Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:553
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C-208/06 e C-209/06
[OSCURATO:PERSONA] AG
contro
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal [OSCURATO:PERSONA])
«Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Videocamere»
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 settembre 2007
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Videocamere con funzione DV-in attivabile dopo lo sdoganamento
Una videocamera può essere classificata nella sottovoce 8525 40 99 della nomenclatura combinata riportata all’allegato I del
regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, solo se la funzione
di registrazione delle immagini e dei suoni provenienti da fonti che non siano la videocamera o il microfono integrati (funzione
DV-in), che rappresenta la caratteristica essenziale di una videocamera rientrante nella detta sottovoce è attiva al momento
dello sdoganamento o se, anche quando il fabbricante non ha inteso mettere in risalto tale caratteristica, la detta funzione
possa essere attivata successivamente a tale momento mediante un’agevole manipolazione dell’apparecchio da parte di un utente
che non disponga di competenze particolari, senza che la videocamera subisca una modifica materiale. Nell’ipotesi di un’attivazione
successiva, è parimenti necessario, da un canto, che, in seguito all’attivazione, la videocamera abbia un funzionamento analogo
a quello di un’altra videocamera in cui la funzione DV-in sia attiva all’atto dello sdoganamento e, d’altro canto, che essa
abbia un funzionamento autonomo. La sussistenza di tali requisiti deve poter essere verificata all’atto dello sdoganamento.
Spetta al giudice nazionale valutare se tali requisiti siano soddisfatti. Se tali requisiti non sono soddisfatti, la videocamera
deve essere classificata nella sottovoce 8525 40 91 della nomenclatura combinata.
(v. punti 35, 44, dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
27 settembre 2007 (
*
)
«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Videocamere»
Nei procedimenti riuniti C‑208/06 e C‑209/06,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania), con decisioni 4 maggio 2006, pervenute in cancelleria l’8 maggio 2006, nelle cause
[OSCURATO:PERSONA] AG
(C‑208/06)
contro
[OSCURATO:PERSONA]
,
e
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
(C‑209/06)
contro
[OSCURATO:PERSONA]
,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA], U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh
(relatore), giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 marzo 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dall’avv. H. Nehm, Rechtsanwalt;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A.‑L. During, in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agente, assistita dal sig.
B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione delle sottovoci 8525 40 91 e 8525 40 99 della nomenclatura
combinata riportata all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA]
13 ottobre 2000, n. 2263 (GU L 264, pag. 1), dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 6 agosto 2001, n. 2031 (GU L 279, pag. 1),
e dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 11 settembre 2003, n. 1789 (GU L 281, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).
2 Tali domande sono state proposte alla Corte nell’ambito di due controversie tra, rispettivamente, la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]») e lo [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e, dall’altra, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
e lo [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla classificazione nella NC di videocamere importate dalle due società in Germania.
Contesto normativo
3 La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, si basa sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle
merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane,
e introdotto mediante la convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata per conto della Comunità
con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre
del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni ad essa peculiari.
4 Nella seconda parte della NC figura la sezione XVI, che comprende il capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale
elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la
riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi».
5 La voce 8525 40, intitolata «Videoapparecchi per la presa di immagini fisse ed altri camescopes; apparecchi fotografici numerici»,
comprende la sottovoce 8525 40 91, intitolata «altri camescopes: che permettono unicamente la registrazione del suono o delle
immagini prese dalla telecamera» e la sottovoce 8525 40 99, intitolata «altri camescopes: altri».
6 Occorre precisare che la formulazione delle sottovoci 8525 40 91 e 8525 40 99 è identica nei regolamenti n. 2263/2000, n. 2031/2001
e n. 1789/2003.
7 Le videocamere classificate nella sottovoce 8525 40 91 sono assoggettate ad un dazio doganale del 4,9%, mentre tale dazio
è pari, per quelle comprese nella sottovoce 8525 40 99, ad un’aliquota del 14%.
8 Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, A, di essa, dispongono, in
particolare, quanto segue:
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
(…)
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito
purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare
come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
(…)»
9 [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee pubblica, sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, a intervalli regolari e conformemente all’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2658/87, delle note esplicative della nomenclatura
combinata delle Comunità europee (in prosieguo: le «note esplicative»). Tali note relative al regolamento n. 2263/2000 (GU 2000,
C 199, pag. 1), parzialmente applicabili alla causa C‑209/06, precisavano, con riguardo alla sottovoce 8525 40 99:
«altri
Rientrano nella presente sottovoce le combinazioni di apparecchi, dette “camescopes”, consistenti in una videocamera e un
apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica, i quali, oltre alle immagini riprese dalla videocamera, consentono
di registrare anche programmi televisivi. Le immagini registrate possono essere riprodotte mediante un apparecchio ricevente
per la televisione esterno.
Rientrano invece nella sottovoce 8525 40 91 i “camescopes” con i quali è possibile unicamente registrare le immagini riprese
dalla videocamera e riprodurle su un apparecchio ricevente per la televisione esterno».
10 Le note esplicative sono state modificate in esito ad una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 6 luglio 2001 (GU C 190, pag. 10).
Quanto alla sottovoce 8525 40 99, è stato ripreso il precedente disposto ed è stato inserito il seguente comma intermedio:
«Questa sottovoce comprende anche i videoregistratori con input coperto con una placca o in altro modo, oppure con interfaccia
video che possa conseguentemente essere attivata, in qualità di input, mediante un software. Questi apparecchi sono inoltre
destinati a registrare programmi televisivi ed altre immagini video provenienti dall’esterno».
11 La redazione delle note esplicative è rimasta invariata a seguito dei regolamenti n. 2031/2001 e n. 1789/2003.
Cause principali e questioni pregiudiziali
Fatti comuni alle due cause
12 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno importato in Germania videocamere digitali munite di «interfaccia IEEE 1394», che consente il trasferimento
di dati digitali. I detti apparecchi sono dotati di un programma composto da una serie di comandi e da un piccolo schermo
a colori «LCD».
13 Dalla descrizione di tali prodotti e dalle relative istruzioni per l’uso risulta che l’acquirente poteva prendere visione
delle videoregistrazioni realizzate grazie all’apparecchio sullo schermo a colori «LCD», ovvero trasferirle, mediante cavi
idonei, su altri apparecchi, come ad esempio un televisore, che offrono un’immagine molto più grande e di qualità migliore.
Tale funzione è generalmente indicata con l’espressione «DV‑out».
14 Talune altre videocamere hanno la possibilità di registrare i dati provenienti da altri apparecchi, in tali casi le videocamere
sono quindi utilizzate come magnetoscopi per registrare sequenze digitali provenienti da un computer, come ad esempio una
ripresa. Tale funzione, generalmente chiamata «DV‑in», non è stata menzionata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] all’atto dell’importazione
delle videocamere oggetto della causa principale.
15 Peraltro, né i produttori delle dette videocamere, né la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] proponevano, nelle descrizioni delle dette videocamere
o nelle relative istruzioni, di attivare successivamente la funzione DV‑in ovvero di consentire a terzi di effettuare tale
attivazione. Le due società, per contro, hanno importato negli stessi periodi videocamere con riguardo alle quali era chiaramente
precisato che possedevano la funzione DV‑in.
Causa C‑208/06
16 Nel febbraio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al competente ufficio doganale di Essen‑Stadthafen (Germania) lo sdoganamento, in vista
dell’immissione in libera pratica, di una videocamera digitale del tipo MD 9069, dichiarandola classificata nella sottovoce
8525 40 91 della NC. Il detto ufficio classificava tale videocamera come merce ricompresa nella sottovoce 8525 40 99 della
NC.
17 Nel ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in sostanza, che al momento determinante dell’accettazione
della dichiarazione in dogana della videocamera la funzionalità DV-in sarebbe stata assente. Del pari, essa ha precisato che
il fabbricante di tale telecamera gli aveva fatto presente che l’apparecchio poteva acquisire la funzionalità DV‑in solo mediante
una nuova programmazione della «memoria breve programmabile cancellabile», il che avrebbe richiesto un nuovo assetto, ovvero
la sostituzione della scheda da parte di un ingegnere qualificato. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha fatto valere di aver ricevuto informazioni
tariffarie vincolanti da parte di un ufficio doganale olandese, che aveva classificato le medesime videocamere nella sottovoce
8525 40 91 della NC.
18 [OSCURATO:PERSONA] ha disposto una perizia sulla questione se – ed eventualmente come – la videocamera possa, senza
modifica del materiale, essere regolata in modo da poter anche registrare le immagini ed i suoni ripresi da apparecchi esterni.
19 In esito al deposito della relazione del perito, il giudice del rinvio si è interrogato in ordine alla classificazione della
videocamera controversa ed ha rilevato che, all’epoca del fatto da cui è sorto il debito doganale, la detta videocamera non
presentava ancora le caratteristiche pertinenti ai fini della classificazione, ma le aveva acquisite o avrebbe potuto acquisirle
solo successivamente, grazie ad una regolazione.
20 Del pari, il giudice del rinvio ha sottolineato che la questione della classificazione delle merci che non presentano talune
caratteristiche in sede di sdoganamento ma che le acquisiscono successivamente grazie ad una regolazione non ha una soluzione
uniforme nel sistema giuridico comunitario e invoca, su tale punto, le informazioni tariffarie vincolanti olandesi dedotte
dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché una decisione della Commission de conciliation et d’expertise douanière française del 7 ottobre 2003.
Tale giudice, di conseguenza, si è posto la questione dell’incidenza di regolazioni successive in ordine alla classificazione
della merce.
21 Alla luce di tali elementi, il [OSCURATO:PERSONA] decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
la seguente questione pregiudiziale:
«Se una videocamera che, al momento della sua importazione, non è idonea a registrare segnali video esterni, debba essere
classificata nella sottovoce 8525 4099 NC ove mediante certi comandi sia possibile attivarne a posteriori l’interfaccia come
entrata video, nonostante il fatto che fabbricante e venditore non abbiano fatto riferimento a questa possibilità, né l’abbiano
avallata».
Causa C‑209/06
22 Tra il mese di luglio 2001 e di febbraio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha immesso in libera pratica videocamere dei modelli MV 400, MV 425
e MV 3 MC, dichiarandoli ricompresi nella sottovoce 8525 40 91 della NC. Durante una verifica, l’ufficio doganale di [OSCURATO:PERSONA]
(Germania) ha concluso che tali videocamere dovessero essere classificate nella sottovoce 8525 40 99 della NC. Avverso tale
classificazione è stato proposto ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA].
23 A sostegno del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato la differenza tra i modelli di videocamera che essa importa, a seconda se
siano forniti o meno della funzionalità DV‑in ed ha fatto valere che, quanto alle videocamere controverse, la detta funzionalità
può essere attivata solo procedendo a modifiche del materiale. [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti sostenuto che, se la classificazione
nella sottovoce 8525 40 99 potesse essere accolta qualora la funzionalità DV‑in sia attivata successivamente allo sdoganamento,
ciò si porrebbe in contrasto con un principio fondamentale essenziale della classificazione doganale. Il fatto di basarsi
su un’attivazione successiva allo sdoganamento comporterebbe incertezza in ordine alla stessa esistenza di tale attivazione
e, dunque, sulla classificazione della merce.
24 Il giudice del rinvio ha disposto una perizia identica a quella eseguita nella causa concernente la [OSCURATO:PERSONA].
25 In esito al deposito della relazione del perito, il [OSCURATO:PERSONA] decideva di sospendere il procedimento e di sollevare
dinanzi alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se una videocamera che, al momento della sua importazione, non è idonea a registrare segnali video esterni, debba essere
classificata nella sottovoce 8525 4099 NC ove mediante un certo software sia possibile attivarne a posteriori l’interfaccia
come entrata video, nonostante il fatto che fabbricante e venditore non abbiano fatto riferimento a questa possibilità, né
l’abbiano avallata».
26 Con ordinanza 26 giugno 2006 del presidente della Corte, le cause C‑208/06 e C‑209/06 sono state riunite ai fini delle fasi
scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni sottoposte alla Corte
27 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che le questioni pregiudiziali devono essere risolte in senso negativo e deducono diversi
argomenti in base ai quali le videocamere oggetto della causa principale dovrebbero essere classificate nella sottovoce 8525 40 91
e non nella sottovoce 8525 40 99.
28 Esse sottolineano, anzitutto, che nessuna di tali videocamere, al momento dello sdoganamento, poteva registrare segnali video
esterni. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], può essere ritenuta una caratteristica oggettiva del materiale solo la funzionalità del software
che era operativa all’atto dello sdoganamento.
29 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fanno parimenti valere che qualsivoglia trasformazione, ivi compresa la manipolazione dei codici e dei
parametri del software preposti al controllo della funzione DV, effettuata senza l’accordo del fabbricante, costituirebbe
pertanto, per tali società, una violazione dei loro diritti di proprietà industriale.
30 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], infine, hanno precisato che il perito nominato dal giudice del rinvio aveva dovuto compiere uno sforzo
particolare per attivare la funzionalità DV‑in. All’udienza, le società hanno aggiunto che, dopo l’attivazione di tale funzionalità,
le videocamere oggetto della causa principale possono funzionare come magnetoscopio solo in quanto siano collegate con un
personal computer, ma non autonomamente.
31 Secondo il governo francese, le videocamere oggetto della causa principale devono essere classificate nella sottovoce 8525 40 99.
Le caratteristiche e le proprietà oggettive di una merce non potrebbero ridursi alle sole funzionalità di tale merce operative
in un dato momento, bensì comprenderebbero tutte le funzioni potenziali di tale merce. Così, anche se disattivata, una funzionalità
come la funzione DV‑in deve essere ritenuta una caratteristica e proprietà oggettiva di tali videocamere, in quanto sia possibile
attivarla senza modificare il materiale.
32 [OSCURATO:PERSONA] ritiene parimenti che tali videocamere siano ricomprese nella categoria «altri» ai sensi della sottovoce 8525 40 99.
A suo avviso, la classificazione nella NC dipende dalle funzioni che le videocamere sono in grado di svolgere all’atto dell’importazione,
vale a dire dalle funzioni potenziali di cui esse oggettivamente dispongono in quel momento.
Soluzione della Corte
33 Dal tenore letterale delle questioni, che occorre trattare congiuntamente, risulta che il giudice del rinvio chiede, in sostanza,
se, ai fini della classificazione delle videocamere, possa ovvero debba tenersi conto della possibilità di attivare la funzionalità
DV‑in se tale attivazione non è stata effettuata all’atto dello sdoganamento, ma se essa possa essere attivata successivamente
mediante una manipolazione ovvero aggiungendo un software. Tale giudice si interroga, inoltre, in ordine alla rilevanza del
fatto che il fabbricante non abbia né segnalato né avallato tali possibilità all’atto dello sdoganamento.
34 Occorre innanzi tutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i
controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro
caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli
(v., in particolare, sentenze 26 settembre 2000, causa C‑42/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7691, punto 13; 16 febbraio 2006,
causa C‑500/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1545, punto 21, e 15 febbraio 2007, causa C‑183/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1559, punto 27).
35 Al riguardo, non rileva che il fabbricante del prodotto abbia inteso o meno mettere in risalto una certa caratteristica di
tale prodotto.
36 La Corte ha peraltro ritenuto che il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci in base alla NC vada individuato
nelle caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti, quali vengono presentati per lo sdoganamento (v. sentenze 17 marzo
1983, causa 175/82, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 969, punto 10, e 27 maggio 1993, causa C‑33/92, Gausepohl‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3047,
punto 9). Tali caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti devono poter essere verificate al momento dello sdoganamento
(v., in tal senso, sentenze 8 febbraio 1990, causa C‑233/88, van de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑265, punto 12; 12 dicembre 1996, causa
C‑38/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6543, punto 17, e 13 luglio 2006, causa C‑14/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6763,
punto 26).
37 Inoltre, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto
prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso
(v. sentenze 1° giugno 1995, causa C‑459/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1381, punto 13, e 11 gennaio 2007, causa
C‑400/05, B. A. S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑311, punto 29).
38 La Corte, infine, ha statuito che dalla regola generale 2 a) per l’interpretazione della NC si ricava che, ai fini della classificazione
tariffaria, un prodotto incompleto o non finito dev’essere assimilato a un prodotto completo o finito purché esso ne presenti
le caratteristiche essenziali (v. sentenza 9 febbraio 1999, causa C‑280/97, ROSE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑689, punto 18).
La parte di prodotto deve essere sufficientemente grande o rilevante per conferire al prodotto il suo carattere essenziale
(v., in tal senso, sentenze 5 ottobre 1994, causa C‑151/93, [OSCURATO:PERSONA] en ‑export BV, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4915, punto 20,
e 15 dicembre 1994, causa C‑401/93, GoldStar [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5587, punti 26‑28).
39 Dalle note esplicative risulta che ciò che differenzia le videocamere ricomprese nella sottovoce 8525 40 91 rispetto a quelle
classificate nella sottovoce 8525 40 99 è la capacità di queste ultime, oltre che di registrare suoni ed immagini mediante
la videocamera o il microfono integrato, di poter registrare i medesimi elementi quando essi provengono da fonti diverse da
tale videocamera o da tale microfono. La caratteristica essenziale di una videocamera ricompresa nella sottovoce 8525 40 99
è dunque, in particolare, la funzione DV‑in, vale a dire la sua capacità di registrare segnali video esterni.
40 L’utente può accedere direttamente a tale capacità quando il fabbricante ha previsto un’agevole attivazione della funzione
DV‑in, avendo illustrato tale attivazione nelle istruzioni per l’uso fornite all’acquirente dell’apparecchio. Se il procedimento
non è illustrato in tali istruzioni, occorre, perché la funzione DV‑in possa costituire una caratteristica esenziale della
videocamera, che la manipolazione possa essere agevolmente effettuata da un utente che non disponga di competenze particolari
senza che la videocamera subisca una modifica materiale. È pertanto indispensabile che le videocamere presentino, prima dell’attivazione
della funzione DV‑in, una struttura che contenga le caratteristiche essenziali di tale funzione e che gli elementi che ne
consentono l’attivazione non debbano costituire oggetto di un apporto materiale esterno.
41 Affinché la videocamera possa essere classificata nella sottovoce 8525 40 99, è peraltro necessario, una volta che la manipolazione
sia stata effettuata e che la funzione DV‑in sia attivata, che la videocamera abbia un funzionamento analogo a quello di un’altra
videocamera espressamente concepita per la funzione DV‑in. In particolare, occorre che la videocamera possa, al pari di tale
strumento, essere utilizzata per la registrazione di segnali video esterni, autonomamente e senza dipendere da materiali o
da software esterni.
42 Nelle controversie oggetto della causa principale, emerge dagli atti di causa, e segnatamente dalle perizie disposte dal giudice
del rinvio, che la manipolazione delle videocamere per attivare la funzione DV‑in è relativamente complessa. Per compierla,
si sono resi necessari la ricerca in Internet di un protocollo di manipolazione dei tasti (per le videocamere [OSCURATO:PERSONA]) o l’acquisto
di un software (per le videocamere [OSCURATO:PERSONA]) e, per tutti gli apparecchi, la connessione con un personal computer e l’uso di
taluni accessori, come un cavo «LANC». All’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno peraltro fatto valere che, anche dopo l’attivazione
della funzione DV‑in, occorre ancora connettere la videocamera ad un personal computer per poterla far funzionare secondo
tale modalità.
43 Alla luce delle suesposte considerazioni, spetta al giudice nazionale valutare il grado di complessità delle manipolazioni
da effettuare al fine di attivare la funzione DV‑in e di verificare l’analogia ed il carattere autonomo del funzionamento
delle videocamere oggetto della causa principale rispetto a quelle presentate come dotate della funzione DV‑in. Nell’ipotesi
in cui il giudice del rinvio ritenga che l’attivazione della funzione DV‑in possa essere agevolmente effettuata da un utente
che non disponga di competenze particolari senza che la videocamera subisca una modifica materiale e ove tale giudice abbia
verificato gli aspetti di analogia e di autonomia di funzionamento, la videocamera dovrà essere classificata nella sottovoce
8525 40 99. Se tali requisiti non sono soddisfatti, tali videocamere dovranno essere classificate nella sottovoce 8525 40 91.
44 Conseguentemente, le questioni proposte devono essere risolte nel senso che una videocamera può essere classificata nella
sottovoce 8525 40 99 della nomenclatura combinata solo se la funzione di registrazione delle immagini e dei suoni provenienti
da fonti che non siano la videocamera o il microfono integrati è attiva al momento dello sdoganamento o se, anche quando il
fabbricante non ha inteso mettere in risalto tale caratteristica, la detta funzione possa essere attivata successivamente
a tale momento mediante un’agevole manipolazione dell’apparecchio da parte di un utente che non disponga di competenze particolari,
senza che la videocamera subisca una modifica materiale. Nell’ipotesi di un’attivazione successiva, è parimenti necessario,
da un canto, che, in seguito all’attivazione, la videocamera abbia un funzionamento analogo a quello di un’altra videocamera
in cui la funzione di registrazione di immagini e suoni provenienti da fonti diverse dalla videocamera o dal microfono integrati
sia attiva all’atto dello sdoganamento e, d’altro canto, che essa abbia un funzionamento autonomo. La sussistenza di tali
requisiti deve poter essere verificata all’atto dello sdoganamento. Spetta al giudice nazionale valutare se tali requisiti
siano soddisfatti. Se tali requisiti non sono soddisfatti, la videocamera deve essere classificata nella sottovoce 8525 40 91
della nomenclatura combinata.
Sulle spese
45 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Una videocamera può essere classificata nella sottovoce 8525 40 99 della nomenclatura combinata riportata all’allegato I del
regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune, come modificato dai regolamenti (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 13 ottobre 2000, n. 2263, (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 6
agosto 2001, n. 2031, e (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 11 settembre 2003, n. 1789, solo se la funzione di registrazione delle immagini
e dei suoni provenienti da fonti che non siano la videocamera o il microfono integrati è attiva al momento dello sdoganamento
o se, anche quando il fabbricante non ha inteso mettere in risalto tale caratteristica, la detta funzione possa essere attivata
successivamente a tale momento mediante un’agevole manipolazione dell’apparecchio da parte di un utente che non disponga di
competenze particolari, senza che la videocamera subisca una modifica materiale. Nell’ipotesi di un’attivazione successiva,
è parimenti necessario, da un canto, che, in seguito all’attivazione, la videocamera abbia un funzionamento analogo a quello
di un’altra videocamera in cui la funzione di registrazione di immagini e suoni provenienti da fonti diverse dalla videocamera
o dal microfono integrati sia attiva all’atto dello sdoganamento e, d’altro canto, che essa abbia un funzionamento autonomo.
La sussistenza di tali requisiti deve poter essere verificata all’atto dello sdoganamento. Spetta al giudice nazionale valutare
se tali requisiti siano soddisfatti. Se tali requisiti non sono soddisfatti, la videocamera deve essere classificata nella
sottovoce 8525 40 91 della nomenclatura combinata.
Firme
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Lingua processuale: il tedesco.