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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43890/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G.N. 20751/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge in ordine alla mancata applicazione della nuova disciplina della sostituzione delle pene detentive brevi con pene sostitutive; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato, dato che l'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che nei procedimenti pendenti in cassazione alla data di entrata in vigore di quel d.lgv., l'applicazione della nuova disciplina delle sanzioni sostitutive può essere richiestaMl'interessato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, al giudice dell'esecuzione; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 20751/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge in ordine alla mancata applicazione della nuova disciplina della sostituzione delle pene detentive brevi con pene sostitutive; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato, dato che l'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che nei procedimenti pendenti in cassazione alla data di entrata in vigore di quel d.lgv., l'applicazione della nuova disciplina delle sanzioni sostitutive può essere richiestaMl'interessato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, al giudice dell'esecuzione; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 43890/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris