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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 39324/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/4/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 aprile 2022, la Corte di cassazione, Sezione Seconda, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 16 novembre 2020 della Corte di appello di Caltanissetta e, pertanto, ha reso definitiva la condanna del predetto per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. commesso mediante la vendita fraudolenta di beni attraverso la piattaforma "Subito.it".

Con il passaggio in giudicato della sentenza è iniziato il decorso del temine di tre mesi entro il quale [OSCURATO:PERSONA] deve adempiere al pagamento della provvisionale al quale è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. denunciando l'omesso esame del motivo di ricorso concernente la richiesta di revoca della subordinazione al pagamento della provvisionale apposta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena perché adottata in violazione dell'art. 165 cod. pen. motivo che, secondo la sentenza della Corte di Cassazione, era inammissibile perché proposto per la prima volta con il ricorso.

Il ricorrente ha allegato i motivi di appello nei quali, sostiene, tale deduzione era stata proposta e non aveva costituito oggetto di specifico esame dei giudici della Corte di merito.

3. Con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], in vista della scadenza del termine di tre mesi per l'adempimento della statuizione civile, cui era subordinata l'applicazione della pena sospesa, ha chiesto la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen..

Con ordinanza resa all'udienza del 7 luglio 2022, questa Corte ha accolto l'istanza di sospensione apparendo configurabile un caso di eccezionale gravità poiché l'esecuzione della pena, in conseguenza del mancato adempimento della provvisionale, avrebbe potuto costituire un pregiudizio irreversibile, non suscettibile di restitutio in integrum nel caso di eventuale accoglimento del ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

Costituisce principio di diritto consolidato quello che l'errore di fatto rilevante ai fini del ricorso straordinario inerisce esclusivamente alla "sviamento" del giudizio, che ricorre solo e quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e che sia evincibile, nell'uno e nell'altro caso dal testo della sentenza impugnata, "ictu oculi"; ovvero, ancora, quando "una vera e propria svista materiale, ossia una disattenzione di ordine meramente percettivo [...] abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza" di uno specifico motivo di impugnazione "immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso" e, inoltre, dotato del requisito della "decisività" (Sez.

U, n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile).

Ritiene il Collegio che non è ravvisabile nella sentenza del 13 aprile 2022 della Seconda Sezione penale di questa Corte un errore di fatto o percettivo nella parte in cui il Collegio ha ritenuto non proposto In appello il motivo di ricorso relativo all'omesso controllo delle condizioni economiche dell'imputato ai fini della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, motivo, questo da inquadrare - ai fini del ricorso proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. - quale vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato in relazione all'art. 165 cod. pen. e, dunque, da devolvere in primo luogo al giudice di appello (art. 609, comma 2, cod. proc. pen.) e involgente un'analisi di merito incompatibile con il giudizio di legittimità.

Effettivamente tale motivo non era stato devoluto al giudice di appello che aveva esaminato, invece, la richiesta di revoca della subordinazione del beneficio della pena sospesa al pagamento della provvisionale avanzata in appello sulla scorta di una duplice argomentazione sia perché la somma liquidata era eccessivamente onerosa rispetto alle condizioni economiche dell'imputato (vedi pag. 8 dei motivi di appello, nella parte in cui si chiede la revoca della provvisionale o la riduzione della stessa) sia perché l'appellante allegava l' "ingiustizia" della condanna in solido che coinvolgeva anche un imputato al quale il beneficio della pena sospesa non era stato riconosciuto e, dunque, non interessato all'adempimento della statuizione civile sicché l'Urso si trovava "ove ne abbia la possibilità" a pagare l'intera somma per godere del beneficio (pag. 7 dei motivi di appello).

Nella sentenza di appello erano stati esaminati i motivi devoluti evidenziando, da un lato, la natura certa del danno patrimoniale e, dall'altro, "la necessità della subordinazione del beneficio della pena sospesa all'adempimento della provvisionale, quale elemento che concorreva a definire in senso positivo il giudizio di prognosi postuma relativo alle future condotte di vita del prevenuto, specie tenuto conto dell'indole dal medesimo manifestata rendendosi protagonista di analoghe condotte delittuose in un ristretto arco temporale (cfr. la condanna risultante dal suo certificato del casellario giudiziale per in reato di truffa commesso, analogamente, nel mese di maggio dell'anno 2015)".

Il motivo di impugnazione dedotto dal ricorrente con l'originario ricorso, riportato nella sentenza del 13 aprile 2022 e non contestato, consistente nell'omesso controllo delle condizioni economiche dell'imputato e violazione delle condizioni di cui all'art. 165 cod. pen., non era dunque sovrapponibile al tema devoluto alla Corte di merito con l'appello che evocava, sul piano astratto, al confronto tra le posizioni degli imputati, la condizione di maggior sfavore che viene a determinarsi per l'imputato che veda subordinato il beneficio della pena sospesa all'adempimento della provvisionale rispetto all'imputato che non possa usufruire del beneficio della pena sospesa e l'onerosità dell'adempimento chiedendo, altresì, la revoca o riduzione della provvisionale perché eccessiva.

Rileva il Collegio che gli aspetti relativi al "quantum" della provvisionale non involgono alcun apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato - che il giudice, anche in via equitativa, determina sulla base del prevedibile ammontare del danno - ed è solo con riferimento alla sospensione condizionale della pena, un istituto direttamente incidente sulla punizione inflitta all'imputato, quindi ai fini dell'esercizio della pretesa punitiva, che - secondo la giurisprudenza- il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse, se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, Gullino, Rv. 278799).

Correttamente, sulla scorta dei motivi di appello oggetto della sentenza del 6 novembre 2020, il Collegio della Seconda Sezione penale ha ritenuto che la questione dedotta in sede di legittimità non era stata devoluta al giudice di appello dinanzi al quale erano state trattate questioni diverse, ancorché attinenti alla condizione di adempimento della provvisionale apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena, e tenuto conto che l'aspetto inerente alle condizioni economiche dell'imputato che beneficia della pena sospesa involge la necessità di allegazioni specifiche a cura dell'imputato stesso se dagli atti non emergono elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione impostagli.

Non si è, dunque, in presenza di una svista del giudice della Corte di Cassazione, di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di uno specifico motivo.

Ciò è tanto più vero perché, in presenza di motivi di appello involgenti l'esame di tematiche diverse - quali l'ingiustizia della condanna solidale e la gravosità dell'adempimento per l'imputato che si trovi costretto ad adempiere per usufruire del beneficio della pena sospesa - il giudice di legittimità era chiamato ad una interpretazione dell'atto di ricorso, del motivo dedotto e delle sue ragioni giustificative svolgendo un'attività di esame e trattazione, in comparazione con i motivi di appello, il cui risultato, anche nel caso in cui si fosse stati in presenza di un errore, comporta che si è in presenza di un errore di tipo valutativo che non può costituire oggetto dell'impugnazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e non di un errore di fatto o di una mera svista, nel senso innanzi precisato. 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 16 novembre 2021, sospensione disposta con ordinanza del 7 luglio 2022. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Revoca l'ordinanza sospensiva della e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/4/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 aprile 2022, la Corte di cassazione, Sezione Seconda, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 16 novembre 2020 della Corte di appello di Caltanissetta e, pertanto, ha reso definitiva la condanna del predetto per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. commesso mediante la vendita fraudolenta di beni attraverso la piattaforma "Subito.it". Con il passaggio in giudicato della sentenza è iniziato il decorso del temine di tre mesi entro il quale [OSCURATO:PERSONA] deve adempiere al pagamento della provvisionale al quale è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. denunciando l'omesso esame del motivo di ricorso concernente la richiesta di revoca della subordinazione al pagamento della provvisionale apposta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena perché adottata in violazione dell'art. 165 cod. pen. motivo che, secondo la sentenza della Corte di Cassazione, era inammissibile perché proposto per la prima volta con il ricorso. Il ricorrente ha allegato i motivi di appello nei quali, sostiene, tale deduzione era stata proposta e non aveva costituito oggetto di specifico esame dei giudici della Corte di merito. 3. Con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], in vista della scadenza del termine di tre mesi per l'adempimento della statuizione civile, cui era subordinata l'applicazione della pena sospesa, ha chiesto la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.. Con ordinanza resa all'udienza del 7 luglio 2022, questa Corte ha accolto l'istanza di sospensione apparendo configurabile un caso di eccezionale gravità poiché l'esecuzione della pena, in conseguenza del mancato adempimento della provvisionale, avrebbe potuto costituire un pregiudizio irreversibile, non suscettibile di restitutio in integrum nel caso di eventuale accoglimento del ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Costituisce principio di diritto consolidato quello che l'errore di fatto rilevante ai fini del ricorso straordinario inerisce esclusivamente alla "sviamento" del giudizio, che ricorre solo e quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e che sia evincibile, nell'uno e nell'altro caso dal testo della sentenza impugnata, "ictu oculi"; ovvero, ancora, quando "una vera e propria svista materiale, ossia una disattenzione di ordine meramente percettivo [...] abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza" di uno specifico motivo di impugnazione "immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso" e, inoltre, dotato del requisito della "decisività" (Sez. U, n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile). Ritiene il Collegio che non è ravvisabile nella sentenza del 13 aprile 2022 della Seconda Sezione penale di questa Corte un errore di fatto o percettivo nella parte in cui il Collegio ha ritenuto non proposto In appello il motivo di ricorso relativo all'omesso controllo delle condizioni economiche dell'imputato ai fini della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, motivo, questo da inquadrare - ai fini del ricorso proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. - quale vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato in relazione all'art. 165 cod. pen. e, dunque, da devolvere in primo luogo al giudice di appello (art. 609, comma 2, cod. proc. pen.) e involgente un'analisi di merito incompatibile con il giudizio di legittimità. Effettivamente tale motivo non era stato devoluto al giudice di appello che aveva esaminato, invece, la richiesta di revoca della subordinazione del beneficio della pena sospesa al pagamento della provvisionale avanzata in appello sulla scorta di una duplice argomentazione sia perché la somma liquidata era eccessivamente onerosa rispetto alle condizioni economiche dell'imputato (vedi pag. 8 dei motivi di appello, nella parte in cui si chiede la revoca della provvisionale o la riduzione della stessa) sia perché l'appellante allegava l' "ingiustizia" della condanna in solido che coinvolgeva anche un imputato al quale il beneficio della pena sospesa non era stato riconosciuto e, dunque, non interessato all'adempimento della statuizione civile sicché l'Urso si trovava "ove ne abbia la possibilità" a pagare l'intera somma per godere del beneficio (pag. 7 dei motivi di appello). Nella sentenza di appello erano stati esaminati i motivi devoluti evidenziando, da un lato, la natura certa del danno patrimoniale e, dall'altro, "la necessità della subordinazione del beneficio della pena sospesa all'adempimento della provvisionale, quale elemento che concorreva a definire in senso positivo il giudizio di prognosi postuma relativo alle future condotte di vita del prevenuto, specie tenuto conto dell'indole dal medesimo manifestata rendendosi protagonista di analoghe condotte delittuose in un ristretto arco temporale (cfr. la condanna risultante dal suo certificato del casellario giudiziale per in reato di truffa commesso, analogamente, nel mese di maggio dell'anno 2015)". Il motivo di impugnazione dedotto dal ricorrente con l'originario ricorso, riportato nella sentenza del 13 aprile 2022 e non contestato, consistente nell'omesso controllo delle condizioni economiche dell'imputato e violazione delle condizioni di cui all'art. 165 cod. pen., non era dunque sovrapponibile al tema devoluto alla Corte di merito con l'appello che evocava, sul piano astratto, al confronto tra le posizioni degli imputati, la condizione di maggior sfavore che viene a determinarsi per l'imputato che veda subordinato il beneficio della pena sospesa all'adempimento della provvisionale rispetto all'imputato che non possa usufruire del beneficio della pena sospesa e l'onerosità dell'adempimento chiedendo, altresì, la revoca o riduzione della provvisionale perché eccessiva. Rileva il Collegio che gli aspetti relativi al "quantum" della provvisionale non involgono alcun apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato - che il giudice, anche in via equitativa, determina sulla base del prevedibile ammontare del danno - ed è solo con riferimento alla sospensione condizionale della pena, un istituto direttamente incidente sulla punizione inflitta all'imputato, quindi ai fini dell'esercizio della pretesa punitiva, che - secondo la giurisprudenza- il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse, se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, Gullino, Rv. 278799). Correttamente, sulla scorta dei motivi di appello oggetto della sentenza del 6 novembre 2020, il Collegio della Seconda Sezione penale ha ritenuto che la questione dedotta in sede di legittimità non era stata devoluta al giudice di appello dinanzi al quale erano state trattate questioni diverse, ancorché attinenti alla condizione di adempimento della provvisionale apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena, e tenuto conto che l'aspetto inerente alle condizioni economiche dell'imputato che beneficia della pena sospesa involge la necessità di allegazioni specifiche a cura dell'imputato stesso se dagli atti non emergono elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione impostagli. Non si è, dunque, in presenza di una svista del giudice della Corte di Cassazione, di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di uno specifico motivo. Ciò è tanto più vero perché, in presenza di motivi di appello involgenti l'esame di tematiche diverse - quali l'ingiustizia della condanna solidale e la gravosità dell'adempimento per l'imputato che si trovi costretto ad adempiere per usufruire del beneficio della pena sospesa - il giudice di legittimità era chiamato ad una interpretazione dell'atto di ricorso, del motivo dedotto e delle sue ragioni giustificative svolgendo un'attività di esame e trattazione, in comparazione con i motivi di appello, il cui risultato, anche nel caso in cui si fosse stati in presenza di un errore, comporta che si è in presenza di un errore di tipo valutativo che non può costituire oggetto dell'impugnazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e non di un errore di fatto o di una mera svista, nel senso innanzi precisato. 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 16 novembre 2021, sospensione disposta con ordinanza del 7 luglio 2022. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Revoca l'ordinanza sospensiva della e
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