CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO EMILIAdato ayirso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] solo formalmente ricorre, con il primo motivo, avverso la sentenza di applicazione della pena l'errata qualificazione dei fatti di reato mentre in realtà chiede l'assoluzione con argomentazioni di merito sulla sua condotta. Il motivo è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. Anche il secondo motivo è inammissibile ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., perché si contesta la congruità della pena e la condanna alle spese processuali, che consegue ex lege trattandosi di cd. patteggiamento allargato. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11/11/20