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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10755/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; !) OSSERVA ( letti ricors9 proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo, concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato, posto che le modalità della condotta non denotano una minima offensività della condotta, avendo la Corte d'appello condivisibilmente sottolineato che, all'atto dei controllo da parte dei Carabinieri, i ricorrenti li aggredivano, inoltre, nella sentenza di primo grado si dà atto che i ricorrenti si erano già resi responsabili di più violazioni delle prescrizioni imposte nel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza; ritenuto che l'invocato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e la precedente condanna per evasione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nel 2001 per un fatto del 1994) è manifestamente infondato, risultando immune da censure la motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso la possibilità di riconoscere l'unitarietà del disegno criminoso; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devaiés'sere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorsa e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensare. il President

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; !) OSSERVA ( letti ricors9 proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo, concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato, posto che le modalità della condotta non denotano una minima offensività della condotta, avendo la Corte d'appello condivisibilmente sottolineato che, all'atto dei controllo da parte dei Carabinieri, i ricorrenti li aggredivano, inoltre, nella sentenza di primo grado si dà atto che i ricorrenti si erano già resi responsabili di più violazioni delle prescrizioni imposte nel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza; ritenuto che l'invocato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e la precedente condanna per evasione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nel 2001 per un fatto del 1994) è manifestamente infondato, risultando immune da censure la motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso la possibilità di riconoscere l'unitarietà del disegno criminoso; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devaiés'sere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorsa e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensare. il President
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