CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00615/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27010- 20 2 2 R.G. proposto da: COMUNE di MARUGGIO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e dife so in virtù di procur a special e in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c., ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Arcione, n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Taranto, alla via Plinio, n. 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura special e allegata in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], direttore della Direzione legale in virtù di procura per notar Mori del 12.1.2022, rappresentato e dife so in virtù di procur a special e allegata in calce al controricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c.,ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Lovanio, n. 16, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE e CURATORE del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATO avverso la sentenza n. 258/2022 della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo (nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti della parte rimasta intimata); P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna parte ricorrent e a rimborsare alla controricorrente , “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli oneri accessori come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00; condanna parte ricorrent e a rimborsare all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - difensore del controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. - il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli oneri accessori come per legge ed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00. Co