CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 luglio 2024
Cassazione n. 37157/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 7 febbraio 2023, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di cui all'art. 595, commi 1 e 3, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], gerenti l'impresa condotta sotto l'insegna IDEA, costituitesi quali parti civili, liquidando in loro favore, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il giudizio, la somma di Euro 5.000,00. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha denunciato il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, deducendo che, alla stregua delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, che prevedono che per i processi avanti il giudice per l'udienza preliminare possa essere liquidato alle parti civili un rimborso per le spese di lite computato conteggiando solo lo studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio (di modo che, nel caso in questione, il rimborso non avrebbe potuto superare la somma di Euro 2.411,00), il giudice avrebbe dovuto specificamente indicare le ragioni per le quali aveva liquidato un rimborso in favore delle costituite parti civili pari ad Euro 5.000,00. 3. Con memoria in data 18 luglio 2024, il difensore delle parti civili ha chiesto che il ricorso sia rigettato, avendo il giudice censurato accolto la richiesta di liquidazione delle spese di lite formulata nell'interesse delle stesse avendole correttamente ritenute congrue in relazione a tutta l'attività di assistenza e rappresentanza espletata dal loro patrono, come dettagliatamente indicata nella presentata nota-spese. 4. Con requisitoria per iscritto in data 19 luglio 2024, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore delle parti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, per nuovo giudizio sul punto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il diritto vivente ha statuito che è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e all'esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito (Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Rv. 250680). A suffragio, le Sezioni Unite hanno evidenziato che la domanda di rifusione delle spese processuali, avanzata dalla parte civile nell'ambito del processo instaurato nelle forme di cui all'art. 444 cod. proc. pen., è estranea all'accordo intercorrente tra il pubblico ministero e l'imputato, di modo che il giudice è tenuto a provvedere su tale richiesta, con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di "condanna", soltanto dopo avere positivamente vagliato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena concordata tra le parti essenziali del processo, con un capo della sentenza rispetto al quale la parte interessata (imputato o parte civile che sia) è legittimata a formulare i rilievi attinenti alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità, alla loro documentazione. 2. Ne viene che il giudice, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, è tenuto a fornire un'adeguata motivazione sulle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo al numero e all'importanza delle questioni trattate, alla tipologia e all'entità delle prestazioni difensive in relazione ai parametri fissati dalla normativa vigente. L'osservanza di tale dovere, che costituisce il risvolto del potere discrezionale di disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese sostenute dalla parte civile, è preordinata a consentire alle parti la doverosa verifica in ordine alla pertinenza delle singole voci dì spesa e all'osservanza delle altre condizioni di legge nella relativa liquidazione (Sez. 4, n. 6538 del 09/01/2018, Rv. 272342; Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Rv. 259101). Pertanto, una determinazione globale, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non consente alle parti di verificare il rispetto dei parametri normativi di riferimento e di censurarne l'eventuale onerosità; di contro, una determinazione analitica consente, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai criteri di determinazione fissati dalla normativa di riferimento (Sez. 5, n. 39208 del 28/09/2010, Rv. 248661; Sez. 4, n. 10920 del 29/11/2006, dep. 2007, Rv. 236186; Sez. 2, n. 39626 del 11/05/2004, Rv. 230052). 3. La mancata osservanza da parte del giudice qui censurato del dovere di fornire, nel liquidare le spese di lite alle parti civili, adeguata motivazione sia in ordine alle voci riferibili alle singole attività defensionali espletate dal loro patrono, sia in ordine alla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive, comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore delle parti civili.4. In ossequio al principio di diritto secondo cui «In tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice penale "a quo" se la relativa statuizione manchi del tutto; mentre l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in base all'art. 622 cod. proc. pen., laddove l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese ovvero il "quantum" effettivamente liquidato dal giudice>>, nel caso di specie l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, per nuovo giudizio sul punto. 5. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore delle parti civili e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore delle parti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello