vincolo della continuazione e delle conseguenze che ne erano derivate sul punto della quantificazione della pena. 7 ,/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento degli altri motivi. Il giudice ha revocato in parte l'ordine di carcerazione emesso dal pubblico ministero, ritenendo erroneamente che vi sarebbe stato, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., solo un giudicato parziale (limitato alla pena di un anno di reclusione e 6000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 T.U. stup. giudicato con la sentenza emessa nel proc. n. 540/23 RGNR e 451/23 [OSCURATO:PERSONA]), atteso che la ulteriore pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione per l'altro reato di cui all'art. 73 T.U. stup. (unito in continuazione col primo reato) di cui alla sentenza di condanna n. 329/23 emessa dal Gup del Tribunale di Cosenza (già confermata dalla Corte di appello di Catanzaro il 24.1.2024 con rito abbreviato nel processo proc. 3229/22 RGNR e 2595 [OSCURATO:PERSONA]), non fosse ancora passata in giudicato, stante la pendenza in cassazione del relativo ricorso (pag. 1 dell'ordinanza impugnata). Al contrario, in data 6.2.2024 la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sicché anche la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 24.1.2024 era passata in giudicato prima del 13.6.2024, data della decisione del giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che l'ordine di carcerazione emesso dal pubblico ministero sull'intera pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione e 26.000 euro di multa era pienamente legittimo e non poteva essere revocato nemmeno in parte. 2. A seguito dell'accoglimento del ricorso, la Corte deve annullare senza rinvio l'impugnata ordinanza e la cancelleria deve comunicare tale decisione al Procuratore della Repubblica di Cosenza, per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso